Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. La presente lista segue il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente e non una previsione.

La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale del prodotto per le batterie, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si concentra in particolare sulle batterie per veicoli elettrici.

La presente lista di controllo riassume quanto previsto dal regolamento UE sulle batterie (UE) 2023/1542 per chi immette sul mercato dell’UE batterie per veicoli elettrici: gli obblighi, i dati che la guida della Commissione del luglio 2026 per le batterie dei veicoli elettrici classifica come obbligatori, le scadenze riportate in una tabella cronologica e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione “Fonti”. Spunti ciò che è già presente ed evidenzi ciò che manca; l’elenco completo è disponibile anche in formato PDF scaricabile in fondo alla pagina. Questo è il Suo piano di lavoro fino al 18 febbraio 2027.

I numeri tra parentesi indicano i punti del documento orientativo della Commissione, mentre gli articoli si riferiscono al regolamento.

L’obbligo di pass influisce sulla Sua batteria?

Contrassegni con una crocetta quanto si applica alla Sua batteria. Le prime due affermazioni, considerate congiuntamente, indicano che Lei è soggetto agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542; la terza indica quali obblighi non si applicano nel caso di una batteria in fase di seconda vita. Gli articoli tra parentesi rimandano al regolamento.

  • La batteria fornisce l’energia di propulsione di un veicolo ibrido o elettrico delle classi M, N o O oppure di un veicolo della classe L di peso superiore a 25 kg (art. 3).
  • Voi immettete in commercio o mettete in servizio la batteria nell’UE a partire dal 18 febbraio 2027 - in qualità di produttori, importatori o imprese che la rigenerano o la riutilizzano.
  • Se la batteria è già stata immessa in commercio prima del ricondizionamento o della riconversione, il passaporto e l’etichettatura rimangono comunque validi; sono invece esenti dalla dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂, dalle quote di riciclaggio e dagli obblighi di diligenza (art. 7, comma 5; art. 8, comma 4; art. 47).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2023/1542 richiede a chi immette sul mercato una batteria per veicoli elettrici, nell’ordine in cui le vengono presentate. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il relativo articolo e le scadenze riportate più in basso indicano a partire da quando entra in vigore.

  • Creare il «passaporto della batteria» prima dell’immissione sul mercato e garantire che le informazioni riportate siano corrette, complete e aggiornate (art. 77, commi 1 e 4).
  • Assegnare un identificativo univoco secondo la serie di norme ISO/IEC 15459, tramite il quale il codice QR viene associato al passaporto (art. 77, comma 3).
  • Stampare o incidere il codice QR in modo che sia visibile, leggibile e permanente; qualora ciò non sia possibile, apporlo sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, commi 6 e 7).
  • Distinguere i livelli di accesso: pubblico, interesse legittimo, autorità e organismi notificati, dati relativi alle singole batterie (art. 77, comma 2; art. 78).
  • Rendere disponibili i dati del pass in formati basati su standard aperti, leggibili da dispositivo automatico e indipendenti dal fornitore (art. 77, comma 5).
  • Mantenere disponibile il pass fino al riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8).
  • Registrare il pass nel registro DPP dell’UE prima che la batteria sia immessa sul mercato: ciò può essere effettuato solo dall’operatore economico che la immette sul mercato, non da un prestatore di servizi (art. 77, comma 10); il registro è operativo dal 20 luglio 2026.
  • Apporre l’etichetta recante le informazioni generali, il simbolo di raccolta e, se del caso, il simbolo Cd o Pb (art. 13, commi 1, 4 e 5).
  • Mantenere accessibili nel sistema di gestione della batteria i dati relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14).
  • Effettuare la valutazione di conformità, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE (artt. da 17 a 20).
  • Preparare la dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ per ciascun modello e stabilimento: obbligo a dodici mesi dall’atto delegato relativo al metodo; la classe di prestazione e il valore massimo seguiranno a diciotto mesi dai rispettivi atti (art. 7).
  • Documentare le percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento, a partire dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’atto legislativo relativo al metodo (art. 8).
  • Istituire, far verificare e riferire in merito agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento, a partire dal 18 agosto 2027; si applica a partire da un fatturato netto di 40 milioni di euro (artt. da 47 a 52).
  • Mettere a disposizione le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza; non indicarle nel «passaporto» all’avvio, fino all’adozione dell’Omnibus IV (Allegato XIII, n. 1, lett. t).

Dati obbligatori al 18 febbraio 2027

La Guida della Commissione classifica come obbligatori 51 dei 71 dati relativi alle batterie dei veicoli elettrici. Si tratta di un documento espressamente non vincolante, ma rappresenta l’interpretazione più chiara del regolamento attualmente disponibile. I dati stessi sono riportati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2023/1542; sotto ogni punto sono riportati il relativo numero nella guida e il riferimento al regolamento.

Visibile al pubblico (Allegato XIII, n. 1)

  • Identificativo univoco Dato n. 1, art. 77, comma 3
  • Chi registra il pass o ne è responsabile Dato n. 2, art. 77, comma 3
  • Produttore: nome, denominazione commerciale registrata o marchio Dato n. 3, allegato VI, parte A, n. 1
  • Indirizzo postale del fabbricante con un punto di contatto centrale Dato n. 4, allegato VI, parte A, n. 1
  • Categoria della batteria Dato n. 6, allegato VI, parte A, n. 2
  • Modello e numero di lotto o di serie Dato n. 7, allegato VI, parte A, n. 2
  • Luogo e data di produzione, mese e anno Dati n. 8 e 9, allegato VI, parte A, nn. 3 e 4
  • Peso, capacità e composizione chimica Dati da 10 a 12, allegato VI, parte A, punti da 5 a 7
  • Sostanze pericolose, ad eccezione di mercurio, cadmio e piombo Dato n. 13, allegato VI, parte A, n. 8
  • Mezzi di estinzione idonei Dato n. 14, allegato VI, parte A, n. 9
  • Materie prime critiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso Dato n. 15, allegato VI, parte A, n. 10
  • Percentuale di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo Dati da 20 a 23, allegato XIII, n. 1, lett. e
  • Percentuale di materiali rinnovabili Dato n. 24, allegato XIII, n. 1, lett. f
  • Tensione minima, nominale e massima, ciascuna con relativo intervallo di temperatura Dati da 26 a 28, allegato XIII, n. 1, lett. h
  • Potenza iniziale in watt e limiti di potenza Dati n. 29 e 30, allegato XIII, n. 1, lett. i
  • Durata di vita prevista in cicli e relativo test di riferimento Punti di dati 31 e 32, allegato XIII, n. 1, lett. j
  • Soglia di capacità per l’esaurimento Dato n. 33, allegato XIII, n. 1, lett. k
  • Intervallo di temperatura che la batteria è in grado di sopportare in condizioni di riposo Dato n. 34, allegato XIII, n. 1, lett. l
  • Efficienza «round-trip» iniziale e al 50% della durata di vita del ciclo Punti dati 36 e 37, allegato XIII, n. 1, lett. n
  • Resistenza interna della cella e del pacco Dato n. 38, allegato XIII, n. 1, lett. o
  • C-Rate della prova di durata del ciclo Dato n. 39, allegato XIII, n. 1, lett. p
  • Simbolo generico ai sensi dell’art. 13, comma 4 Dato n. 40, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Dichiarazione di conformità UE Dato n. 42, allegato XIII, n. 1, lett. r
  • Informazioni sulla prevenzione e la gestione delle batterie usate Dato n. 43, allegato XIII, n. 1, lett. s

Per le persone che hanno un interesse legittimo (Allegato XIII, n. 2)

  • Composizione dettagliata, compresi i materiali del catodo, dell’anodo e dell’elettrolita Punto 45, Allegato XIII, n. 2, lett. a
  • Codici dei componenti Dato n. 46, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Fonti di approvvigionamento per i pezzi di ricambio Dato n. 47, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Informazioni relative allo smontaggio: disegni esplosi, sequenza, tecniche di fissaggio, utensili, avvertenze, numero di celle e disposizione Dato n. 48, allegato XIII, n. 2, lett. c
  • Misure di sicurezza Punto 49, allegato XIII, n. 2, lett. d

Per le autorità pubbliche e gli organismi notificati (Allegato XIII, n. 3)

  • Risultati dei rapporti di verifica di conformità Punto 50, allegato XIII, n. 3

Dati relativi alle singole batterie, riservati esclusivamente alle persone autorizzate (Allegato XIII, n. 4)

  • Capacità nominale come valore effettivo Dato n. 51, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Perdita di capacità in percentuale Dato n. 52, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Potenza in watt e perdita di potenza in percentuale Dati n. 53 e 54, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Resistenza interna e relativo aumento Punti dati 55 e 56, allegato XIII, n. 4, lett. a)
  • Durata di vita prevista in cicli e in anni solari Dati n. 59 e 60, allegato XIII, n. 4, lettera a)
  • Stato della carica certificata (SOCE) Dato n. 61, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Stato della batteria: originale, riutilizzata, riciclata, rigenerata o da smaltire Dato n. 67, allegato XIII, n. 4, lett. c

Solo se applicabile

  • Indirizzo web e indirizzo e-mail del produttore Dato n. 5, allegato VI, parte A, n. 1
  • Durata della garanzia per l’intera vita utile del prodotto Dato n. 35, allegato XIII, n. 1, lett. m
  • Simbolo Cd o Pb Dato n. 41, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Rendimento energetico di andata e ritorno e relativa perdita Punti dati 57 e 58, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Cicli di carica e scarica, eventi negativi, condizioni operative e stato di carica Punti dati da 68 a 71, allegato XIII, n. 4, lett. d

Non visualizzare all’avvio

  • Composizione del materiale come campo di raggruppamento Punto dati 16
  • Dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ ed etichetta CO₂, fino a quando l’atto di esecuzione non ne definirà il formato Punti dati 17 e 18, allegato XIII, n. 1, lett. c
  • Informazioni relative all’approvvigionamento responsabile Dato n. 19, allegato XIII, n. 1, lett. d
  • Capacità nominale in Ah come campo statico Dato n. 25, allegato XIII, n. 1, lett. g
  • Istruzioni per l’uso, fino all’adozione dell’Omnibus IV Dato n. 44, allegato XIII, n. 1, lett. t
  • Capacità residua, potenza, rendimento, autoscarica e resistenza ohmica: non previsti per le batterie dei veicoli elettrici (EV), obbligatori per le batterie LMT Punti dati da 62 a 66, allegato XIII, n. 4, lett. b

Da asporto

Questa lista di controllo in formato PDF

Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le scadenze applicabili alle batterie per veicoli elettrici sono indicate negli articoli relativi all’ambito di applicazione del regolamento. Quelle successive dipendono da atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato e sono contrassegnate come tali.

  1. 18 febbraio 2024
    Il regolamento si applica

    A partire da tale data si applicano la maggior parte delle disposizioni del regolamento sulle batterie (art. 96). Tutto il resto si basa su di esse; le batterie immesse sul mercato da allora sono soggette alle relative norme di conformità.

  2. 18 agosto 2024
    Dati di stato nel sistema di gestione della batteria

    A partire da tale data, il sistema di gestione della batteria deve consentire l’accesso ai dati relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14). Verifichi se il Suo sistema fornisce tali dati; essi alimenteranno in seguito i valori aggiornati del passaporto.

  3. 18 agosto 2025
    Simbolo di raccolta

    Ogni batteria reca il simbolo del bidone della spazzatura barrato, con sotto il simbolo Cd o Pb qualora i valori limite siano stati superati (art. 13, commi 4 e 5). È già in vigore; verifichi l’etichetta attualmente in uso.

  4. 18 agosto 2026
    Etichetta con informazioni generali

    Ogni batteria reca un’etichetta recante le indicazioni generali di cui all’allegato VI, che vanno dal nome del produttore e dal modello alla capacità e alla composizione chimica (art. 13, comma 1). Tale disposizione sarà modificata qualora l’atto di esecuzione relativo al formato venga adottato in un secondo momento.

  5. 18 febbraio 2027
    Certificato della batteria e codice QR

    A partire da tale data, ogni batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato dovrà essere provvista del passaporto (art. 77) e del codice QR che rimanda ad esso (art. 13, comma 6). Non è previsto alcun periodo transitorio; una batteria immessa in commercio il giorno precedente non ne ha bisogno, mentre una immessa in commercio in tale data ne ha bisogno.

  6. 18 agosto 2027
    Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

    Le imprese con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro devono attuare una strategia in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento, sottoporla a verifica e redigere una relazione al riguardo (art. 47 e segg.). Rinviata al 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561.

  7. 18 agosto 2028
    Documentare le percentuali di materiale riciclato

    Documentazione relativa alle percentuali di recupero di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento (art. 8, comma 1), oppure 24 mesi dopo l’atto delegato relativo al metodo, qualora quest’ultimo venga adottato in un momento successivo. Tali dati sono in possesso dei vostri fornitori di celle.

  8. 18 agosto 2031
    Prime quote di materiale riciclato

    I materiali attivi devono contenere almeno il 16% di cobalto riciclato, l’85% di piombo, il 6% di litio e il 6% di nichel (art. 8, comma 2). Si tratta di un aspetto relativo agli appalti per i contratti che firmerete nel 2029.

  9. 18 agosto 2036
    Tassi di riciclaggio più elevati

    Le percentuali salgono al 26% di cobalto, all’85% di piombo, al 12% di litio e al 15% di nichel (art. 8, comma 3).

  10. Ai sensi dell'atto giuridico
    L’impronta di CO₂ in tre fasi

    La dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ deve essere presentata dodici mesi dopo l’atto delegato relativo al metodo (nominalmente il 18 febbraio 2025), la classe di prestazione e il valore massimo diciotto mesi dopo i rispettivi atti giuridici (in teoria il 18 agosto 2026 e il 18 febbraio 2028). Gli atti giuridici non sono ancora stati adottati, pertanto nessuno di questi termini è ancora decorso (art. 7).

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.

Documento Scopo
Regolamento (UE) 2023/1542 Testo del regolamento: articoli 77 e 78 e allegato XIII relativi al passaporto, articolo 13 relativo al codice QR, articolo 7 relativo all’impronta di carbonio, articolo 8 relativo al materiale riciclato.
Linee guida della Commissione «Digital Batteries Passport - data points by category» La classificazione di ciascun dato per categoria di batteria.
Regolamento (UE) 2025/1561 Il rinvio degli obblighi di diligenza al 18 agosto 2027.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui si susseguono, partendo dai dati di cui già disponete fino al primo passaporto rilasciato.

  1. Verifica dei dati: esamini i dati obbligatori sopra indicati e annoti, per ciascun campo, in quale sistema sono attualmente archiviati. La maggior parte descrive le caratteristiche della batteria ed è già disponibile, distribuita tra i reparti di sviluppo, acquisti e controllo qualità.
  2. Coinvolgere contrattualmente i fornitori: le percentuali di materiale riciclato, la composizione chimica delle celle e i risultati dei test sono di competenza dei produttori di celle. Inserisca campi dati definiti e scadenze nei contratti di acquisto; il termine del 2027 è piuttosto ravvicinato.
  3. Definire i livelli di accesso: stabilisca, per ciascun campo, chi è autorizzato a visualizzarlo e chi, all’interno della Sua azienda, ne gestisce l’aggiornamento e l’approvazione.
  4. Pianificare l’identificativo e il codice QR: stabilisca in che modo ogni batteria riceverà il proprio identificativo univoco e dove il codice verrà stampato o inciso.
  5. Progetto pilota con una manciata di modelli: registratevi gratuitamente, selezionate il modello di batteria e inserite alcuni modelli reali come dati di riferimento. Le lacune nel modello di dati emergono solo durante la compilazione.
  6. Preparare la registrazione e i dati relativi alla CO₂: predispa i campi per l’ID di registrazione e la dichiarazione relativa alla CO₂, ma non inserisca alcun calcolo prima dell’entrata in vigore della normativa. Chi oggi inizia con l’essenziale, in seguito dovrà compilare solo i campi già presenti nel passaporto.

Dall’elenco di controllo al libretto della batteria

Iniziate gratuitamente e create voi stessi il primo pass per un modello di veicolo elettrico: i campi di questa checklist sono già presenti nel modello relativo alla batteria.