Cosa comprende questa lista di controllo

Natura della presente lista di controllo. La presente lista rispetta il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente, non una previsione.

La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti per le batterie, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si limita alle batterie LMT.

La presente lista di controllo riassume quanto previsto dal regolamento UE sulle batterie (UE) 2023/1542 per chi immette sul mercato dell’UE batterie destinate a mezzi di trasporto leggeri: biciclette elettriche, monopattini elettrici, ciclomotori elettrici e veicoli simili. Essa elenca gli obblighi, i dati che la guida della Commissione del luglio 2026 considera obbligatori per le batterie LMT, le scadenze sotto forma di cronologia e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti»; l’elenco completo è disponibile anche in formato PDF scaricabile qui sotto. Le batterie LMT presentano due caratteristiche distintive: forniscono informazioni complete sullo stato di salute e devono poter essere sostituite da aziende specializzate indipendenti.

I numeri tra parentesi indicano i punti del documento orientativo della Commissione, mentre gli articoli si riferiscono al regolamento.

L’obbligo di pass influisce sulla Sua batteria?

Contrassegni la casella corrispondente alla Sua batteria. Le prime due affermazioni, considerate nel loro insieme, indicano che la Sua batteria è soggetta agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/1542; la terza aggiunge gli obblighi del costruttore del veicolo. Gli articoli tra parentesi rimandano al regolamento.

  • La batteria è sigillata, pesa al massimo 25 kg, fornisce l’energia motrice a un veicolo su ruote azionato da un motore elettrico, da solo o in combinazione con la forza muscolare, compresi i veicoli omologati della classe L, e non è una batteria per veicoli elettrici (art. 3).
  • Lei immette in commercio o mette in servizio la batteria nell’UE a partire dal 18 febbraio 2027 - in qualità di produttore, importatore o impresa che la rigenera o la riutilizza.
  • Se immettete sul mercato veicoli dotati di tali batterie: in tal caso, siete inoltre soggetti agli obblighi relativi alla rimovibilità e ai pezzi di ricambio (art. 11, commi da 5 a 8).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2023/1542 richiede a chi immette sul mercato una batteria LMT, nell’ordine in cui le vengono presentate. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il proprio articolo e le scadenze riportate più in basso specificano a partire da quando entra in vigore.

  • Creare il «passaporto della batteria» prima dell’immissione sul mercato e garantire che i dati siano corretti, completi e aggiornati (art. 77, commi 1 e 4).
  • Assegnare un identificativo univoco secondo la serie di norme ISO/IEC 15459, tramite il quale il codice QR viene associato al passaporto (art. 77, comma 3).
  • Stampare o incidere il codice QR in modo che sia visibile, leggibile e permanente; qualora ciò non sia possibile, apporlo sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, commi 6 e 7).
  • Distinguere i livelli di accesso: pubblico, interesse legittimo, autorità e organismi notificati, dati relativi alle singole batterie (art. 77, comma 2; art. 78).
  • Rendere disponibili i dati del pass in formati basati su standard aperti, leggibili da dispositivi automatici e indipendenti dal fornitore (art. 77, comma 5).
  • Mantenere disponibile il pass fino al riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8).
  • Registrare il pass nel registro DPP dell’UE prima che la batteria sia immessa sul mercato: ciò può essere effettuato solo dall’operatore economico che la immette sul mercato, non da un fornitore di servizi (art. 77, comma 10); il registro è operativo dal 20 luglio 2026.
  • Apporre un’etichetta recante le indicazioni generali e la capacità, il simbolo di raccolta e, se del caso, il simbolo Cd o Pb (art. 13, commi 1, 2, 4 e 5).
  • Mantenere accessibili nel sistema di gestione della batteria i dati relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14).
  • Garantire che la batteria e le relative celle possano essere rimosse e sostituite da aziende specializzate indipendenti, offrire batterie di ricambio cinque anni dopo l’ultima immatricolazione del veicolo e non impedire la sostituzione tramite software (art. 11, commi da 5 a 8).
  • Effettuare la valutazione di conformità, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre il marchio CE (artt. da 17 a 20).
  • Preparare la dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ per ciascun modello e stabilimento: obbligo a diciotto mesi dall’atto delegato relativo al metodo, nominalmente a partire dal 18 agosto 2028; seguiranno la classe di prestazione e il valore massimo (art. 7).
  • Documentare le percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo; per le batterie LMT a partire dal 18 agosto 2033; le quote minime si applicano a partire dal 18 agosto 2036 (art. 8).
  • Istituire obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento, farli verificare e redigere relazioni in merito, a partire dal 18 agosto 2027; si applica a partire da 40 milioni di euro di fatturato netto (artt. da 47 a 52).
  • Mettere a disposizione le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza; non indicare nel «Pass zum Start» fino all’adozione della direttiva Omnibus IV (Allegato XIII, n. 1, lett. t).

Dati obbligatori al 18 febbraio 2027

La Guida della Commissione classifica come obbligatori 54 dei 71 punti di dati relativi alle batterie LMT, un numero superiore a quello di qualsiasi altra categoria, poiché lo stato di salute viene riportato in modo completo. I dati stessi sono riportati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2023/1542; sotto ogni punto sono indicati il relativo numero nella guida e il riferimento nel regolamento.

Visibile al pubblico (Allegato XIII, n. 1)

  • Identificativo univoco Dato n. 1, art. 77, comma 3
  • Chi registra il pass o ne è responsabile Dato n. 2, art. 77, comma 3
  • Produttore: nome, denominazione commerciale registrata o marchio Dato n. 3, allegato VI, parte A, n. 1
  • Indirizzo postale del fabbricante con un punto di contatto centrale Dato n. 4, allegato VI, parte A, n. 1
  • Categoria della batteria Dato n. 6, allegato VI, parte A, n. 2
  • Modello e numero di lotto o di serie Dato n. 7, allegato VI, parte A, n. 2
  • Luogo e data di produzione, mese e anno Dati n. 8 e 9, allegato VI, parte A, nn. 3 e 4
  • Peso, capacità e composizione chimica Dati da 10 a 12, allegato VI, parte A, punti da 5 a 7
  • Sostanze pericolose, ad eccezione di mercurio, cadmio e piombo Dato n. 13, allegato VI, parte A, n. 8
  • Mezzi di estinzione idonei Dato n. 14, allegato VI, parte A, n. 9
  • Materie prime critiche in quantità superiore allo 0,1% in peso Dato n. 15, allegato VI, parte A, n. 10
  • Percentuale di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo Dati da 20 a 23, allegato XIII, n. 1, lett. e
  • Percentuale di materiali rinnovabili Dato n. 24, allegato XIII, n. 1, lett. f
  • Tensione minima, nominale e massima, ciascuna con relativo intervallo di temperatura Dati da 26 a 28, allegato XIII, n. 1, lett. h
  • Potenza iniziale in watt e limiti di potenza Dati n. 29 e 30, allegato XIII, n. 1, lett. i
  • Durata di vita prevista in cicli e relativa prova di riferimento Punti di dati 31 e 32, allegato XIII, n. 1, lett. j
  • Intervallo di temperatura tollerato dalla batteria in stato di riposo Dato n. 34, allegato XIII, n. 1, lett. l
  • Efficienza di ciclo completo all’inizio e al 50% della durata di vita in cicli Dati n. 36 e 37, allegato XIII, n. 1, lett. n
  • Resistenza interna della cella e del pacco Dato n. 38, allegato XIII, n. 1, lett. o
  • C-Rate della prova di durata del ciclo Dato n. 39, allegato XIII, n. 1, lett. p
  • Simbolo generico ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 Dato n. 40, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Dichiarazione di conformità UE Dato n. 42, allegato XIII, n. 1, lett. r
  • Informazioni sulla prevenzione e la gestione delle batterie usate Dato n. 43, allegato XIII, n. 1, lett. s

Per le persone che hanno un interesse legittimo (Allegato XIII, n. 2)

  • Composizione dettagliata, compresi i materiali del catodo, dell’anodo e dell’elettrolita Punto 45, Allegato XIII, n. 2, lett. a
  • Codici dei componenti Dato n. 46, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Fonti di approvvigionamento per i pezzi di ricambio Dato n. 47, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Informazioni relative allo smontaggio: disegni esplosi, sequenza, tecniche di fissaggio, utensili, avvertenze, numero di celle e disposizione Dato n. 48, allegato XIII, n. 2, lett. c
  • Misure di sicurezza Dato n. 49, allegato XIII, n. 2, lett. d

Per le autorità pubbliche e gli organismi notificati (Allegato XIII, n. 3)

  • Risultati delle relazioni di verifica sulla conformità Punto 50, allegato XIII, n. 3

Dati relativi alle singole batterie, riservati esclusivamente alle persone autorizzate (Allegato XIII, n. 4)

  • Capacità nominale come valore effettivo Dato n. 51, allegato XIII, punto 4, lettera a)
  • Perdita di capacità in percentuale Dato n. 52, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Potenza in watt e perdita di potenza in percentuale Dati n. 53 e 54, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Resistenza interna e relativo aumento Punti dati 55 e 56, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Durata di vita prevista in cicli e in anni solari Dati n. 59 e 60, allegato XIII, n. 4, lettera a)
  • Capacità residua Dato n. 62, allegato XIII, punto 4, lettera b)
  • Prestazioni residue Dato n. 63, allegato XIII, punto 4, lettera b)
  • Rendimento di andata e ritorno residuo Dato n. 64, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Andamento dell’autoscarica Dato n. 65, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Resistenza ohmica Dato n. 66, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Stato della batteria: originale, riconvertita, riutilizzata, rigenerata o da smaltire Dato n. 67, allegato XIII, n. 4, lett. c

Solo se applicabile

  • Indirizzo web e indirizzo e-mail del produttore Dato n. 5, allegato VI, parte A, n. 1
  • Durata della garanzia per l’intera vita utile del prodotto Dato n. 35, allegato XIII, n. 1, lett. m
  • Simbolo Cd o Pb Dato n. 41, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Rendimento energetico round-trip e relativa perdita Punti dati 57 e 58, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Cicli di carica e scarica, eventi negativi, condizioni operative e stato di carica Punti dati da 68 a 71, allegato XIII, n. 4, lett. d

Non visualizzare all’avvio

  • Composizione del materiale come campo di raggruppamento Punto dati 16
  • Dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ ed etichetta CO₂, fino a quando l’atto di esecuzione non ne definirà il formato Punti dati 17 e 18, allegato XIII, n. 1, lett. c)
  • Informazioni relative all’approvvigionamento responsabile Dato n. 19, allegato XIII, n. 1, lett. d
  • Capacità nominale in Ah come campo statico Dato n. 25, allegato XIII, n. 1, lett. g
  • Soglia di capacità per l’esaurimento, prevista esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 33, allegato XIII, n. 1, lett. k
  • Istruzioni per l’uso, fino all’adozione dell’Omnibus IV Dato n. 44, allegato XIII, n. 1, lett. t
  • Stato di carica certificato (SOCE), previsto esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 61, allegato XIII, n. 4, lett. b

Da asporto

Questa lista di controllo in formato PDF

Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le date rilevanti ai fini di una batteria LMT sono quelle indicate negli articoli di applicazione del regolamento. Quelle successive dipendono da atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato e sono contrassegnate come tali.

  1. 18 febbraio 2024
    Il regolamento si applica

    A partire da tale data si applicano la maggior parte delle disposizioni del regolamento sulle batterie (art. 96). Tutto il resto si basa su di esse; le batterie immesse sul mercato da allora sono soggette alle relative norme di conformità.

  2. 18 agosto 2024
    Dati di stato nel sistema di gestione della batteria

    A partire da tale data, il sistema di gestione della batteria deve consentire l’accesso ai dati relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14). Verifichi se il Suo sistema fornisce tali dati; nel caso delle batterie LMT, tali dati diventano voci obbligatorie del libretto.

  3. 18 agosto 2025
    Simbolo di raccolta

    Ogni batteria reca il simbolo del bidone della spazzatura barrato, con sotto il simbolo Cd o Pb qualora i valori limite siano stati superati (art. 13, commi 4 e 5). È già obbligatorio; verifichi l'etichetta attualmente in uso.

  4. 18 agosto 2026
    Etichetta con informazioni generali e capacità

    Ogni batteria reca un’etichetta recante le indicazioni generali di cui all’allegato VI; le batterie LMT riportano inoltre la propria capacità (art. 13, commi 1 e 2). Tale disposizione sarà modificata qualora l’atto di esecuzione relativo al formato venga adottato in un secondo momento.

  5. 18 febbraio 2027
    Certificato della batteria, codice QR e possibilità di rimozione

    A partire da tale data, ogni batteria LMT immessa sul mercato dovrà essere provvista del passaporto (art. 77) e del codice QR che rimanda ad esso (art. 13, comma 6), e i veicoli devono consentire la rimozione e la sostituzione della batteria e delle sue celle da parte di un'azienda specializzata (art. 11). Non è previsto alcun periodo transitorio.

  6. 18 agosto 2027
    Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

    Le imprese con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro devono attuare una strategia in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento, sottoporla a verifica e redigere una relazione in merito (art. 47 e segg.). Rinviato al 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561.

  7. 18 agosto 2033
    Documentare le percentuali di materiale riciclato

    Documentazione relativa alle percentuali di recupero di cobalto, litio, nichel e piombo per modello, anno e stabilimento (art. 8, comma 1), cinque anni dopo rispetto a quanto previsto per le batterie dei veicoli elettrici. Tali dati sono in possesso dei Suoi fornitori di celle.

  8. 18 agosto 2036
    Quote di riciclaggio

    I materiali attivi devono contenere almeno il 26 % di cobalto recuperato, l’85 % di piombo, il 12 % di litio e il 15 % di nichel (art. 8, comma 3).

  9. Ai sensi dell'atto giuridico
    L’impronta di CO₂ in tre fasi

    La dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ deve essere presentata diciotto mesi dopo l’atto delegato relativo al metodo (nominalmente il 18 agosto 2028), la classe di prestazione è prevista, in linea di principio, a partire dal 18 febbraio 2030 e il valore massimo, in linea di principio, a partire dal 18 agosto 2031. Gli atti giuridici non sono ancora stati adottati, pertanto nessuno di questi termini è ancora decorso (art. 7).

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e la funzione di ciascuno di essi.

Documento A cosa serve
Regolamento (UE) 2023/1542 Il testo del regolamento: articoli 77 e 78 e allegato XIII relativi al passaporto, articolo 11 relativo alla rimovibilità, articolo 13 relativo al codice QR, articolo 7 relativo all’impronta di CO₂, articolo 8 relativo al materiale riciclato.
Linee guida della Commissione «Digital Batteries Passport - data points by category» La classificazione di ciascun dato per categoria di batteria.
Regolamento (UE) 2025/1561 Il rinvio degli obblighi di diligenza al 18 agosto 2027.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui si susseguono, partendo dai dati di cui già disponete fino al primo passaporto rilasciato.

  1. Verifica dei dati: esamini i dati obbligatori sopra indicati e annoti, per ciascun campo, in quale sistema si trovano attualmente. Presti particolare attenzione ai valori relativi allo stato di salute: questi devono essere trasferiti dal sistema di gestione della batteria al passaporto.
  2. Coinvolgere contrattualmente i fornitori: le percentuali di materiale riciclato, la composizione chimica delle celle e i risultati dei test sono di competenza dei produttori di celle. Inserisca nei contratti di acquisto campi dati e scadenze ben definiti.
  3. Verificare l’intercambiabilità: chiarite con il reparto di sviluppo se la batteria e le celle possano essere rimosse da un’azienda specializzata e se un software ne ostacoli la sostituzione.
  4. Definire i livelli di accesso: stabilite, per ciascun campo, chi è autorizzato a visualizzarlo e chi, all’interno della vostra azienda, ne gestisce i dati e ne approva la pubblicazione.
  5. Progetto pilota con una manciata di modelli: registratevi gratuitamente, selezionate il modello di batteria e create alcuni modelli reali come esempio. Un campo obbligatorio solo per le batterie LMT non verrà imposto ad altre categorie.
  6. Preparare i campi per la registrazione e le emissioni di CO₂: predispa i campi relativi all’ID di registrazione e alla dichiarazione sulle emissioni di CO₂, ma non effettui alcun calcolo prima dell’entrata in vigore della normativa.

Dall’elenco di controllo al passaporto della batteria

Inizi gratuitamente e crei autonomamente la prima versione di un modello LMT: i campi di questa lista di controllo sono già presenti nel modello di batteria.