
Passaporto digitale del prodotto per il settore farmaceutico
La serializzazione è obbligatoria dal febbraio 2019 e le informazioni elettroniche sui prodotti sono in fase di elaborazione nella rete dell’UE. Scadenze, dati obbligatori, fonti ufficiali e risposte: la guida di riferimento sul DPP per i medicinali.
Prima dell’introduzione del passaporto del prodotto e al di fuori di esso
I medicinali non rientrano nel Passaporto digitale del prodotto, ma ne anticipano l’introduzione.
Il quadro normativo
L’art. 1, comma 2, del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile esclude i medicinali per uso umano e veterinario; pertanto, nessun atto delegato né alcun termine previsto dall’ESPR si applicherà mai a un medicinale.
Ciononostante, il settore farmaceutico pratica l’identificazione delle singole unità da più tempo rispetto a qualsiasi altro settore soggetto oggi all’obbligo di passaporto.
Cosa è già in vigore oggi
Dal 9 febbraio 2019, ogni confezione di medicinale soggetto a prescrizione medica immessa sul mercato dell’UE reca un identificativo univoco sotto forma di codice Data Matrix bidimensionale, verificato e registrato nel sistema di archiviazione e recupero dei dati previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/161 ha imposto al settore.
Il Belgio, la Grecia e l’Italia, che disponevano di sistemi nazionali propri, si sono allineati il 9 febbraio 2025, al termine del loro periodo transitorio supplementare. L’infrastruttura è pronta e funziona.
Ciò che è ancora in fase di evoluzione
L’informazione elettronica sul prodotto (ePI) trasferisce le informazioni per gli operatori sanitari, il foglietto illustrativo e l’etichettatura in un formato elettronico strutturato basato su uno standard comune, adottato dalla rete UE a seguito di una fase pilota svoltasi da luglio 2023 ad agosto 2024.
È l’informazione stessa ad essere in fase di evoluzione.
La presentazione è attualmente facoltativa; l’EMA ha pubblicato nel settembre 2026 una linea guida per la procedura centralizzata e l’ePI diventerà obbligatoria per i medicinali di nuova autorizzazione non appena entrerà in vigore la normativa farmaceutica riveduta.
Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su tale normativa l’11 dicembre 2025 e il Consiglio ha pubblicato i testi di compromesso definitivi il 6 marzo 2026, ma nella Gazzetta ufficiale non è ancora stato pubblicato nulla al riguardo: il 2028 rappresenta quindi una previsione e non una scadenza.
I vantaggi che un «pass» Le offre oggi
I pazienti leggono il foglietto illustrativo autorizzato in caratteri di dimensioni adeguate e nella propria lingua, gli operatori sanitari consultano le informazioni tecniche e le condizioni di conservazione, e ogni gruppo vede, dietro lo stesso codice, esattamente ciò a cui ha diritto.
Il codice Data Matrix presente su ogni confezione rende già la confezione univoca; un passaporto assegna una pagina a tale identificativo.
Le versioni precedenti rimangono consultabili ai fini degli audit, le registrazioni relative alla catena del freddo e i certificati sono collegati al lotto e, quando le informazioni elettroniche sul prodotto diventeranno obbligatorie, il testo strutturato si troverà già al posto giusto. Nessun obbligo lo richiede oggi; lo richiedono l’audit, la farmacia e il paziente.
I tre principali ostacoli nella pratica
- Due identificativi con funzioni diverse. Il numero di serie attesta l’autenticità di una confezione; un identificativo di tracciabilità rimanda alle informazioni sul prodotto. Chi confonde l’uno con l’altro crea una lacuna nella verifica che verrà rilevata durante un audit.
- Qui non c’è spazio per il testo libero. Il contenuto destinato ai pazienti è approvato parola per parola, quello destinato agli operatori del settore è diverso, e nessuno dei due può essere riscritto per renderne più agevole la lettura. Una struttura che renda modificabile il testo è una struttura errata.
- La conservazione ha la precedenza su tutto. La documentazione relativa ai lotti, le registrazioni delle temperature e le informazioni sul prodotto staccate devono rimanere consultabili a lungo dopo la scadenza dell’ultima confezione. Si tratta di un requisito che riguarda il fornitore e non il formato.
Per saperne di più: firme digitali e certificati nel DPP e divulgazione senza perdere la firma.
Calendario per il settore farmaceutico
Tutte le scadenze previste dal regolamento per il settore farmaceutico, in ordine cronologico, dall’entrata in vigore fino agli obblighi del prossimo decennio. Le scadenze che dipendono da atti normativi non ancora emanati sono contrassegnate come tali.
- 2 gennaio 2013Si applica la direttiva sulla contraffazione
La direttiva 2011/62/UE modifica la direttiva 2001/83/CE e introduce elementi di sicurezza sul confezionamento esterno dei medicinali, un identificativo univoco e un dispositivo antimanomissione, oltre a norme più rigorose in materia di distribuzione all’ingrosso e di principi attivi.
- 9 febbraio 2019Le caratteristiche di sicurezza diventano obbligatorie
Si applica il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione. Ogni confezione soggetta a prescrizione medica reca un identificativo univoco sotto forma di codice Data Matrix bidimensionale (art. 4, art. 5) contenente il codice del prodotto, il numero di serie, la denominazione del lotto e la data di scadenza, verificato e registrato nel sistema di archiviazione e recupero dei dati di cui al capitolo VII.
- Agosto 2024Conclusione del progetto pilota EU-ePI
Il progetto pilota sulle informazioni elettroniche sui prodotti, condotto dall’EMA e dalle autorità nazionali, si conclude dopo un anno con la partecipazione di Danimarca, Paesi Bassi, Spagna e Svezia. La relazione sarà pubblicata nel dicembre 2024. La rete concorda uno standard elettronico comune per le informazioni sui prodotti basato su FHIR.
- 9 febbraio 2025Si aggiungono il Belgio, la Grecia e l’Italia
Il periodo transitorio supplementare concesso dall’articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/161 a tre Stati membri dotati di sistemi nazionali di verifica già esistenti giunge al termine. A partire da tale data, le caratteristiche di sicurezza armonizzate si applicano in tutta l’Unione.
- 11 dicembre 2025Accordo politico sul pacchetto farmaceutico
Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla nuova direttiva e sul nuovo regolamento, che sostituiscono la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004. Le informazioni elettroniche sul prodotto fanno parte della riforma. Si tratta di un accordo politico; nulla di quanto contenuto in esso è ancora giuridicamente vincolante.
- 6 marzo 2026Pubblicati i testi definitivi di compromesso
Il Consiglio pubblica i testi concordati della direttiva e del regolamento. Essi rappresentano la migliore interpretazione disponibile di ciò che la riforma stabilirà, ma la formulazione potrebbe ancora subire modifiche in sede di revisione giuridica e linguistica prima dell’adozione.
- Settembre 2026Linee guida dell’EMA relative alla presentazione delle domande ePI
L’EMA pubblica una guida alla presentazione delle informazioni elettroniche sui prodotti nell’ambito della procedura centralizzata e apre le iscrizioni alla fase di test per gli utenti, in linea con una bozza della tabella di marcia per l’attuazione prevista per marzo 2026. In questa fase, la presentazione è facoltativa ed è espressamente raccomandata.
- Non ancora emanataEntrano in vigore la nuova direttiva e il nuovo regolamento
L'adozione formale da parte del Parlamento e del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sono ancora in sospeso. L’EMA prevede che gli atti legislativi adottati entrino in vigore nel corso del 2026, seguiti da un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri adegueranno la propria legislazione nazionale. Si prega di considerare ogni data indicata prima della pubblicazione come puramente indicativa.
- Previsto per il 2028La riforma entrerà in vigore
L’EMA prevede che la nuova normativa in materia di medicinali entri in vigore a partire dal 2028 e che, di conseguenza, le informazioni elettroniche sul prodotto diventino obbligatorie per i medicinali di nuova autorizzazione. I medicinali sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d); pertanto, non è richiesta la presentazione di una scheda di prodotto ESPR.
Chi è interessato?
Quali obblighi incombono ai singoli operatori economici nel percorso verso il mercato.
Produttore e titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Apporta gli elementi di sicurezza, genera i caratteri identificativi individuali e li carica nel sistema di archiviazione e recupero dei dati prima che la confezione lasci la sede. È responsabile delle informazioni sul prodotto, da cui deriva l’ePI, ed è responsabile di ogni modifica apportata alle stesse. Tutto ciò che un pass può indicare riguardo a un medicinale ha origine da questi due ruoli.
Importatore
Un importatore-produttore immette il medicinale sul mercato dell’Unione e si assume gli stessi obblighi di un produttore dell’Unione per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza, compresa l’approvazione dei lotti. I contratti di fornitura con paesi terzi devono fornire i dati relativi all’elemento identificativo e alle informazioni sul prodotto in un formato utilizzabile e non sotto forma di file PDF scansionato.
Grossista
Verifica l’autenticità delle confezioni nelle situazioni di rischio definite e registra i caratteri identificativi laddove previsto dalla normativa. Tiene registri di distribuzione secondo le buone pratiche di distribuzione. Non gestisce autonomamente i dati relativi ai prodotti, ma deve essere in grado di ricostruire la provenienza e la destinazione di una confezione.
Farmacie e strutture sanitarie
Verifichino il codice identificativo individuale e lo registrino al momento della consegna al paziente. Essi sono al contempo i primi a consultare le informazioni elettroniche sul prodotto: un ePI deve pertanto essere utilizzabile presso il banco di vendita e non solo in una banca dati normativa.
Cosa deve contenere il DPP per il settore farmaceutico?
I campi di dati più importanti previsti dalla normativa UE in materia.
Serializzazione
Codice identificativo unico per ogni confezione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161 - codice del prodotto, numero di serie, denominazione del lotto, data di scadenza e, qualora uno Stato membro lo richieda, il numero nazionale di rimborso, codificati in un codice Data Matrix bidimensionale (art. 4, art. 5).
Principi attivi
Principi attivi con indicazione dello stabilimento di produzione, dell’origine e delle specifiche. La normativa relativa alla conferma scritta per i principi attivi importati ai sensi della direttiva 2001/83/CE comporta che la documentazione relativa a un singolo principio attivo possa riguardare diversi ordinamenti giuridici.
Catena di approvvigionamento
Stabilimenti di produzione e confezionamento, registrazioni relative alla distribuzione conformi alle buone pratiche di distribuzione e registrazioni delle temperature per i prodotti soggetti a requisiti di catena del freddo. Tali documenti devono essere allegati al prodotto, con indicazione della data e della fonte, e non devono essere archiviati in una casella postale.
Autorizzazione e informazioni sul prodotto
Numero di autorizzazione, informazioni tecniche, foglietto illustrativo ed etichettatura. Questi sono gli elementi che costituiscono le informazioni elettroniche sul prodotto e il motivo per cui è necessario che esse assumano una forma strutturata anziché un semplice file di impaginazione.
Da asporto
Le liste di controllo in formato PDF da stampare e spuntare - senza bisogno di un account.
Lista di controllo del settore farmaceutico: oggi la serializzazione, domani le informazioni elettroniche sui prodotti
Tali obblighi sono attualmente in vigore ai sensi della normativa vigente. L’UE ha escluso questo settore dal passaporto del prodotto; non seguirà quindi alcun atto normativo in materia; aggiorneremo questo elenco qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche.
Transpareo per il settore farmaceutico
Nessuna normativa la obbliga a dotare un medicinale di una scheda informativa; essa deve quindi guadagnarsi il proprio spazio grazie a ciò che offre: una pagina dietro il codice Data Matrix che fornisce informazioni diversificate a pazienti, professionisti del settore e ispettori. Transpareo attribuisce ai dati relativi a un medicinale una struttura che rispecchia le modalità con cui sono effettivamente regolamentati. Le informazioni autorizzate sul prodotto, i principi attivi con i relativi siti di produzione, le condizioni di conservazione e le istruzioni per lo smaltimento costituiscono i campi; i certificati, la documentazione di audit e le registrazioni relative alla catena del freddo costituiscono allegati con indicazione della fonte; la visibilità viene determinata per ciascun campo, in modo che il testo autorizzato possa essere di dominio pubblico, mentre i dati relativi ai lotti rimangono accessibili solo tramite accessi registrati. Ogni pubblicazione è una versione firmata e quelle precedenti rimangono consultabili; ed è proprio questo che richiede un obbligo di conservazione garantito da un sistema, anziché da una semplice promessa. A ogni obbligo sopra menzionato corrisponde una corrispondente misura di attuazione.
Ogni dovere ha il suo corrispettivo
I campi di cui un medicinale ha realmente bisogno
Il modello di prodotto riporta il numero di autorizzazione, i principi attivi con le relative sedi, i luoghi di produzione e confezionamento, le condizioni di conservazione e le istruzioni per lo smaltimento. I tipi di proprietà sono personalizzabili; pertanto, un campo non necessario alla Sua gamma di prodotti non le verrà mai imposto.
Visibilità per campo
Le informazioni sul prodotto approvate possono essere di dominio pubblico, mentre i registri dei lotti, le dichiarazioni dei fornitori e la documentazione relativa agli audit rimangono accessibili solo tramite accessi registrati. La visibilità è una proprietà del campo; pertanto, la decisione viene presa una volta per ogni dato e non una volta per ogni pagina.
Documenti relativi al prodotto
Certificati, rapporti di prova, dichiarazioni e registrazioni relative alla catena del freddo sono allegati al passaporto, e ogni caratteristica può essere corredata da un riferimento alla fonte. Questa è la differenza tra un’affermazione e una prova verificabile.
Versioni firmate che rimangono disponibili
Ogni pubblicazione è una versione firmata. Una modifica alle informazioni sul prodotto ne genera una nuova, mentre le versioni precedenti rimangono consultabili; in questo modo, alla domanda su cosa fosse riportato nel foglietto illustrativo nel 2027 si ottiene una risposta certa e non una semplice stima.
Codice identificativo e codice QR
Se il codice del Suo prodotto si basa su un GTIN, tale identificativo diventa il GS1 Digital Link; in caso contrario, al prodotto viene assegnato un identificativo univoco Transpareo. Il codice QR viene generato da Transpareo. Esso è posizionato accanto al codice Data Matrix, mai al suo posto.
Pronti per l’ePI prima della scadenza
Le informazioni elettroniche sul prodotto vengono fornite sotto forma di testo strutturato secondo uno standard comune dell’UE. Un pass che contiene già come campi il foglietto illustrativo, le informazioni per gli operatori sanitari e l’etichettatura trasferisce tali contenuti direttamente nella domanda, anziché digitarli manualmente, e mostra già oggi ai pazienti lo stesso testo approvato. I dati vengono inseriti tramite l’interfaccia utente, tramite importazione da Excel o tramite l’API REST.
Domande frequenti sul DPP per il settore farmaceutico
È obbligatorio un passaporto digitale del prodotto per i medicinali?
No. L’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento sulla progettazione ecocompatibile esclude i medicinali per uso umano e veterinario; pertanto, un atto delegato ESPR non riguarderà i medicinali. Sono obbligatori la serializzazione ai sensi della direttiva sulla contraffazione a partire dal 9 febbraio 2019 e le informazioni elettroniche sul prodotto non appena entrerà in vigore la riforma in materia di medicinali. Un «pass» rappresenta la possibilità di gestire entrambi questi aspetti e tutto ciò che li circonda all’interno di un’unica struttura, e non costituisce di per sé un obbligo giuridico a sé stante. Ciò che vi offre già fin d’ora è una pagina associata a ciascuna confezione, che riporta le informazioni autorizzate in caratteri di dimensioni leggibili e in tutte le lingue della rete, conservando ogni versione sostituita ai fini dell’audit.
Il codice identificativo individuale corrisponde al codice del passaporto?
No, e i due elementi non devono essere confusi. Il codice identificativo individuale è un numero di serie per ogni confezione, codificato in un codice Data Matrix, verificato tramite il sistema di archiviazione e recupero dati e cancellato dal registro al momento della consegna della confezione. Esiste per attestare l’autenticità di una confezione. Un codice di identificazione fornisce informazioni sul prodotto. Entrambi possono figurare sulla stessa confezione e persino rimandare l’uno all’altro, ma un codice di identificazione non sostituisce mai la verifica tramite il sistema di archiviazione e recupero dei dati, e nessun fornitore dovrebbe suggerire il contrario.
Ciò vale anche per gli importatori?
Sì. Un importatore-produttore che immette un medicinale sul mercato dell’Unione è soggetto agli stessi obblighi relativi alle caratteristiche di sicurezza di un produttore dell’Unione, compreso l’apposizione della caratteristica di identificazione e il caricamento dei dati prima del rilascio. Nella pratica, la parte contrattuale risulta complessa: i fornitori provenienti da paesi terzi devono fornire i dati relativi al codice di identificazione e le informazioni sul prodotto in formato strutturato. Un documento scansionato non costituisce una trasmissione di dati, e rendersene conto solo dopo la prima consegna comporta costi elevati.
Che cos’è l’ePI e a partire da quando diventa obbligatoria?
Le informazioni elettroniche sul prodotto consistono nelle informazioni tecniche autorizzate, nel foglietto illustrativo e nell’etichettatura in formato elettronico strutturato, sulla base di uno standard comune adottato dalla rete normativa dell’UE a seguito di un progetto pilota svoltosi da luglio 2023 ad agosto 2024. La presentazione è attualmente facoltativa ed è espressamente raccomandata dall’EMA, che nel settembre 2026 ha pubblicato una linea guida relativa alla procedura centralizzata. Diventerà obbligatoria per i medicinali di nuova autorizzazione non appena entrerà in vigore la normativa farmaceutica rivista, cosa che l’EMA prevede per il 2028. Finché la nuova direttiva e il nuovo regolamento non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale, si tratta di una previsione e non di una scadenza.
Ho bisogno di un GTIN?
Non in quanto tale. Il codice prodotto FMD deve consentire l’identificazione del prodotto e, nella maggior parte degli Stati membri, si basa su un GTIN GS1 o su un equivalente nazionale. Se il Suo codice prodotto si basa su un GTIN, l’identificativo in Transpareo diventa il GS1 Digital Link, che può essere risolto anche da sistemi esterni. In assenza di GTIN, al prodotto viene assegnato un identificativo Transpareo univoco e il codice QR rimanda alla stessa scheda.
Chi può visualizzare quali dati?
Le informazioni sui medicinali presentano un livello di differenziazione particolarmente elevato. I contenuti destinati ai pazienti sono regolamentati parola per parola, quelli destinati agli operatori del settore differiscono da essi, mentre la documentazione relativa alla produzione e agli audit non è affatto di dominio pubblico. In Transpareo, la visibilità è una proprietà di ogni campo dati, per cui le informazioni autorizzate sul prodotto possono essere di dominio pubblico, mentre i registri dei lotti, i protocolli di temperatura, le dichiarazioni dei fornitori e i rapporti di audit sono accessibili, tramite accessi registrati, solo ai lettori autorizzati. Lo stesso codice fornisce una visualizzazione diversa a seconda del lettore.
È consentito che un pass contenga informazioni relative ai pazienti?
Solo il testo autorizzato, e solo nella forma in cui è stato autorizzato. Le informazioni sui medicinali non costituiscono testi pubblicitari e non possono essere riscritte, sintetizzate o integrate con affermazioni di carattere pubblicitario. La pubblicità rivolta al grande pubblico per i medicinali soggetti a prescrizione medica è vietata nell’UE. Un «Pass in Pharma» viene utilizzato in modo sicuro come contenitore per contenuti autorizzati e per dati privi di qualsiasi messaggio pubblicitario: provenienza di produzione, certificazioni della catena del freddo, istruzioni per lo smaltimento.
È necessario un pass per ogni confezione?
Dipende da cosa deve indicare. La serializzazione è già stata assegnata a ciascuna confezione ed è memorizzata nel sistema di archiviazione e recupero dati. Un pass è solitamente più utile a livello di prodotto o di lotto, poiché è lì che si trovano le informazioni autorizzate, i siti di produzione e i documenti relativi al lotto. Transpareo supporta i certificati di lotto e per singolo articolo tramite numeri di serie, consentendoLe di risalire fino alla singola confezione, laddove vi sia una ragione per farlo, senza generare milioni di pagine che nessuno consulterà mai.
Per quanto tempo devono rimanere disponibili tali informazioni?
Più a lungo della durata di conservazione, sotto ogni punto di vista. La documentazione relativa ai lotti deve essere consultabile anche anni dopo la scadenza dell’ultima confezione, mentre una questione di farmacovigilanza può risalire a un periodo ancora più lontano. Un link stampato su una confezione pieghevole deve quindi sopravvivere nettamente alla confezione stessa. Chieda a ogni fornitore cosa ne sarà dei Suoi certificati dopo la disdetta: con Transpareo, i certificati pubblicati rimangono accessibili tramite un indirizzo permanente, e la nostra lista di controllo dei fornitori elenca le ulteriori domande che vale la pena porre.
Quanto costa un'infrazione?
Per quanto riguarda gli elementi di sicurezza, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e le autorità nazionali competenti provvedono alla loro applicazione; la conseguenza pratica è più grave della semplice multa: una confezione che non può essere verificata non può essere distribuita e un lotto che non può essere registrato viene bloccato. Per quanto riguarda le informazioni sul prodotto, un testo non autorizzato o obsoleto costituisce una violazione normativa che si ripercuote fino all’autorizzazione stessa. In entrambi i casi, il danno si misura in termini di interruzione della fornitura e non nell’ammontare della sanzione amministrativa.
Documenti ufficiali
Le fonti giuridiche da consultare: di cosa si tratta e quando ne ha bisogno.
- Direttiva 2011/62/UE (direttiva sulla contraffazione)La direttiva dell’8 giugno 2011, che ha introdotto le caratteristiche di sicurezza nella direttiva 2001/83/CE, applicabile dal 2 gennaio 2013. La base giuridica per tutto ciò che riguarda la serializzazione. Cominci da qui se sta cercando le motivazioni piuttosto che gli aspetti tecnici.
- Regolamento delegato (UE) 2016/161 della CommissioneGli aspetti procedurali. L’art. 4 definisce la composizione del codice identificativo individuale, l’articolo 5 ne definisce le modalità di codifica, il capitolo VII istituisce il sistema di archiviazione e consultazione dei dati, mentre l’articolo 50 ne stabilisce l’entrata in vigore il 9 febbraio 2019 e il periodo transitorio, che si è concluso il 9 febbraio 2025.
- Direttiva 2001/83/CE relativa ai medicinali per uso umanoIl codice comunitario, modificato dalla direttiva sulla contraffazione e che sarà sostituito dal pacchetto farmaceutico. Fino all’entrata in vigore della riforma, esso continuerà a costituire il punto di riferimento per le informazioni tecniche, il foglietto illustrativo e l’etichettatura.
- Pagina della Commissione dedicata ai medicinali contraffattiLa panoramica ufficiale sulle caratteristiche di sicurezza, sul sistema di verifica e sulle scadenze ad essi correlate. La risposta corretta più concisa alla domanda: a cosa serve il codice identificativo individuale.
- Pagina dell’EMA dedicata alle informazioni elettroniche sui prodottiChe cos’è l’ePI, quale standard elettronico comune abbia adottato la rete, nonché il progetto pilota con la relativa relazione e le attuali linee guida per la presentazione delle candidature. Il luogo in cui il calendario dell’ePI subisce effettivamente delle modifiche, anziché essere semplicemente oggetto di rendicontazione.
- Pagina dell’EMA dedicata alla riforma della normativa farmaceutica dell’UELo stato di avanzamento della nuova direttiva e del nuovo regolamento, alla luce dell’accordo politico dell’11 dicembre 2025 e del previsto passaggio all’applicazione nel 2028. Vi invitiamo a verificarlo prima di dare per certa una data riportata in una diapositiva.
- Regolamento (UE) n. 2024/1781 (ESPR)Il regolamento quadro alla base del passaporto digitale del prodotto in altri settori. In questo contesto, è rilevante soprattutto l’articolo 1, paragrafo 2, che esclude dal proprio ambito di applicazione i medicinali per uso umano e i medicinali veterinari.
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