Un container di batterie per e-bike, prodotto nel dicembre 2026, lascia lo stabilimento nel marzo 2027 diretto verso l’UE. È necessario un passaporto del prodotto? Sì. Non conta quando una batteria è stata prodotta, ma quando entra nell’UE. La domanda da porsi ai fini della pianificazione non è quindi «Quando è la data di riferimento?», bensì «Cosa rimarrà nel mio magazzino a febbraio 2027?»
A partire dal 18 febbraio 2027, i produttori non potranno più immettere nel mercato interno dell’UE batterie con capacità superiore a 2 kWh senza un passaporto digitale del prodotto. Ciò è previsto dall’agosto 2023 nel Regolamento (UE) 2023/1542 e da allora non è stato oggetto di alcuna deroga. Chi nel 2026 sta ancora aspettando, attende i dettagli, non il principio di base. Il presente articolo colloca la data di riferimento nel calendario dell’ESPR, illustra quali aspetti sono già definiti e quali sono ancora in sospeso, e indica cosa dovreste fare nel 2026.
Panoramica del calendario dell’ESPR
Il passaporto della batteria trae la propria data di riferimento dal regolamento sulle batterie: esso rappresenta il precursore, non un caso particolare. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2024/1781 (ESPR) estende il passaporto del prodotto ad altri gruppi di prodotti tramite atti delegati.
L’adozione di un atto legislativo non rende ancora obbligatorio il pass; gli obblighi entreranno in vigore non prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
Il calendario, così come riportato dalla Commissione sulla sua pagina centrale dedicata al DPP:
- 20 luglio 2026 - il registro DPP entra in funzione. Ogni passaporto del prodotto deve essere ivi registrato (la nostra analisi del regolamento sul registro).
- IV trimestre 2026 - atto delegato per il ferro e l’acciaio. Diventerà vincolante a partire dal 2028 circa.
- 18 febbraio 2027: il passaporto della batteria diventa obbligatorio. L’unica data di riferimento fissa finora, derivante direttamente dal regolamento sulle batterie.
- Secondo trimestre 2027 (indicativo): atto delegato relativo ai prodotti da costruzione ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR). Il regolamento CPR non fissa alcuna data; l’obbligo decorre dall’entrata in vigore dell’atto delegato.
- III-IV trimestre 2027 - atti delegati relativi ai tessili, all’alluminio e agli pneumatici. Entrata in vigore prevista a partire dal 2029 circa.
- 2028 - atto delegato relativo ai mobili. Vincolante a partire dal 2030 circa.
- 2029 - atti delegati relativi ai materassi e alle percentuali di materiale riciclato. Vincolanti a partire dal 2031 circa.
Chi non sarà ancora interessato nel 2027 non avrà quindi un «pass gratuito», ma un vantaggio in termini di tempo. La nostra guida settoriale, suddivisa per gruppi di prodotti, illustra in dettaglio quali sono i requisiti specifici per il Suo settore e le relative scadenze. Il resto di questo articolo si concentra sul gruppo con una scadenza fissa: le batterie.
Cosa è previsto per febbraio 2027
Il Battery Passport è la prima attuazione specifica per un prodotto di un DPP a livello UE. Sono interessate le batterie industriali, le batterie per veicoli e le batterie per e-bike, e-scooter ed e-ciclomotori (nel regolamento denominate batterie LMT, Light Means of Transport), a partire da 2 kWh ciascuna. La data di riferimento è il 18 febbraio 2027. Essa si applica all’immissione sul mercato, ovvero alla prima vendita o alla prima consegna nell’UE, e non solo alla vendita ai consumatori finali.
Accesso tramite un codice QR o un chip presente sulla batteria. Requisiti tecnici di cui all’articolo 77: impressi o incisi, permanenti, leggibili per tutta la durata di vita prevista del prodotto. Il reindirizzamento tramite il servizio di un singolo fornitore non rappresenta una soluzione: se il fornitore cessa l’attività, il DPP non è più disponibile.
Quali campi sono già definiti e quali sono ancora in sospeso
La struttura di riferimento è stabilita nell’allegato XIII del regolamento. Allo stato attuale (estate 2026) è già definito quanto segue:
- Dati generali sul prodotto: produttore, marchio, tipo di batteria, sistema chimico, capacità nominale, tensione nominale, peso, dimensioni
- Provenienza: data di produzione, luogo di produzione, numero di lotto o di serie
- Composizione dei materiali con particolare attenzione a cobalto, piombo, litio e nichel, comprese le percentuali di materiale riciclato indicate separatamente
- Dati relativi alle prestazioni e alla durata: cicli di ricarica, degrado della capacità, resistenza interna, stato di salute (State of Health)
- Istruzioni relative al riciclaggio e allo smontaggio per gli operatori di smaltimento certificati
L’atto di esecuzione (in inglese «Implementing Act») ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 10, definisce in dettaglio il modello di dati e l’architettura tecnica. Calendario originario: 18 agosto 2025. Situazione attuale: bozza in fase di consultazione, versione definitiva non ancora pubblicata. I produttori che attendono il «formato definitivo» devono quindi continuare ad attendere, mentre la scadenza del 2027 non viene posticipata.
Dalla fine di luglio 2026 è disponibile inoltre una guida ufficiale alla lettura: la guida della Commissione «Digital Batteries Passport - data points by category» (versione 1.0 del 28 luglio 2026) classifica tutti i 71 dati del passaporto delle batterie: obbligatori, facoltativi, da indicare solo se pertinenti - oppure da non indicare affatto all’inizio. La guida è espressamente non vincolante, ma rappresenta finora l’indicazione più chiara su quali campi dovranno effettivamente essere compilati a febbraio 2027.
All’inizio non dovranno quindi essere espressamente visualizzati né la dichiarazione relativa all’impronta di CO₂, compresa l’etichetta, né le informazioni sull’approvvigionamento responsabile delle materie prime: il loro formato sarà definito solo dal prossimo atto di esecuzione. Rimangono inoltre da definire: le soglie relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e le procedure di accesso per le autorità preposte alla vigilanza del mercato. Si tratta di aspetti che saranno concretizzati prima dell’entrata in vigore, ma piuttosto nei dettagli, non nei principi fondamentali.
Obblighi di diligenza: la pressione temporale nascosta
Gli obblighi di diligenza di cui agli articoli da 48 a 53 (minerali provenienti da zone di conflitto, diritti umani, ambiente lungo la catena di approvvigionamento) dovevano originariamente essere applicati a partire dal 18 agosto 2025. ** Il Regolamento (UE) 2025/1561** ha rinviato tale applicazione al 18 agosto 2027. Buone notizie per i team di compliance oberati di lavoro. Cattive notizie per tutti coloro che ritenevano che la questione fosse ormai archiviata: entrerà in vigore in tutta la sua portata, solo più tardi.
Anche nel pass stesso le indicazioni relative alla due diligence sono state per il momento rinviate: secondo le linee guida della Commissione, le informazioni relative all’approvvigionamento responsabile previste nell’allegato XIII non dovranno ancora essere riportate a partire da febbraio 2027. Tuttavia, gli obblighi nei confronti degli organismi di certificazione e, su richiesta, delle autorità di vigilanza sul mercato dovranno comunque essere dimostrabili.
Quattro livelli di accesso: chi può visualizzare quali informazioni
L’allegato XIII del regolamento sulle batterie suddivide i dati del pass in quattro categorie:
- Pubblico: dati di base relativi al modello: composizione, capacità, impronta di CO₂, indicazioni sull’uso, sulla sicurezza e sul riciclaggio.
- Soggetti con interesse legittimo - dati approfonditi relativi al modello, quali la composizione dettagliata dei materiali, i codici dei pezzi di ricambio e le informazioni relative allo smontaggio e alla sicurezza (ad esempio per la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio).
- Organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato e Commissione - rapporti di prova che attestano la conformità al regolamento.
- Dati relativi alle singole batterie per soggetti con interesse legittimo - valori relativi alla batteria specifica: parametri di prestazione e durata, stato di salute (State-of-Health), stato (originale, riutilizzata, riciclata, a fine vita) e dati di utilizzo.
In pratica ciò significa che lo stesso codice QR fornisce visualizzazioni diverse a seconda di chi lo scansiona. Ciò viene solitamente realizzato tramite chiavi di accesso per i sistemi che effettuano la consultazione, non tramite pagine di accesso per gli utenti finali.
Cosa dovreste fare concretamente nel 2026
Esistono tre misure utili. Tutte sono attuabili indipendentemente dall’atto di esecuzione definitivo.
In primo luogo: audit dei dati. Quali dei campi dell’Allegato XIII sono già in vostro possesso, anche se distribuiti tra ERP, PLM, archivi Excel dei vostri ingegneri e schede tecniche in formato PDF dei fornitori? La risposta non è quasi mai «nessuno». È piuttosto «il 70% è presente, ma in dieci sistemi diversi».
In secondo luogo: garantire contrattualmente i flussi di dati a monte. Solo i Suoi fornitori di celle conoscono le percentuali di materiale riciclato per il cobalto e il nichel. Non otterrà questi dati semplicemente chiedendoli cortesemente, ma tramite contratti che obbligano i fornitori a trasmettere campi definiti. La scadenza fissata al 2027 può sembrare lontana, ma è in realtà breve per la negoziazione di contratti quadro di acquisto con i produttori asiatici di celle.
Terzo: progetto pilota con 5-10 modelli. Realizzino veri e propri DPP per alcuni modelli reali di batterie. I PDF strategici e i workshop evidenziano le lacune nel modello di dati solo nel momento in cui si intende metterli in pratica.
Conseguenze in caso di mancanza di un DPP
Il regolamento sulle batterie prevede sanzioni, definite come «efficaci, proporzionate e dissuasive». L’importo concreto è stabilito dagli Stati membri. Un lotto sottoposto a controllo il 19 febbraio 2027 e privo di DPP rimarrà bloccato nel deposito doganale. Nel caso delle batterie per veicoli elettrici, si tratta di importi a sei cifre per ogni container.
Più rilevante della singola sanzione è il divieto di immissione sul mercato.
Tutto ciò che il regolamento richiede ai produttori di batterie, con calendario, ruoli, dati obbligatori, fonti ufficiali e una lista di controllo per ogni tipo di batteria, è riportato nella nostra guida di riferimento sul Passaporto Digitale del Prodotto per le batterie.
Domande relative a questo articolo
La data di riferimento si applica anche alle batterie che abbiamo prodotto in precedenza?
L’elemento determinante è l’immissione sul mercato, non la data di produzione. Una batteria immessa sul mercato dell’UE a partire dal 18 febbraio 2027 deve essere provvista del passaporto, mentre una batteria immessa in commercio in precedenza non ne ha bisogno (art. 77 del regolamento (UE) 2023/1542). Le scorte del 2026 che consegnerete nel 2027 sono quindi soggette a tale obbligo. Calcolate ora quali lotti saranno ancora in magazzino nel febbraio 2027: ciò rientra nella scadenza e non nel lavoro di adeguamento.
L'obbligo di passaporto si applica anche agli importatori?
Sì. L’obbligo è legato all’immissione sul mercato; chi introduce una batteria nell’UE proveniente da un paese terzo ne è responsabile e deve garantire che il pass esista e sia corretto (art. 77, comma 4). In pratica, ciò significa che o è il Suo produttore a fornire il passaporto, oppure lo redige Lei - e per farlo ha bisogno dei dati del produttore. Ciò rientra nel contratto di acquisto e non è di competenza delle autorità doganali. Tutti i ruoli e i relativi obblighi sono riportati nella guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti per le batterie.
Quali batterie non necessitano di un certificato?
Le batterie portatili e le batterie di avviamento SLI non ne necessitano; per le batterie industriali, l’obbligo di etichettatura decorre a partire da 2 kWh. Tali categorie non sono pertanto esenti dagli obblighi: a partire dal 18 febbraio 2027 anche esse dovranno recare un codice QR che rimandi all’etichettatura, alla dichiarazione di conformità e alle istruzioni per lo smaltimento (art. 13, comma 6), e si applicano anche gli obblighi di etichettatura e di rimovibilità. La soglia di obbligo non coincide quindi con la soglia di conformità.
Possiamo attendere l’atto di esecuzione?
L’atto normativo precisa il modello di dati e l’architettura tecnica (art. 77, comma 10), ma non posticipa la data del 18 febbraio 2027. Ciò che modifica riguarda la forma e non la sostanza: l’allegato XIII specifica i campi, mentre la guida della Commissione del 28 luglio 2026 classifica tutti i 71 dati come obbligatori, facoltativi, da indicare solo se applicabili o da non riportare in fase iniziale. Ciò che richiede davvero mesi non dipende comunque dall’atto normativo: le percentuali di materiale riciclato fornite dai fornitori di celle, le clausole relative ai dati nei contratti di acquisto, una gerarchia dei dati anagrafici ben strutturata. Cominciate dai dati.
Dobbiamo registrare il passaporto nel registro dell’UE? E un fornitore di servizi può occuparsene?
Sì, e lo fa Lei stesso. Il registro centrale è operativo dal 20 luglio 2026; il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 ne disciplina il funzionamento, e solo l’operatore economico che immette la batteria sul mercato è autorizzato a effettuare la registrazione (art. 77, comma 10, del regolamento sulle batterie). Attualmente un fornitore di servizi non può farlo per conto Suo; secondo quanto dichiarato dalla Commissione stessa, essa sta valutando se tale situazione possa cambiare. Transpareo sta preparando gli elementi richiesti per la registrazione - identificativo del prodotto, identificativo dell’operatore, indirizzo del passaporto e impronta digitale - affinché la procedura risulti rapida non appena sarà operativa l’interfaccia del registro. Maggiori dettagli nella nostra analisi del regolamento sul registro.
L’impronta di CO₂ dovrà figurare nel passaporto a febbraio 2027?
Non fin dall’inizio. Secondo le linee guida della Commissione, alla data di riferimento non è ancora necessario indicare la dichiarazione relativa all’impronta di carbonio, compresa l’etichetta, né le informazioni relative agli acquisti responsabili, poiché mancano gli atti giuridici che ne definiscano il formato. Gli obblighi entreranno in vigore in un secondo momento e in modo graduale; gli obblighi di diligenza di cui agli articoli da 48 a 53 entreranno in vigore a partire dal 18 agosto 2027, ai sensi del regolamento (UE) 2025/1561. Lasci i campi nel Suo modello di dati vuoti, anziché ometterli: in tal modo, un successivo atto normativo costituirà un’integrazione e non una migrazione.
Cosa succede a un lotto privo di certificato?
L’entità della sanzione è stabilita dagli Stati membri; il regolamento ne richiede che sia efficace, proporzionata e dissuasiva. Più oneroso della multa è il divieto di immissione in commercio: un lotto controllato il 19 febbraio 2027 in assenza di pass rimane bloccato nel deposito doganale; nel caso delle batterie per veicoli elettrici, si tratta di importi a sei cifre per ogni container. Tale rischio è legato alla spedizione, non al budget destinato alla conformità.




