Presso un produttore di batterie è presente da mesi una tabella composta da circa 90 righe: una riga per ogni dato che potrebbe figurare in un «passaporto della batteria», dalla composizione chimica allo stato di salute. A destra, una colonna evidenziata in rosso con il titolo «Obbligatorio dal 2027?». Fino a quest’estate nessuno era in grado di compilarla. Il regolamento sulle batterie elenca i contenuti, ma non specifica quali di essi saranno obbligatori alla data di riferimento, e ogni team ha tracciato una propria linea di demarcazione tra «obbligatorio a febbraio 2027» e «obbligatorio in un secondo momento».
Dal 28 luglio 2026 è disponibile la risposta. La Commissione Europea ha pubblicato una guida che classifica tutte le 71 voci del passaporto per ciascuna categoria di batterie: obbligatorie, facoltative, applicabili solo in determinati casi o da non compilare a partire da febbraio 2027. Questo articolo illustra cosa dovrà figurare nel passaporto il 18 febbraio 2027, cosa potrà essere espressamente rinviato e cosa ciò comporti per i Suoi dati.
Una precisazione onesta prima di addentrarci nei dettagli numerici, poiché il documento stesso lo sottolinea: si tratta di una guida non vincolante, non di una legge. Si intitola «Digital Batteries Passport - data points by category» (in italiano: «Passaporto digitale delle batterie - dati per categoria»), non introduce nuovi obblighi e non anticipa la posizione formale della Commissione. Rappresenta tuttavia il segnale più chiaro di come la Commissione interpreti il proprio regolamento e merita un’attenta lettura.
I dati oggettivi
Per una batteria destinata ai veicoli elettrici (EV), al 18 febbraio 2027 saranno obbligatori esattamente 51 dei 71 dati previsti. Per le batterie destinate ai mezzi di trasporto leggeri (LMT: e-bike, e-scooter, ciclomotori elettrici) sono 54. Per le batterie industriali sono 36, sebbene la maggior parte delle restanti informazioni sia applicabile solo in casi specifici.
Si tratta di un numero superiore a quanto alcuni avessero sperato, ovvero «un codice identificativo e alcuni dati tecnici». Ed è comunque nettamente inferiore al quadro completo, che comprende circa 90 attributi, poiché le eccezioni sono indicate con precisione.
Cosa comprende il nucleo obbligatorio alla data di riferimento
Non è necessario memorizzare 71 righe. Il nucleo obbligatorio si suddivide in sei gruppi, e la maggior parte di essi descrive la natura della batteria, non il modo in cui è stata prodotta:
- Identità e provenienza. L’identificativo univoco, i responsabili del passaporto, il nome, l’indirizzo e il punto di contatto del produttore, il luogo e la data di produzione, la categoria della batteria, il peso, la capacità.
- Composizione e sicurezza. La composizione chimica, le sostanze pericolose oltre al mercurio, al cadmio e al piombo, le materie prime critiche superiori allo 0,1% in peso, l’agente estinguente idoneo.
- Percentuali di materiali riciclati e rinnovabili. Le percentuali recuperate di cobalto, litio, nichel e piombo, nonché la percentuale di materiali rinnovabili. Queste sono riportate nell’elenco alla data di riferimento, non in quello successivo.
- Prestazioni e durata. Tensione minima, nominale e massima; prestazioni iniziali e limiti di potenza; durata prevista in cicli, compreso il test di riferimento; rendimento di andata e ritorno iniziale e a metà della durata di vita in cicli; resistenza interna della cella e del pacco; intervallo di temperatura a riposo.
- Ricicabilità e documentazione. Composizione dettagliata fino al catodo, all’anodo e all’elettrolita; codici dei componenti e fonti di ricambi; informazioni relative allo smontaggio; misure di sicurezza; obblighi di etichettatura; dichiarazione di conformità UE; informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e rapporti di prova destinati alle autorità.
- I valori dinamici. Lo stato della batteria (originale, riutilizzata, riciclata, rigenerata, rifiuto) e i valori relativi alle condizioni di salute, che vengono aggiornati nel corso della vita utile della batteria anziché essere registrati una sola volta.
Ciò che non è espressamente richiesto
La guida indica ciò che non dovrà essere compilato o riportato nel febbraio 2027, e il modello è illuminante: sono escluse proprio quelle voci per le quali la metodologia non è ancora stata definita.
- La dichiarazione relativa all’impronta di CO₂ e la relativa etichetta sono in attesa dell’atto di esecuzione della Commissione, che ne definirà il calcolo e il formato.
- Le informazioni relative all’approvvigionamento responsabile sono in sospeso per lo stesso motivo.
- Le istruzioni per l’uso sono sospese fino all’adozione del pacchetto di modifiche «Omnibus IV», con il quale l’UE semplifica contemporaneamente diverse normative.
- Gli obblighi di rendicontazione relativi agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento seguono un proprio calendario e avranno inizio il 18 agosto 2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2025/1561.
La sequenza non costituisce quindi una lacuna nell’applicazione, bensì la forma intenzionale di una normativa a più livelli. Chiunque metta a punto un sistema di calcolo delle emissioni di CO₂ prima dell’entrata in vigore di tale atto normativo continua a investire prematuramente.
Da un unico elenco ne derivano tre
L’osservazione più sottile, e a nostro avviso la più importante per i modelli di dati: l’«obbligo» dipende dal tipo di batteria.
Una batteria per veicoli elettrici (EV) riporta lo stato dell’energia certificata. Una batteria LMT riporta invece il quadro completo dello stato di salute: capacità residua, prestazioni residue, efficienza di andata e ritorno residua, andamento dell’autoscarica. Una batteria industriale riporta la maggior parte dei valori prestazionali solo «se applicabile».
Una singola checklist generica non soddisfa quindi nessuna delle due categorie: o impone campi relativi alle e-bike alle batterie dei veicoli elettrici, oppure i campi obbligatori per i veicoli elettrici vengono tralasciati. Il requisito alla data di riferimento non è un unico elenco, ma tre, e il Suo modello di dati deve sapere quale sia quello applicabile.
Non tutti i campi obbligatori sono pubblici
Un’altra sfumatura che dovrebbe essere chiara prima di procedere alla progettazione:
L’elenco obbligatorio e l’elenco pubblico non sono la stessa cosa.
I valori relativi a ogni singola batteria, ovvero lo stato di salute, lo stato e la cronologia di utilizzo, sono obbligatori, ma il regolamento li riserva ai soggetti con un interesse legittimo, come le aziende di riparazione e ricondizionamento. I rapporti di collaudo vengono inviati esclusivamente agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza del mercato. Il pass che un consumatore scansiona mostra il livello pubblico; il resto deve esistere, essere verificabile e protetto da un controllo degli accessi.
L’unico campo che può diventare personale
L’elenco di riferimento rende pubbliche le informazioni fornite dal produttore: nome, denominazione commerciale registrata, indirizzo postale con un punto di contatto centrale, indirizzo web e e-mail facoltativi. Per un’azienda si tratta di dati relativi a una persona giuridica e non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). Tali dati assumono carattere personale in tre casi realistici: nel caso di un imprenditore individuale il cui nome commerciale corrisponde al proprio nome, nel caso di un punto di contatto con una persona indicata per nome e nel caso di una casella di posta personale nel campo e-mail.
Le stesse informazioni figurano comunque sull’etichetta della batteria. Il pass ne amplia la portata: è leggibile da dispositivi automatici, reperibile e, una volta registrato, archiviato in modo a prova di manomissione per almeno dieci anni. Un’etichetta stampata si sbiadisce; una versione firmata no, e le nostre sono appositamente progettate in modo da non poter essere modificate di nascosto.
È il regolamento stesso a indicare la soluzione. Esso richiede un punto di contatto, non una persona di contatto, e i campi relativi al sito web e all’e-mail sono facoltativi. La protezione che funziona davvero consiste nella minimizzazione dei dati inseriti: un’indicazione della funzione, un indirizzo e-mail funzionale come info@, e nient’altro.
Abbiamo progettato il modulo di passaporto proprio in base a questi criteri. I dati di contatto facoltativi sono campi separati, ciascuno con una propria prova per ogni campo - la stessa divulgazione selettiva con prova grazie alla quale un lettore autorizzato può verificare autonomamente la propria sezione - in modo che ciascuno possa essere corretto o rimosso separatamente in una versione successiva, e le istruzioni per l’inserimento lo indicano chiaramente: indicazioni funzionali, non persone. Per quanto riguarda i requisiti di legge, la pubblicazione si basa su un obbligo giuridico. Per tutto ciò che va oltre, la risposta onesta è più semplice di qualsiasi meccanismo di cancellazione: ciò che non viene mai inserito nei dati non deve mai essere cancellato.
A che punto siamo
Questa è la parte in cui abbiamo dato la massima importanza all’accuratezza. Il nostro modello di dati sulle batterie segue le indicazioni della guida per ogni dato, compresa la suddivisione per categoria: Un campo obbligatorio per la batteria di una e-bike non viene imposto a nessuna batteria per veicoli elettrici, mentre i campi relativi all’impronta di CO₂ sono presenti sin dall’inizio, vuoti e facoltativi, in attesa che venga emanato il relativo atto normativo. Quando entreranno in vigore le normative successive, basterà compilare i campi già presenti nel passaporto, e ogni aggiornamento consisterà semplicemente in una nuova versione firmata che sostituisce quella precedente.
La guida anticipa inoltre il proprio futuro: le edizioni successive dovrebbero integrare definizioni, unità di misura e formati. Seguiremo l’evoluzione della situazione e adegueremo il sistema non appena saranno disponibili. Il fatto che le regole siano archiviate come dati applicati dalla piattaforma, anziché essere fissate in modo rigido nello schema, rende tale adeguamento una semplice routine anziché una riorganizzazione.
Cosa dovreste fare nel 2026
Tre passaggi, in questo ordine.
In primo luogo: raccogliete le informazioni essenziali. La maggior parte dei dati obbligatori descrive la natura della batteria: composizione chimica, tensioni, massa, percentuali di materiale riciclato, informazioni sullo smontaggio.
Questi dati esistono già oggi, distribuiti tra i vostri sistemi e i vostri produttori di celle.
In secondo luogo: garantite contrattualmente la parte relativa ai fornitori. Le percentuali di recupero e i risultati dei test prestazionali sono in possesso dei vostri produttori di celle, e non li otterrete semplicemente chiedendoli gentilmente. Per le clausole relative ai dati nei contratti di acquisto, la scadenza del 2027 è troppo ravvicinata.
In terzo luogo: tralasciate ciò che la Commissione stessa ha tralasciato. L’impronta di CO₂ e l’approvvigionamento responsabile arriveranno con norme e scadenze proprie. Un modello di dati che preveda spazio per questi aspetti non perde nulla se attende regole fisse.
Per quanto riguarda il calendario più ampio relativo alla data di riferimento: il nostro contributo al calendario ESPR 2027.
Tutto ciò che il regolamento richiede ai produttori di batterie, con calendario, ruoli, dati obbligatori, fonti ufficiali e una lista di controllo per ogni tipo di batteria, è riportato nella nostra guida di riferimento sul passaporto digitale del prodotto per le batterie.
Domande relative a questo articolo
La presente guida modifica quanto previsto dalla legge?
No, e lo stesso documento lo sottolinea. Si tratta di una guida non vincolante, che non introduce nuovi obblighi e non anticipa la posizione ufficiale della Commissione. Ciò che fa è chiarire una questione alla quale, fino a quel momento, ogni team di sviluppo aveva dato una risposta autonoma, ovvero quali delle 71 informazioni siano da presentare entro il 18 febbraio 2027 e quali siano in attesa di una propria normativa specifica. Lo consideri come l’interpretazione più chiara disponibile del regolamento, non come il regolamento stesso.
Quali batterie richiedono un certificato e quali no?
Le batterie LMT (biciclette elettriche, monopattini elettrici, ciclomotori elettrici), le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh dovranno essere dotate del pass a partire dal 18 febbraio 2027 (art. 77). Le batterie per apparecchi e le batterie di avviamento SLI non ne necessitano, ma a partire da tale data reineranno anch’esse di un codice QR che rimanda all’etichettatura, alla dichiarazione di conformità e alle istruzioni per lo smaltimento (art. 13, comma 6). Gli obblighi di etichettatura e di rimovibilità si applicano anche a questi gruppi, e le batterie SLI devono indicare la percentuale di materiale riciclato, ma senza il passaporto.
L'obbligo di passaporto si applica anche agli importatori?
Sì. Dipende dall’immissione sul mercato, non dalla produzione; chiunque importi una batteria nell’UE da un paese terzo deve assicurarsi che il pass esista e che i dati in esso contenuti siano corretti (art. 77, comma 4). O è il Suo produttore a fornire il passaporto, oppure lo redige Lei e, a tal fine, ha bisogno dei suoi dati. Si tratta di una clausola del contratto di acquisto, e le clausole richiedono mesi per essere definite. Proprio per questo motivo i lavori inizieranno nel 2026 e non nel 2027.
L’impronta di CO₂ deve essere indicata nel pass alla data di riferimento?
No. La guida include la dichiarazione relativa all’impronta di CO₂ e la relativa etichetta tra le informazioni che non devono essere indicate inizialmente, poiché manca ancora l’atto normativo relativo al calcolo e al formato. L’obbligo subentrerà successivamente in modo graduale ai sensi dell’art. 7: prima la dichiarazione, poi la classe di rendimento e infine un valore massimo, ciascuno a distanza di 12-18 mesi dal rispettivo atto normativo. Nel modello per le batterie di Transpareo i campi sono presenti fin dall’inizio, vuoti e facoltativi; una volta definito il metodo, compili i campi già presenti nel passaporto e pubblichi una nuova versione. Maggiori informazioni sui metodi relativi all’impronta di carbonio sono disponibili nel DPP.
Chi è autorizzato a visualizzare i dati relativi allo stato di salute?
Non al pubblico in generale. L’allegato XIII prevede una classificazione graduale dei dati. I dati di base, quali la composizione, la capacità e le informazioni relative alla sicurezza e al riciclaggio, sono di dominio pubblico; le informazioni relative allo smontaggio, alla composizione dettagliata e ai pezzi di ricambio sono riservate ai lettori con un interesse legittimo, quali le imprese di riparazione e di ricondizionamento; i rapporti di prova sono destinati alle autorità e agli organismi notificati; infine, i valori relativi a ogni singola batteria, quali lo stato di salute e lo stato generale, sono riservati a lettori autorizzati. Lo stesso codice QR mostra una visualizzazione diversa a seconda del lettore. Pertanto, in Transpareo la visibilità è una proprietà di ogni singolo campo e non un’impostazione del pass.
Dobbiamo registrare il passaporto nel registro dell’UE, e un fornitore può occuparsene?
Sì, e lo fa Lei stesso. Il registro è operativo dal 20 luglio 2026, come disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, e solo l’operatore economico che immette la batteria sul mercato o la mette in servizio è autorizzato a registrarla (art. 77, comma 10); nessun fornitore di servizi può farlo per suo conto. L’iscrizione deve avvenire prima dell’immissione sul mercato e genera un codice di registrazione; il registro conserva i codici identificativi e un’impronta digitale, mentre i dati rimangono nel passaporto. Transpareo prepara il codice identificativo del prodotto, quello dell’operatore, l’indirizzo del passaporto e l’impronta digitale, affinché l’iscrizione rimanga una procedura rapida e non si trasformi in un progetto.
Per quanto tempo il pass deve rimanere disponibile?
Solo una volta che la batteria sarà stata riciclata, il pass avrà termine (art. 77, comma 8). Nel caso di una batteria per veicoli elettrici, si tratta facilmente di quindici anni, compresa la “seconda vita”; l’obbligo rimane quindi in vigore oltre la durata di qualsiasi contratto con un fornitore di servizi. Chieda a ogni fornitore cosa ne sarà dei Suoi pass dopo la disdetta. Con Transpareo, i pass pubblicati rimangono accessibili tramite un indirizzo permanente, e la nostra lista di controllo dei fornitori elenca le ulteriori domande che vale la pena porre.
Cosa accadrebbe se un produttore di celle non ci fornisse le percentuali di materiale riciclato?
In tal caso, il problema è di natura contrattuale e non riguarda i dati. Le percentuali di recupero di cobalto, litio, nichel e piombo, così come i risultati dei test prestazionali, sono in possesso dei produttori di celle - spesso dislocati in diversi paesi - e vengono forniti in base a clausole relative ai dati presenti nei contratti di acquisto, non su semplice richiesta. Tali clausole seguono i propri tempi, e per questo motivo una scadenza fissata a febbraio 2027 risulta troppo ravvicinata, sebbene il pass stesso sia redatto in termini di giorni. Cominciate dai contratti e lasciate che il pass segua, non viceversa.




