Un unico insieme di dati, due regimi: un DPP per l’UE e la Cina

Un unico insieme di dati, due regimi: un DPP per l’UE e la Cina

Chi fornisce batterie all’Europa e alla Cina si trova di fronte a due quadri normativi contrastanti. Ecco perché è comunque sufficiente un unico set di dati di prodotto.

Un produttore di pacchi batteria fornisce lo stesso modello sia a Stoccarda che a Shanghai. L’Europa richiede un codice QR sull’involucro, che chiunque possa scansionare, e, al suo interno, un certificato firmato. La Cina richiede, entro 40 giorni, una segnalazione a una piattaforma del Ministero, accessibile solo alle imprese di riciclaggio autorizzate. La domanda che ci poniamo è: abbiamo ora bisogno di due sistemi di dati?

La risposta è no. Un unico set di dati di prodotto può soddisfare entrambe le esigenze, se l’architettura è adeguata. Questo articolo illustra cosa richiedono i due quadri normativi, perché possano comunque avvalersi degli stessi dati e dove si trovino i limiti effettivi.

I due quadri normativi sembrano opposti. Uno punta su una piattaforma statale centralizzata, l’altro su schede tecniche che ogni produttore pubblica e firma autonomamente. Uno non prevede un livello pubblico per i consumatori, l’altro appone il codice QR su ogni prodotto.

Due quadri normativi paralleli

Il Regolamento UE sulle batterie 2023/1542 diventerà obbligatorio a partire dal 18 febbraio 2027 per le batterie con capacità superiore a 2 kWh. Il suo modello prevede che l’operatore economico pubblichi il passaporto, accessibile tramite un GS1 Digital Link, e che l’affidabilità sia garantita da una firma apposta sul passaporto stesso. I destinatari sono il pubblico, i terzi autorizzati e le autorità.

Il regolamento cinese n. 73 è in vigore dal 1° aprile 2026 e disciplina il riciclaggio delle batterie di trazione per veicoli elettrici. Il modello adottato è l’opposto: una piattaforma centrale del Ministero (MIIT), identificazione secondo lo standard cinese GB/T 34014, obbligo di segnalazione per ogni evento rilevante entro un termine compreso tra 15 e 40 giorni, accesso in lettura riservato esclusivamente ai riciclatori autorizzati - e anche in questo caso solo ai dati relativi allo smontaggio.

Cosa prevede concretamente il regolamento n. 73

  • Un’identità digitale per ogni batteria, codificata secondo la norma GB/T 34014, riportata su un’etichetta a prova di manomissione
  • Un codice produttore assegnato dal MIIT, che attribuisce ogni batteria allo stabilimento di produzione
  • Segnalazioni relative a produzione, vendita, riparazione, raccolta, riciclaggio e riutilizzo alla piattaforma nazionale
  • Accesso in lettura per i riciclatori autorizzati, limitato ai dati tecnici necessari allo smontaggio
  • Conservazione per tutta la durata di vita della piattaforma

Colpisce la quarta regola: essa vincola l’accesso non solo al Paese, ma anche allo scopo. Un riciclatore vede solo ciò di cui ha bisogno per lo smontaggio.

Perché ciò sembra incompatibile - e invece non lo è

Leggendo i due regolamenti uno accanto all’altro, sembra non esserci alcun denominatore comune. La chiave risiede in una caratteristica dell’architettura: il set di dati del prodotto in sé non appartiene ad alcuna giurisdizione.

Il lavoro specifico per ciascun mercato è una forma di output: leggere lo stesso set di dati e adattarlo al formato previsto dal quadro normativo.

Un insieme di dati, due obiettivi. Dal punto di vista dell’UE, la batteria viene registrata una volta come versione DPP firmata; il percorso UE prepara l’iscrizione nel registro, che viene effettuata dallo stesso operatore economico, e ne fornisce la visione pubblica. Dal lato cinese, gli stessi dati relativi al riciclaggio e al ciclo di vita costituiscono la base di una segnalazione ai sensi del regolamento n. 73. Tale segnalazione viene presentata sulla piattaforma MIIT, in Cina e da parte del soggetto responsabile in loco, non tramite il trasferimento transfrontaliero di dati da parte della nostra piattaforma. Vengono condivisi i dati sottostanti, non un sistema che effettua la segnalazione in entrambi i luoghi.

Il registro degli eventi riporta già le operazioni di riciclaggio

Il registro del ciclo di vita di un DPP Transpareo riporta già oggi gli eventi richiesti dalla Cina: raccolta, riciclaggio, trattamento, riutilizzo.

La segnalazione alla Cina non introduce quindi nulla di nuovo, ma utilizza eventi già esistenti.

Il modello, inoltre, non è nuovo: per l’UE, l’operatore economico inserisce il passaporto in un registro esterno, operativo dal 20 luglio 2026 e la cui interfaccia è ancora in fase di definizione. L’utilizzo della piattaforma MIIT è, dal punto di vista tecnico, identico: si tratta degli stessi dati di base indirizzati a una destinazione diversa, con la differenza che, dal lato cinese, questa operazione avviene a livello nazionale e non da parte nostra.

La conservazione e l’accesso sono già predisposti

Non appena i DPP vengono registrati presso il registro dell’UE, ogni versione del DPP viene inoltre archiviata in modo inalterabile per dieci anni. L’UE richiede, in linea di principio, una conservazione di dieci anni a partire dalla registrazione per i pass registri; nel caso delle batterie, tale periodo termina con il riciclaggio (art. 77, comma 8). La Cina richiede la durata di vita della propria piattaforma, e tale conservazione avviene sul territorio cinese. Ciò che il nostro archivio evita è una seconda conservazione dei dati a livello UE; la Cina non conserva i dati gestiti a livello nazionale né è tenuta a farlo.

Anche per quanto riguarda l’accesso esistono già livelli di visualizzazione differenziati: pubblico, su richiesta, per le autorità, puramente interno. Per la Cina si aggiunge una condizione: l’accesso da parte di un riciclatore è vincolato sia al territorio che allo scopo. Si tratta di una piccola estensione mirata della logica di accesso esistente, non di un secondo sistema.

Un identificatore che trova entrambe le vie

Il GS1 Digital Link rimane il punto di riferimento: è comunque presente su ogni pacco batteria commercializzato a livello internazionale. L’identificativo MIIT secondo la norma GB/T 34014 viaggia come campo aggiuntivo nello stesso record di dati - un’integrazione, non una sostituzione.

Limiti chiari

È opportuno chiarire apertamente alcuni punti:

  • I record di dati cinesi di riferimento e la loro conservazione rimangono in Cina e sotto l’amministrazione cinese. Nessuna piattaforma estera li detiene; può attraversare il confine solo un estratto limitato, finalizzato e verificabile. E il lavoro alla fonte - collegare i dati al prodotto, delimitare le certificazioni, attribuire le responsabilità, mantenere tutto aggiornato - deve continuare a svolgersi alla fonte, prima che se ne possa fare affidamento altrove.
  • La piattaforma MIIT non dispone ancora di una specifica pubblica delle interfacce. L’integrazione potrà essere completata solo quando un cliente o un integratore ne consentirà l’accesso. Il modello di dati e le regole di accesso possono essere definiti in anticipo.
  • Il regolamento n. 73 è un regolamento sul riciclaggio delle batterie di trazione dei veicoli elettrici, non un passaporto di prodotto generico per ogni categoria di merci.
  • In Cina non esiste un’interfaccia pubblica per i consumatori. L’offerta in quel contesto consiste nella struttura e nella conservazione dei dati conformi alle normative, non in una scansione dal design accattivante.

Per un produttore che oggi rifornisce entrambi i mercati, tuttavia, ciò che conta è proprio questo: creare e gestire una sola volta i dati di base relativi al prodotto e ricavarne sia il passaporto UE, che ospitiamo noi, sia i dati su cui si basano i vostri obblighi in Cina, anziché raccogliere e aggiornare due volte gli stessi dati. Le normative rimangono separate e quella cinese viene gestita in Cina; i dati sottostanti non devono essere raccolti due volte.

Domande relative a questo articolo

Il regolamento n. 73 si applica alle nostre batterie?

Essa disciplina il riciclaggio delle batterie di trazione per veicoli elettrici ed è in vigore dal 1° aprile 2026. Si tratta di un regolamento sul riciclaggio, non di un passaporto generale del prodotto valido per ogni categoria merceologica; pertanto, una batteria per apparecchiature che non rientra in tale ambito di applicazione non è soggetta a tale regolamento. Chi immette sul mercato cinese batterie per veicoli elettrici è interessato da tale regolamento. L’obbligo relativo al pass UE, in vigore a partire dal 18 febbraio 2027, si applica a Lei indipendentemente da ciò e secondo norme proprie.

Con quale rapidità devono essere segnalati gli eventi in Cina?

Entro un periodo compreso tra 15 e 40 giorni dal rispettivo evento. Devono essere comunicati i dati relativi alla produzione, alla vendita, alla riparazione, alla raccolta, al riciclaggio e al riutilizzo alla piattaforma nazionale del Ministero (MIIT). A tal fine, ogni batteria è dotata di un’identità digitale conforme alla norma GB/T 34014, riportata su un’etichetta a prova di manomissione, nonché di un codice produttore assegnato dal MIIT. La conservazione dei dati è garantita per tutta la durata di vita della piattaforma.

Abbiamo bisogno di due sistemi, uno per ciascun mercato?

No. Il set di dati del prodotto in sé non appartiene ad alcuna giurisdizione, e il lavoro specifico per ciascun mercato consiste in una forma di output, ovvero nella lettura dello stesso set di dati e nella sua adattamento al formato previsto da un quadro normativo. Una serie di dati, due obiettivi. A livello dell’UE, la batteria viene definita una volta come versione certificata firmata; a livello cinese, gli stessi dati relativi al riciclaggio e al ciclo di vita costituiscono la base della dichiarazione ai sensi del regolamento n. 73.

I nostri dati relativi alla Cina escono dal Paese?

No. I dati cinesi rilevanti e la loro conservazione rimangono in Cina e sotto l’amministrazione cinese; non sono custoditi da una piattaforma estera. Può attraversare il confine solo un estratto limitato, specifico e verificabile; nulla di più. Il lavoro alla fonte - collegare i dati al prodotto, delimitare le prove, attribuire le responsabilità, mantenere tutto aggiornato - deve continuare a svolgersi alla fonte, prima che se ne possa fare affidamento altrove.

Transpareo può presentare per nostro conto la segnalazione sulla piattaforma del MIIT?

No. La segnalazione viene inviata sulla piattaforma MIIT in Cina dal soggetto responsabile in loco, non tramite il trasferimento dei dati oltre confine. Inoltre, la piattaforma non dispone ancora di una specifica pubblica delle interfacce; pertanto, l’integrazione potrà essere completata solo quando un cliente o un integratore ne consentirà l’accesso. Prima di allora possono essere definiti il modello di dati e le regole di accesso, ed è proprio qui che risiede il vero lavoro.

L'identificativo secondo la norma GB/T 34014 sostituisce il GS1 Digital Link?

No, viene incluso. Il GS1 Digital Link rimane il punto di riferimento, poiché è comunque presente su ogni pacco batteria commercializzato a livello internazionale, mentre l’identificativo MIIT secondo la norma GB/T 34014 figura come campo aggiuntivo nello stesso record di dati. Si tratta di un’integrazione, non di una sostituzione, e nessuno dei due codici deve essere registrato ex novo al posto dell’altro.

Chi si occupa della registrazione del “passaporto delle batterie” dell’UE?

È a carico del soggetto interessato. Il registro UE DPP è operativo dal 20 luglio 2026, in base al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, e solo l’operatore economico che immette la batteria sul mercato è autorizzato a registrarla (art. 77, comma 10, del regolamento sulle batterie). Un fornitore di servizi non può farlo per conto Suo. Transpareo prepara gli elementi richiesti per l’iscrizione - identificativo del prodotto, identificativo dell’operatore, indirizzo di riferimento e impronta digitale -, mentre l’interfaccia stessa è ancora in fase di definizione. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra analisi del regolamento sul registro.

Per quanto tempo ogni ente è tenuto a conservare i dati?

Si tratta di due sistemi distinti. Nell’UE, i pass registrati vengono conservati per dieci anni a partire dalla registrazione; nel caso delle batterie, il pass cessa di esistere solo al momento del riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8). La Cina richiede la durata di vita della propria piattaforma, e tale conservazione avviene sul territorio cinese. L’archivio immutabile di Transpareo Le evita una seconda conservazione dei dati nell’UE; non conserva i dati gestiti a livello nazionale in Cina e non è tenuto a farlo.

Aggiornamenti sulla conformità alle normative dell'UE e della Cina

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