Passaporto digitale del prodotto per gli alimenti

Non vi è alcun obbligo di pass per i prodotti alimentari, eppure esiste un valido motivo a sostegno di tale scelta

Il settore alimentare è uno dei pochi in cui il passaporto digitale del prodotto non sarà mai introdotto per legge.

La situazione giuridica

L’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile esclude espressamente gli alimenti e i mangimi, non vi sarà quindi alcun atto delegato, nessun termine ESPR né alcuna iscrizione nel registro per un vasetto di marmellata.

Tutto quanto riportato in questa pagina proviene da altre fonti e la maggior parte di esso è già in vigore oggi.

Cosa è già in vigore oggi

Dal 13 dicembre 2014, ogni alimento preconfezionato riporta le indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011, con i 14 allergeni dell’allegato II evidenziati nell’elenco degli ingredienti. Dal 13 dicembre 2016 è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale.

L’etichetta riporta quindi, ormai da un decennio, un piccolo set di dati strutturato.

A partire dall’8 dicembre 2023, il settore vinicolo compie un ulteriore passo avanti: l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono obbligatori, ed entrambi possono essere resi disponibili tramite un codice QR, a condizione che il valore energetico e gli allergeni rimangano stampati e che la pagina a cui rimanda il codice non contenga pubblicità né effettui tracciamento del lettore.

Poi è stata la volta della catena di approvvigionamento

A partire dal 30 dicembre 2026, il EUDR richiede agli operatori del mercato che immettono sul mercato dell’Unione europea bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno sul mercato dell’Unione, una dichiarazione di due diligence e la geolocalizzazione di ogni appezzamento di produzione, sotto forma di poligono di oltre quattro ettari per tutti i prodotti eccetto i bovini. Le microimprese e le piccole imprese seguiranno il 30 giugno 2027.

E a partire dal 12 agosto 2026, l’imballaggio dei prodotti alimentari sarà soggetto a norme specifiche, con etichette di smistamento armonizzate e un supporto dati sugli imballaggi riutilizzabili, che seguiranno in un secondo momento.

I vantaggi che un pass Le offre oggi

L’E-Label per il vino reindirizza comunque ogni acquirente a una pagina accessibile tramite un codice QR; un Pass Transpareo rende questa pagina personalizzata per voi, nella lingua dello scaffale su cui si trova il prodotto, con ingredienti, allergeni e valori nutrizionali presentati sotto forma di dati anziché come immagine dell’etichetta.

La dichiarazione EUDR, il certificato biologico e la provenienza del caffè non si trovano più in quattro sistemi diversi e in una cartella condivisa, ma sono associati al prodotto con la rispettiva indicazione della fonte.

E se una ricetta cambia, la pagina digitale viene corretta lo stesso pomeriggio, mentre la tiratura cartacea viene aggiornata in seguito. Un pass non è un obbligo in questo caso; è semplicemente il luogo più conveniente per adempiere a tutti gli obblighi che Lei ha comunque.

I tre principali ostacoli nella pratica

  1. Tutto varia a seconda del lotto. I valori nutrizionali cambiano con il raccolto, la provenienza con il fornitore e un richiamo riguarda sempre lotti specifici. Una singola scheda prodotto non descrive ciò che qualcuno ha effettivamente acquistato.
  2. Le coordinate si trovano quattro livelli più in alto. La geolocalizzazione EUDR non è in possesso del Suo fornitore, bensì dell’azienda, e passa attraverso i rivenditori, i quali non hanno motivo di trasmetterla a meno che il contratto non lo richieda. Questa trattativa richiede più tempo di qualsiasi progetto software.
  3. Le formulazioni cambiano più rapidamente delle bozze di stampa. Una riformulazione comporta nuovi valori nutrizionali, eventualmente nuovi allergeni e una nuova tiratura. Solo la versione digitale può essere corretta nello stesso pomeriggio.

Per saperne di più: Il DPP impone la digitalizzazione e Come i dati confluiscono nel passaporto del prodotto.

Calendario per i prodotti alimentari

Tutte le scadenze previste dal regolamento in materia di prodotti alimentari, in ordine cronologico, dall’entrata in vigore fino agli obblighi del prossimo decennio. Le scadenze subordinate ad atti normativi non ancora emanati sono contrassegnate come tali.

  1. 13 dicembre 2014
    Si applica la normativa in materia di informazione alimentare

    Si applica il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Indicazioni obbligatorie (art. 9), allergeni evidenziati nell’elenco degli ingredienti (art. 21 e allegato II), il paese di origine laddove la sua omissione possa indurre in errore (art. 26) e, nelle vendite a distanza, le stesse indicazioni prima della conclusione dell’acquisto (art. 14).

  2. 13 dicembre 2016
    La dichiarazione dei valori nutrizionali diventa obbligatoria

    La dichiarazione nutrizionale, che include il valore energetico, i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale, diventa obbligatoria per la maggior parte degli alimenti preconfezionati (art. 30, art. 55). Da questo momento in poi, l’etichetta di un prodotto alimentare riporterà un piccolo record strutturato anziché un semplice testo continuo.

  3. 1° gennaio 2022
    Si applica il regolamento sul biologico

    Il regolamento (UE) 2018/848 sostituisce la precedente normativa in materia di prodotti biologici. Il logo biologico dell’UE, il numero di codice dell’organismo di controllo e la certificazione dell’operatore costituiscono i punti di riferimento di ogni dichiarazione relativa ai prodotti biologici riportata su un’etichetta o in un libretto di accompagnamento.

  4. 8 dicembre 2023
    Etichetta elettronica del vino

    Si applica l’etichettatura dei vini ai sensi del regolamento (UE) 2021/2117. L’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale diventano obbligatori ed entrambi possono essere resi disponibili per via elettronica tramite un codice QR. Il valore energetico e gli allergeni devono figurare sull’etichetta fisica, mentre la pagina accessibile tramite il codice non deve contenere pubblicità né raccogliere o tracciare i dati degli utenti.

  5. 19 dicembre 2025
    L’EUDR è stato rinviato per la seconda volta

    Il regolamento (UE) n. 2025/2650 semplifica gli obblighi di diligenza previsti dal regolamento (UE) n. 2023/1115 e posticipa nuovamente le date di entrata in vigore, dopo che il regolamento (UE) n. 2024/3234 le aveva già rinviate una volta. Si prega di consultare le date attuali all’articolo 38 e non in un articolo precedente.

  6. 12 agosto 2026
    Si applica il regolamento sugli imballaggi

    Si applica il regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Gli obblighi di etichettatura entreranno in vigore in un secondo momento: l’etichetta di raccolta armonizzata e il supporto dati sugli imballaggi riutilizzabili saranno obbligatori non prima del 12 agosto 2028, poiché dipendono da atti di esecuzione non ancora adottati. Le quote minime di materiale riciclato negli imballaggi in plastica entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2030 (art. 7).

  7. 30 dicembre 2026
    L'EUDR si applica agli operatori di mercato e ai commercianti

    I bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia e il legno possono essere immessi in commercio solo se prodotti senza causare deforestazione, in modo legale e accompagnati da una dichiarazione di due diligence (art. 3, art. 4). Tra gli obblighi di informazione rientra la geolocalizzazione di ogni appezzamento di terreno, sotto forma di poligono per le superfici superiori a quattro ettari, per tutte le materie prime ad eccezione dei bovini (art. 9 e art. 2 n. 28).

  8. 30 giugno 2027
    EUDR per le microimprese e le piccole imprese

    Le persone fisiche, nonché le microimprese e le piccole imprese che, al 31 dicembre 2024, erano già stabilite in quanto tali, dispongono di ulteriori sei mesi prima che gli stessi obblighi diventino applicabili anche a loro (art. 38, comma 3).

  9. Non è previsto alcun atto legislativo
    I prodotti alimentari restano esclusi dall'ESPR

    L’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1781 esclude dal campo di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile gli alimenti e i mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. Non vi sarà alcun atto delegato ESPR né alcun passaporto del prodotto obbligatorio per gli alimenti. Tutto quanto riportato in questa pagina deriva invece dalla normativa in materia di alimenti, imballaggi e catena di approvvigionamento.

Chi è interessato?

Quali obblighi incombono ai singoli operatori economici nel percorso verso il mercato.

Operatori del settore alimentare

Il responsabile delle informazioni relative al prodotto alimentare è l’operatore a nome o a titolo della cui azienda esso viene commercializzato (art. 8, comma 1). Ciò comprende l’esattezza dell’elenco degli ingredienti, degli allergeni, della dichiarazione nutrizionale e di ogni indicazione facoltativa ad essa associata. È tale soggetto a rispondere qualora un dato risulti errato.

Importatore

Qualora l’operatore il cui nome figura sulla confezione non sia stabilito nell’Unione, la responsabilità ricade sull’importatore nel mercato dell’Unione (art. 8, comma 1). Ai sensi del regolamento EUDR, l’importatore è di norma l’operatore economico che immette in commercio la materia prima e al quale spetta l’obbligo di presentare la dichiarazione di due diligence - e che, pertanto, necessita delle coordinate catastali provenienti da una catena di approvvigionamento che ha origine a diversi livelli a monte.

Commercio al dettaglio e rivenditori

Non può commercializzare prodotti alimentari di cui sappia o ritenga che non siano conformi alla normativa, né può modificare le informazioni di accompagnamento (art. 8, commi 3 e 4). In pratica, il punto vendita è anche il luogo in cui avviene la scansione: pertanto, il link riportato sulla confezione deve rimanere attivo più a lungo della promozione per la quale è stato stampato.

Operatori di mercato ai sensi dell’EUDR

Chi immette per la prima volta una delle sette materie prime nel mercato dell’Unione deve adempiere all’obbligo di diligenza, rilevare la geolocalizzazione dei terreni e presentare la dichiarazione prima che la merce venga movimentata (art. 4, art. 9). L’acquisto di prodotti certificati non esonera da tale obbligo; le coordinate devono comunque essere disponibili.

Cosa deve contenere il DPP per gli alimenti?

I campi di dati più importanti previsti dalla normativa UE in materia.

Provenienza e lotti catastali

Origine delle materie prime, luoghi di trasformazione e indicazioni di provenienza dell’UE quali DOP e IGP Per le sette materie prime soggette al regolamento EUDR, al posto del Paese di origine viene indicata una coordinata: poligoni per le superfici superiori a quattro ettari per tutte le materie prime eccetto i bovini, un punto per quelle di dimensioni inferiori (art. 9 e art. 2, n. 28).

Valori nutrizionali

Valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, nell’ordine e nelle unità di misura di cui all’articolo 30 e all’allegato XV. Per 100 g o 100 ml, oppure per porzione, a scelta. Ricalcolati dopo ogni modifica della ricetta: per questo motivo i valori devono essere inseriti in un set di dati ben curato e non in un file di layout.

Allergeni

Le 14 sostanze dell’allegato II, evidenziate nell’elenco degli ingredienti in modo tale da distinguersi dal resto del testo (art. 21). Gli allergeni costituiscono l’unica parte dell’etichetta di un vino che non deve mai essere nascosta dietro un codice QR, e la stessa cautela è opportuna in ogni altro contesto.

Sostenibilità e certificazioni

Certificato biologico con il codice dell’ente di controllo, marchi del commercio equo e solidale e del benessere animale, impronta di carbonio, qualora venga calcolata. Ciascuno di essi deve riportare l’ente emittente, il numero di certificato e la validità, affinché un’affermazione possa essere verificata e non debba essere semplicemente accettata per buona.

Da asporto

Le liste di controllo in formato PDF da stampare e spuntare - senza bisogno di un account.

Elenco di controllo dei prodotti alimentari relativo agli obblighi di etichettatura e alla catena di approvvigionamento attualmente in vigore

Tali obblighi sono attualmente in vigore ai sensi della normativa vigente. L’UE ha escluso questo settore dal passaporto del prodotto; non seguirà quindi alcun atto normativo in materia; aggiorneremo questo elenco qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche.

Transpareo per prodotti alimentari

Nessuna legge la obbliga a dotarsi di un codice per i prodotti alimentari; pertanto, tale codice deve dimostrarsi redditizio sin dalla prima scansione. Transpareo Le offre uno spazio dedicato ai dati dei prodotti, che la normativa in materia di alimenti, imballaggi e catena di approvvigionamento richiede ciascuno nel proprio formato specifico. Ingredienti, allergeni e valori nutrizionali sono campi strutturati anziché testo continuo; la provenienza è indicata fino alle coordinate catastali; i certificati sono associati al prodotto con numero e validità; i passaporti di lotto o dei singoli articoli riportano ciò che effettivamente varia, mentre i dati di modello rimangono invariati. Nessun dato viene tracciato fino alla persona che effettua la scansione, come del resto richiesto dalle norme relative all’etichetta elettronica del vino. Ad ogni obbligo sopra menzionato corrisponde una corrispondenza nella tabella sottostante.

2026
EUDR a partire da
GS1
ID lotto
14
Allergeni
DOP
Provenienza dall'UE

Ogni dovere ha il suo corrispettivo

Schede di lotto e schede dei singoli pezzi

Una scheda di lotto riporta le informazioni relative al raccolto e al fornitore, che variano di volta in volta; i dati del modello vengono conservati in un unico posto. Con un GTIN, l’identificativo diventa il GS1 Digital Link e Transpareo genera il codice QR per la confezione o l’etichetta del cartone.

Nessun tracciamento dietro il codice

Il Wein-E-Label non deve raccogliere né tracciare i dati degli utenti. Non si tratta di una funzionalità che abbiamo dovuto sviluppare appositamente per questa norma: Transpareo non ha mai tracciato i lettori di pass, pertanto un Wein-E-Label fornito da noi è di per sé conforme a tale requisito.

Valori nutrizionali e allergeni come campi

Valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale sono caratteristiche strutturate e non costituiscono un elemento di vendita. Gli allergeni costituiscono una categoria a sé stante, pertanto una modifica della ricetta Le consentirà di individuare quali prodotti e quali etichette sono interessati.

Origine fino alla parcella catastale

Paese, regione, luogo di lavorazione e, laddove richiesto dall’EUDR, le coordinate catastali. Ogni dato può essere corredato da un riferimento che indichi la fonte da cui proviene il valore e chi lo ha fornito, ed è proprio questo che costituisce un fascicolo di due diligence.

Certificati in allegato

Certificato biologico con il codice dell’ente di controllo, marchi del commercio equo e solidale e del benessere degli animali, rapporti di laboratorio. Sono appesi al prodotto con il numero e la data di validità, anziché essere riposti in un raccoglitore a più sezioni che nessuno può consultare.

Ogni scansione rappresenta un'occasione di interazione con il cliente

Il codice QR rimanda a una pagina dedicata alla Sua attività e alla Sua storia, nella lingua del lettore. Per i prodotti diversi dal vino, può contenere un modulo per domande, feedback o l’iscrizione alla newsletter; nel caso di un’etichetta di vino, la pagina rimane priva di pubblicità e tracciamento, come previsto dalla normativa. I dati vengono inseriti tramite l’interfaccia, tramite importazione da Excel o tramite l’API.

Domande frequenti sul DPP per i prodotti alimentari

È obbligatorio un passaporto digitale per i prodotti alimentari?

No. L’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sulla progettazione ecocompatibile esclude gli alimenti e i mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002; pertanto, nessun atto delegato ESPR potrà mai riguardare un vasetto di marmellata. Gli obblighi riguardano tutto ciò che ruota attorno a questi prodotti: la normativa sull’informazione alimentare in vigore dal 2014, l’etichetta elettronica per il vino a partire da dicembre 2023, il regolamento EUDR a partire da dicembre 2026 e il regolamento sugli imballaggi a partire da agosto 2026. Un pass è il luogo in cui si registrano tali obblighi, affinché non siano più gestiti in quattro sistemi distinti. E si rivela vantaggioso prima ancora che una legge lo richieda: il codice QR sulla bottiglia rimanda alla vostra pagina in qualsiasi lingua di mercato, e una modifica alla ricetta viene corretta online lo stesso giorno.

Quali sono esattamente gli obblighi relativi al vino in vigore dal dicembre 2023?

A partire dall’8 dicembre 2023, il vino deve recare un elenco obbligatorio degli ingredienti e una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, nella versione modificata dal regolamento (UE) 2021/2117. Entrambe possono essere fornite per via elettronica. Il valore energetico deve rimanere sull’etichetta fisica, così come gli allergeni. La pagina accessibile tramite il codice QR non deve contenere contenuti pubblicitari o di vendita, né raccogliere o tracciare i dati degli utenti. La comunicazione della Commissione del 24 novembre 2023 ne illustra i dettagli.

È possibile inserire l’elenco degli ingredienti anche per altri prodotti alimentari dietro un codice QR?

No. Ad eccezione del vino, il regolamento (UE) n. 1169/2011 continua a richiedere che le indicazioni obbligatorie figurino sulla confezione stessa. Un codice QR può contenere informazioni aggiuntive facoltative, ma non deve presentarle in modo tale da soppiantare le indicazioni obbligatorie o contraddirle. Consideri quindi il codice QR come uno spazio aggiuntivo e non come un sostituto, e stampi ciò che deve essere stampato.

Ciò vale anche per gli importatori?

Sì. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’importatore nel mercato dell’Unione è responsabile delle informazioni relative al prodotto alimentare qualora l’operatore indicato sulla confezione non sia stabilito nell’Unione. Ai sensi del regolamento EUDR, l’importatore è di norma l’operatore economico che immette la materia prima sul mercato, pertanto l’obbligo di diligenza e le coordinate catastali ricadono su di lui. Nessuno dei due obblighi può essere delegato contrattualmente, mentre la raccolta dei dati, ovviamente, sì - e tale aspetto dovrebbe essere regolato prima dell’inizio della stagione.

Ho bisogno di un GTIN?

Nessuna norma della legislazione alimentare lo richiede, ma quasi tutti i prodotti alimentari ne dispongono già di uno, poiché è richiesto dai rivenditori. Se disponete di un GTIN, l’identificativo viene convertito in Transpareo nel “GS1 Digital Link”, che può essere decodificato anche da sistemi esterni, in modo che lo stesso codice riportato sulla confezione funzioni sia alla cassa che nel Pass. In assenza di un GTIN, al prodotto viene assegnato un identificativo Transpareo univoco e il codice QR funziona esattamente allo stesso modo.

È necessario un pass per ogni lotto?

Nella maggior parte dei casi sì, ed è proprio qui che risiede la vera differenza rispetto ai beni durevoli. I valori nutrizionali variano a seconda del raccolto, la provenienza a seconda del fornitore, e un richiamo riguarda sempre e solo determinati lotti. Transpareo supporta i certificati di lotto e di singolo articolo tramite numeri di serie, in modo che i dati del modello rimangano in un unico posto e il lotto riporti le informazioni che effettivamente variano. Pubblicare manualmente migliaia di lotti non è previsto: a tal fine sono disponibili l’importazione da Excel e l’API.

Cosa prevede il regolamento EUDR e a partire da quando?

Per quanto riguarda i bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia e il legno, l’operatore che immette il prodotto sul mercato deve dimostrare che esso sia stato prodotto senza contribuire alla deforestazione e in modo legale, e deve presentare una dichiarazione di due diligence (art. 3, art. 4, art. 8). Tra gli obblighi di informazione rientra la geolocalizzazione di ogni appezzamento di produzione, sotto forma di poligono per le superfici superiori a quattro ettari, per tutte le materie prime ad eccezione dei bovini (art. 9 e art. 2 n. 28). Gli obblighi si applicano a partire dal 30 dicembre 2026 e, a partire dal 30 giugno 2027, alle persone fisiche nonché alle microimprese e alle piccole imprese che, al 31 dicembre 2024, erano stabilite in quanto tali. Le scadenze sono stabilite dal regolamento (UE) 2025/2650 a seguito di due proroghe; si raccomanda pertanto di consultare la versione consolidata e non una nota informativa obsoleta.

Chi può visualizzare quali dati?

La normativa alimentare non suddivide le informazioni in livelli come fa il regolamento sulle batterie. Distingue invece tra ciò che deve figurare sulla confezione, ciò che deve essere accessibile alle autorità e ciò che viene divulgato su base volontaria. In Transpareo la visibilità è una caratteristica intrinseca di ogni campo dati: l’elenco degli ingredienti, gli allergeni e i valori nutrizionali sono visibili senza necessità di registrazione, mentre le dichiarazioni dei fornitori, le coordinate catastali e i rapporti di audit sono accessibili solo alle persone autorizzate tramite accessi registrati. Proprio le coordinate catastali sono dati sensibili dal punto di vista commerciale e raramente devono essere pubblicate su una pagina accessibile al pubblico.

Per quanto tempo il pass deve rimanere disponibile?

La normativa alimentare non prevede un termine di conservazione uniforme, ma nella pratica esso va oltre la data di scadenza. Chiunque scansioni un barattolo nel 2029 non dovrebbe imbattersi in un link non funzionante, e una dichiarazione di diligenza deve essere consultabile anche anni dopo la consegna. Chieda pertanto a ogni fornitore cosa ne sarà dei Suoi certificati dopo la disdetta: con Transpareo, i certificati pubblicati rimangono accessibili tramite un indirizzo permanente, e la nostra lista di controllo dei fornitori elenca le ulteriori domande che vale la pena porre.

Quanto costa un'infrazione?

Le violazioni della normativa in materia di informazione sugli alimenti sono sanzionate dagli Stati membri e l’entità delle ammende varia notevolmente. L’EUDR prevede sanzioni onerose: l’articolo 25 richiede sanzioni proporzionate al danno ambientale e al valore della merce, con un importo massimo pari ad almeno il 4% del fatturato annuo a livello dell’Unione dell’operatore economico, oltre alla confisca dei prodotti e dei ricavi da essi derivanti. Ancora più grave delle ammende è l’impossibilità di accedere al mercato: una spedizione priva di una dichiarazione di due diligence valida non può nemmeno essere immessa in commercio. Nel caso di un container di cacao, si tratta di una fornitura bloccata con data di scadenza.

Documenti ufficiali

Le fonti giuridiche da consultare: di cosa si tratta e quando ne ha bisogno.

Il codice QR è comunque riportato sulla bottiglia

Iniziate gratuitamente e personalizzate la pagina che si trova dietro: ingredienti, allergeni, provenienza e certificati in ogni lingua del mercato.