Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. La lista di controllo per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh segue il testo del regolamento: ogni voce costituisce norma di legge vigente.

La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale di prodotto per le batterie, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si limita alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh.

La presente lista di controllo riassume quanto previsto dal regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 per coloro che immettono sul mercato dell’UE batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh: gli obblighi, i dati classificati dalla guida della Commissione del 15 agosto 2026 per le batterie industriali, le scadenze riportate in una tabella cronologica e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti»; l’elenco completo è disponibile anche in formato PDF scaricabile in fondo alla pagina. Per le batterie industriali l’elenco è più breve rispetto a quello relativo alle batterie per veicoli elettrici (EV) e per mezzi di trasporto leggero (LMT), ma contiene un maggior numero di voci contrassegnate con «se applicabile». La classificazione per ciascun modello rappresenta quindi la Sua prima attività.

I numeri tra parentesi si riferiscono ai punti del manuale della Commissione, mentre gli articoli si riferiscono al regolamento. Per i sistemi di accumulo fissi è disponibile una lista di controllo specifica che illustra gli obblighi aggiuntivi in materia di sicurezza e di manutenzione.

L’obbligo di controllo della batteria riguarda la Sua batteria?

Contrassegni ciò che si applica alla Sua batteria. Le prime tre affermazioni, considerate nel loro insieme, indicano che la Sua batteria è soggetta agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542; la quarta posticipa le scadenze relative alle emissioni di CO₂ e al materiale riciclato. Gli articoli tra parentesi rimandano al regolamento.

  • La batteria è progettata specificatamente per usi industriali, è destinata a tali usi a seguito di una riconversione, oppure è una batteria di altro tipo di peso superiore a 5 kg che non sia né una batteria per veicoli elettrici (EV), né una batteria per veicoli commerciali leggeri (LMT), né una batteria SLI (art. 3).
  • La sua capacità è superiore a 2 kWh; al di sotto di tale soglia non è previsto alcun certificato, ma sono richiesti l’etichettatura e il codice QR.
  • Voi immettete la batteria sul mercato o la mettete in funzione nell’UE a partire dal 18 febbraio 2027 - in qualità di produttore, importatore o impresa che la rigenera o la destina a un nuovo uso.
  • La batteria dispone esclusivamente di un sistema di accumulo esterno, ad esempio una batteria a flusso: in tal caso, per le emissioni di CO₂ si applicano scadenze successive e non si applicano gli obblighi di riciclaggio (art. 7, art. 8).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2023/1542 richiede a chi immette sul mercato una batteria industriale, nell’ordine in cui le vengono presentate. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il relativo articolo e le scadenze riportate più in basso specificano a partire da quando entra in vigore.

  • Creare il «passaporto della batteria» prima dell’immissione sul mercato e garantire che le informazioni riportate siano corrette, complete e aggiornate (art. 77, commi 1 e 4).
  • Assegnare un identificativo univoco secondo la serie di norme ISO/IEC 15459, tramite il quale il codice QR viene associato al passaporto (art. 77, comma 3).
  • Stampare o incidere il codice QR in modo che sia visibile, leggibile e permanente; qualora ciò non sia possibile, apporlo sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, commi 6 e 7).
  • Distinguere i livelli di accesso: pubblico, interesse legittimo, autorità e organismi notificati, dati relativi alle singole batterie (art. 77, comma 2; art. 78).
  • Rendere disponibili i dati del pass in formati basati su standard aperti, leggibili da dispositivi automatici e indipendenti dal fornitore (art. 77, comma 5).
  • Mantenere disponibile il pass fino al riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8).
  • Caricare l’identificativo univoco della batteria nel registro UE (art. 77, comma 10); il registro UE è operativo dal 20 luglio 2026. Attualmente è la Sua azienda a provvedere autonomamente alla registrazione. Il registro UE non prevede ancora l’accesso per i fornitori di servizi.
  • Apporre un’etichetta recante le informazioni generali, il simbolo di raccolta e, se del caso, il simbolo Cd o Pb (art. 13, commi 1, 4 e 5).
  • Stabilire, per ciascun modello, quali valori di prestazione e durata siano applicabili: la durata in cicli, l’efficienza di andata e ritorno e il tasso C si applicano solo alle batterie la cui durata può essere espressa in cicli (Allegato XIII, n. 1).
  • Effettuare la valutazione di conformità, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre il marchio CE (artt. da 17 a 20).
  • Preparare la dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ per ciascun modello e stabilimento: obbligo a diciotto mesi dall’atto delegato relativo al metodo, nominalmente a partire dal 18 febbraio 2026; seguiranno la classe di prestazione e il valore massimo (art. 7).
  • Documentare le percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento, non prima di 24 mesi dall’atto legislativo relativo al metodo, ancora in sospeso; non si applica in caso di accumulo esclusivamente esterno (art. 8).
  • Istituire obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento, farli verificare e redigere una relazione al riguardo, a partire dal 18 agosto 2027; si applica a partire da 40 milioni di euro di fatturato netto (artt. da 47 a 52).
  • Tenere a disposizione le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza; non indicarle nel pass all’avvio, fino all’adozione dell’Omnibus IV (Allegato XIII, n. 1, lett. t).

Dati obbligatori al 18 febbraio 2027

La Guida della Commissione classifica come obbligatori 32 dei 71 dati relativi alle batterie industriali; gran parte dei restanti dati è applicabile solo se pertinente al modello in questione. I dati stessi sono riportati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2023/1542; sotto ciascun punto sono riportati il numero corrispondente nella guida e il riferimento al regolamento.

Visibile al pubblico (Allegato XIII, n. 1)

  • Identificativo univoco Dato n. 1, art. 77, comma 3
  • Chi registra il pass o ne è responsabile Dato n. 2, art. 77, comma 3
  • Produttore: nome, denominazione commerciale registrata o marchio Dato n. 3, allegato VI, parte A, n. 1
  • Indirizzo postale del fabbricante con un punto di contatto centrale Dato n. 4, allegato VI, parte A, n. 1
  • Categoria della batteria Dato n. 6, allegato VI, parte A, n. 2
  • Modello e numero di lotto o di serie Dato n. 7, allegato VI, parte A, n. 2
  • Luogo e data di produzione, mese e anno Dati n. 8 e 9, allegato VI, parte A, nn. 3 e 4
  • Peso, capacità e composizione chimica Dati da 10 a 12, allegato VI, parte A, punti da 5 a 7
  • Sostanze pericolose, ad eccezione di mercurio, cadmio e piombo Dato n. 13, allegato VI, parte A, n. 8
  • Mezzi di estinzione idonei Dato n. 14, allegato VI, parte A, n. 9
  • Materie prime critiche in percentuale in peso superiore allo 0,1% Dato n. 15, allegato VI, parte A, n. 10
  • Percentuale di materiali rinnovabili Dato n. 24, allegato XIII, n. 1, lett. f
  • Tensione minima, nominale e massima, ciascuna con relativo intervallo di temperatura Dati da 26 a 28, allegato XIII, n. 1, lett. h
  • Potenza iniziale in watt e limiti di potenza Dati n. 29 e 30, allegato XIII, n. 1, lett. i
  • Intervallo di temperatura che la batteria è in grado di sopportare in condizioni di riposo Dato n. 34, allegato XIII, n. 1, lett. l
  • Resistenza interna della cella e del pacco Dato n. 38, allegato XIII, n. 1, lett. o
  • Simbolo di raccolta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 Dato n. 40, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Dichiarazione di conformità UE Dato n. 42, allegato XIII, n. 1, lett. r
  • Informazioni sulla prevenzione e la gestione delle batterie usate Dato n. 43, allegato XIII, n. 1, lett. s

Per le persone che vantano un interesse legittimo (Allegato XIII, n. 2)

  • Composizione dettagliata, compresi i materiali del catodo, dell’anodo e dell’elettrolita Punto 45, Allegato XIII n. 2, lett. a
  • Codici dei componenti Dato n. 46, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Fonti di approvvigionamento per i pezzi di ricambio Dato n. 47, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Informazioni relative allo smontaggio: disegni esplosi, sequenza, tecniche di fissaggio, utensili, avvertenze, numero di celle e disposizione Dato n. 48, allegato XIII, n. 2, lett. c
  • Misure di sicurezza Dato n. 49, allegato XIII, n. 2, lett. d

Per le autorità pubbliche e gli organismi notificati (allegato XIII, n. 3)

  • Risultati dei rapporti di verifica di conformità Punto 50, allegato XIII, n. 3

Dati relativi alle singole batterie, riservati esclusivamente alle persone autorizzate (Allegato XIII, n. 4)

  • Stato della batteria: originale, riutilizzata, riciclata, rigenerata o da smaltire Dato n. 67, allegato XIII, n. 4, lett. c

Solo se applicabile

  • Indirizzo web e indirizzo e-mail del produttore Dato n. 5, allegato VI, parte A, n. 1
  • Durata di vita prevista in cicli e relativo test di riferimento, qualora la durata di vita possa essere espressa in cicli Dati n. 31 e 32, allegato XIII, n. 1, lett. j
  • Durata della garanzia per la durata di vita in anni Dato n. 35, allegato XIII, n. 1, lett. m)
  • Rendimento «round-trip» iniziale e al 50% della durata di vita in cicli Dati n. 36 e 37, allegato XIII, n. 1, lett. n
  • C-Rate della prova di durata di vita in cicli Dato n. 39, allegato XIII, n. 1, lett. p
  • Simbolo Cd o Pb Dato n. 41, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Valori relativi alla singola batteria: capacità nominale, perdita di capacità, potenza e perdita di potenza, resistenza interna e relativo aumento, rendimento round-trip e relativa perdita Punti dati da 51 a 58, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Durata di vita prevista in cicli e in anni solari Punti dati 59 e 60, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Capacità residua, potenza, efficienza di round-trip, autoscarica e resistenza ohmica Dati da 62 a 66, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Cicli di carica e scarica, eventi negativi, condizioni operative e stato di carica Punti dati da 68 a 71, allegato XIII, n. 4, lett. d

Non visualizzare all’avvio

  • Composizione del materiale come campo raggruppato Punto dati 16
  • Dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ ed etichetta CO₂, fino a quando l’atto di esecuzione non ne stabilirà il formato Punti dati 17 e 18, allegato XIII, n. 1, lett. c)
  • Informazioni relative all’approvvigionamento responsabile, obbligatorie a partire da agosto 2027 Dato n. 19, allegato XIII, n. 1, lett. d)
  • Percentuali di materiale riciclato relative a cobalto, litio, nichel e piombo, fino all’entrata in vigore dell’atto delegato relativo al metodo di cui all’articolo 8 Dati da 20 a 23, allegato XIII, n. 1, lettera e)
  • Capacità nominale in Ah come campo statico Dato n. 25, allegato XIII, n. 1, lett. g
  • Soglia di capacità per l’esaurimento, prevista esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 33, allegato XIII, n. 1, lett. k
  • Istruzioni per l’uso, fino all’adozione dell’Omnibus IV Dato n. 44, allegato XIII, n. 1, lett. t
  • Stato della carica certificata (SOCE), previsto esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 61, allegato XIII, n. 4, lett. b

Registro e dogana

Il registro contiene solo il numero di identificazione del Suo passaporto; i dati relativi alla batteria rimangono nel passaporto stesso e la registrazione va effettuata da Lei, come descritto sopra tra i Suoi obblighi. A partire dal 21 settembre 2027 entrerà in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108, e che menziona il passaporto digitale di prodotto tra gli strumenti con cui le autorità doganali garantiscono il rispetto della normativa sui prodotti (considerando 5). Gli articoli riportati in questa sezione sono quelli del codice doganale.

  • Non aspettatevi che venga effettuato un controllo incrociato con la dichiarazione doganale: a differenza del passaporto ESPR, il codice di registrazione del passaporto della batteria non viene riportato nella dichiarazione doganale (FAQ della Commissione sul passaporto della batteria, domanda 4.1). L’autorità doganale applica il regolamento sulle batterie e, in caso di dubbi sul fatto che una spedizione costituisca una batteria finita, consulta l’autorità di vigilanza del mercato Art. 269, comma 1
  • In qualità di importatore ai sensi della normativa doganale, assicurarsi che la batteria sia conforme al regolamento sulle batterie, fornirne la documentazione comprovante e conservarla Art. 27 cpv. 2 lett. c
  • In caso di vendite a distanza da paesi terzi a consumatori, chiarire chi sia l’importatore ai sensi della normativa doganale: il venditore o la piattaforma online che media la vendita, a seconda dell’accordo, e sempre e solo uno dei due Art. 5 n. 13 e 14, art. 27, comma 1
  • Tenere conto del fatto che, in caso di vendite a distanza, l’importatore dovrà fornire i propri dati tramite la piattaforma doganale dell’UE a partire dal 1° luglio 2028 e che ogni altro importatore dovrà farlo al più tardi a partire dal 1° marzo 2034 Art. 285, commi 2 e 5

Da scaricare

Questa lista di controllo in formato PDF

La lista di controllo per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh: da stampare, spuntare in team e portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le date rilevanti per una batteria industriale sono quelle indicate negli articoli del regolamento relativi al campo di applicazione. Quelle successive dipendono da atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato e sono contrassegnate come tali.

  1. 18 febbraio 2024
    Il regolamento si applica

    A partire da tale data si applicano la maggior parte delle disposizioni del regolamento sulle batterie (art. 96). Tutto il resto si basa su di esse; le batterie immesse sul mercato da allora sono soggette alle relative norme di conformità.

  2. 18 agosto 2025
    Simbolo di raccolta

    Ogni batteria reca il simbolo del bidone della spazzatura barrato, con sotto il simbolo Cd o Pb qualora i valori limite siano stati superati (art. 13, commi 4 e 5). È già obbligatorio; verifichi l’etichetta attualmente in uso.

  3. 18 febbraio 2027
    Passaporto della batteria e codice QR

    A partire da tale data, ogni batteria industriale di capacità superiore a 2 kWh immessa sul mercato dovrà essere provvista del passaporto (art. 77) e del codice QR che rimanda ad esso (art. 13, comma 6). Non è previsto alcun periodo transitorio; una batteria immessa sul mercato il giorno precedente non ne ha bisogno, mentre una immessa sul mercato in tale data ne ha bisogno.

  4. 18 agosto 2027
    Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

    Le imprese con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro devono attuare una strategia in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento, sottoporla a verifica e redigere una relazione al riguardo (art. 47 e segg.). Rinviato al 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561.

  5. Non prima del 2028
    Etichetta con indicazioni generali

    Ogni batteria reca un’etichetta recante le indicazioni generali di cui all’allegato VI, che vanno dal nome del produttore e dal modello alla capacità e alla composizione chimica (art. 13, comma 1). L’obbligo entra in vigore 18 mesi dopo l’adozione dell’atto di esecuzione relativo al formato, che la Commissione non ha ancora emanato.

  6. Non prima della fine del 2028
    Documentare le percentuali di materiale riciclato

    Documentazione relativa alle percentuali di cobalto, litio, nichel e piombo recuperate, suddivise per modello, anno e stabilimento (art. 8, comma 1). L’obbligo entra in vigore non prima di 24 mesi dall’adozione dell’atto delegato relativo al metodo. Tale atto doveva essere adottato entro il 18 agosto 2026 e non è ancora stato emanato. Non si applica alle batterie dotate esclusivamente di accumulatori esterni. Tali dati sono disponibili presso i Suoi fornitori di celle.

  7. 18 agosto 2031
    Prime quote di riciclaggio

    I materiali attivi devono contenere almeno il 16% di cobalto riciclato, l’85% di piombo, il 6% di litio e il 6% di nichel (art. 8, comma 2). Una questione relativa agli appalti per i contratti che firmerete nel 2029.

  8. 18 agosto 2036
    Tassi di riciclaggio più elevati

    Le percentuali salgono al 26 % di cobalto, all’85 % di piombo, al 12 % di litio e al 15 % di nichel (art. 8, comma 3).

  9. Ai sensi dell’atto normativo
    L’impronta di CO₂ in tre fasi

    La dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ deve essere presentata diciotto mesi dopo l’atto delegato relativo al metodo (nominalmente il 18 febbraio 2026), la classe di prestazione è prevista, in linea di principio, a partire dal 18 agosto 2027 e il valore massimo, in linea di principio, a partire dal 18 febbraio 2029; le batterie dotate esclusivamente di accumulatore esterno seguiranno circa quattro anni e mezzo dopo. Gli atti giuridici sono ancora in sospeso, pertanto nessuno di questi termini è ancora decorso (art. 7).

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.

Documento Scopo
Regolamento (UE) 2023/1542 Testo del regolamento: articoli 77 e 78 e allegato XIII relativi al passaporto, articolo 13 relativo al codice QR, articolo 7 relativo all’impronta di CO₂, articolo 8 relativo al materiale riciclato.
Linee guida della Commissione «Digital Batteries Passport - dati per categoria» La classificazione di ciascun dato per categoria di batteria, per le batterie industriali con i numerosi «se applicabile», nella versione 2.0 del 15 agosto 2026.
Domande frequenti della Commissione sul passaporto della batteria Risposte pratiche della Commissione, tra cui il fatto che il codice di registrazione non deve essere indicato nella dichiarazione doganale.
Regolamento (UE) 2025/1561 Il rinvio degli obblighi di diligenza al 18 agosto 2027.
Regolamento (UE) 2026/2108 (Codice doganale dell’Unione) Il nuovo codice doganale a partire dal 21 settembre 2027: art. 27 relativo agli obblighi dell’importatore, art. 269 relativo ai controlli incrociati con il registro centrale, art. 285 relativo ai termini della piattaforma dati doganali.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui si susseguono, dalla classificazione dei vostri modelli fino alla prima sfilata pubblicata.

  1. Classificazione per modello: stabilisca per ciascun modello quali dei dati “se applicabili” siano validi e ne registri la motivazione. L’autorità di sorveglianza del mercato ne richiederà la documentazione.
  2. Verifica dei dati: esamini i dati obbligatori sopra indicati e annoti, per ciascun campo, in quale sistema sono attualmente archiviati.
  3. Coinvolgere contrattualmente i fornitori: le percentuali di materiale riciclato, la composizione chimica delle celle e i risultati dei test sono di competenza dei produttori di celle. Inserite nei contratti di acquisto i campi dati definiti e le scadenze previste.
  4. Definizione dei livelli di accesso: stabilite per ogni campo chi è autorizzato a visualizzarlo e chi, all’interno della vostra azienda, è incaricato di aggiornarlo e approvarlo.
  5. Progetto pilota con una manciata di modelli: si registri gratuitamente, scelga il modello di batteria e crei alcuni modelli reali come scheda tecnica. I campi non applicabili a un modello rimangono vuoti, senza bloccare la scheda tecnica.
  6. Preparare la registrazione e i dati relativi alle emissioni di CO₂: predispa i campi per l’ID di registrazione e la dichiarazione sulle emissioni di CO₂, ma non effettui alcun calcolo prima dell’entrata in vigore della normativa.

Dall’elenco di controllo al passaporto della batteria

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