
Passaporto digitale del prodotto per i cosmetici
Nessun atto delegato del regolamento ESPR disciplina il settore dei cosmetici, eppure, sin dal 2013, il settore presenta una dichiarazione completa degli ingredienti, indica una persona responsabile e deposita un fascicolo informativo sul prodotto notificato. Scadenze, dati obbligatori, fonti ufficiali e risposte: la guida di riferimento sul DPP per i prodotti cosmetici.
Non vi è l’obbligo di passaporto, e questo è l’argomento più forte a favore di un
Il settore cosmetico non è soggetto all’obbligo del passaporto digitale del prodotto, ed è proprio questo che lo rende il più interessante.
La situazione giuridica
Dall’11 luglio 2013, ogni prodotto cosmetico venduto nell’UE riporta comunque la maggior parte delle informazioni richieste dal passaporto.
Sulla confezione è riportata una dichiarazione completa degli ingredienti secondo la nomenclatura INCI. Una persona responsabile, identificata per nome e residente nell’Unione, garantisce per il prodotto. Un fascicolo informativo sul prodotto, contenente la valutazione di sicurezza, viene conservato per dieci anni dall’ultima produzione. Prima della vendita del primo articolo viene presentata una notifica sul Portale di notifica dei prodotti cosmetici.
I dati esistono. Sono semplicemente distribuiti su un foglietto illustrativo pieghevole, su un PDF fornito dal fornitore e su un modulo nel portale di notifica.
L’etichetta diventa sempre più ricca di informazioni
Per questo motivo il settore si presenta in modo diverso rispetto a quello delle batterie o dei tessili. La pressione proviene dall’etichetta stessa, che si sta riempiendo sempre di più.
Qui nessuno attende un atto delegato.
Il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione ha aumentato il numero di allergeni presenti nelle fragranze che devono essere indicati singolarmente da 24 a circa 80. A partire dal 31 luglio 2026, la dichiarazione ampliata sarà obbligatoria per i prodotti di nuova immissione sul mercato, mentre a partire dal 31 luglio 2028 le ultime scorte dei vecchi prodotti dovranno essere ritirate dagli scaffali.
Tutte queste informazioni devono rimanere leggibili su un tubetto da 30 millilitri, nella lingua di ciascun mercato in cui viene venduto.
I vantaggi che un pass Le offre oggi
L’etichetta non ha più spazio a sufficienza, mentre il pass offre una superficie che non si esaurisce mai: l’elenco completo degli ingredienti in caratteri leggibili, la funzione di ciascuna sostanza, la dichiarazione degli allergeni secondo i nuovi valori soglia, il certificato a sostegno della dicitura «biologico» o «vegano», nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e in altre 16, anziché nelle sole tre presenti sulla confezione.
Un «passaporto» non sostituisce nulla di tutto ciò. Riporta le stesse informazioni laddove la confezione non è sufficiente.
Ogni scansione rappresenta un contatto con una cliente che ha voluto osservare attentamente, su una pagina dedicata al Suo marchio anziché a quella di un rivenditore, con la possibilità, su richiesta, di compilare un modulo per domande o iscriversi a una newsletter. E la notifica, il fascicolo di sicurezza e le dichiarazioni dei fornitori sono racchiusi nello stesso codice, visibile solo alle persone autorizzate ad accedervi. I cosmetici non necessitano di un pass per motivi legali; ne hanno bisogno a causa dell’etichetta.
I tre principali ostacoli nella pratica
- L’etichetta non ha più spazio. Ogni nuovo allergene e ogni nuova avvertenza si contendono gli stessi millimetri. I marchi risolvono il problema utilizzando caratteri più piccoli, finché la leggibilità stessa non diventa un problema di conformità: è proprio a questo punto che una seconda superficie digitale inizia a rivelarsi vantaggiosa.
- I dati relativi agli ingredienti sono in possesso dei fornitori. Le composizioni delle fragranze costituiscono segreti commerciali della casa profumiera e non del marchio. I valori relativi agli allergeni vengono forniti sotto forma di dichiarazioni, in diversi formati e con frequenze di aggiornamento variabili. Mantenere aggiornati tali dati per alcune centinaia di referenze rappresenta un problema di gestione dei dati ben prima che diventi un problema di etichettatura.
- Le affermazioni pubblicitarie devono essere comprovate. Il Regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce sei criteri comuni, e una prova contenuta in una corrispondenza via e-mail non costituisce una prova valida. Ogni affermazione deve essere corredata da una fonte archiviata, che possa essere reperita da chiunque entro tre anni senza dover interpellare la persona che l’ha redatta.
Per ulteriori informazioni: Cosmetici: 20 anni di trasparenza sui prodotti come modello per i DPP e Quanto costa realmente l’obbligo DPP e quanto costano le sanzioni.
Programma per i trattamenti di bellezza
Tutte le scadenze previste dal regolamento sui prodotti cosmetici, in ordine cronologico, dall’entrata in vigore fino agli obblighi del prossimo decennio. Le scadenze subordinate ad atti normativi non ancora emanati sono contrassegnate come tali.
- 11 marzo 2013Divieto totale della sperimentazione sugli animali
L’ultimo periodo transitorio previsto dall’articolo 18 giunge al termine. A partire da tale data, nell’Unione europea non potrà essere immesso in commercio alcun prodotto cosmetico la cui composizione finale o i cui ingredienti siano stati testati su animali a fini cosmetici, indipendentemente dal luogo in cui tali test siano stati effettuati.
- 11 luglio 2013Si applica il regolamento sui prodotti cosmetici
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 sostituisce la direttiva sui prodotti cosmetici. Ogni prodotto deve avere un responsabile stabilito nell’Unione (art. 4), un fascicolo informativo sul prodotto (art. 11), una notifica sul Portale di notifica dei prodotti cosmetici prima dell’immissione sul mercato (art. 13) e l’elenco degli ingredienti riportato sull’etichetta (art. 19). Il regolamento (UE) n. 655/2013 relativo alla giustificazione delle affermazioni pubblicitarie entra in vigore a partire dalla stessa data.
- 26 luglio 2023Ampliamento dell’etichettatura degli allergeni presenti nelle fragranze
Il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione aumenta il numero di allergeni presenti nelle sostanze profumate che devono essere indicati singolarmente nell’elenco degli ingredienti, portandolo da 24 a circa 80. Le soglie rimangono fissate allo 0,001% nei prodotti destinati a rimanere sulla pelle e allo 0,01% nei prodotti da risciacquare.
- 3 aprile 2024Nuove restrizioni relative alla vitamina A, all’arbutina e agli interferenti endocrini
Il regolamento (UE) 2024/996 della Commissione limita l’uso della vitamina A, dell’alfa-arbutina e dell’arbutina, nonché di diverse sostanze con potenziali proprietà di interferenza endocrina. Ciascuna voce riporta i propri dati relativi all’immissione sul mercato e alla messa a disposizione, elencati nell’allegato anziché in un unico termine.
- 8 luglio 2025La Commissione propone una revisione mirata
Il documento COM(2025) 531 modificherebbe il regolamento sui prodotti cosmetici insieme alle disposizioni relative alle sostanze chimiche e ai prodotti fertilizzanti. Per quanto riguarda i cosmetici, la proposta elimina il glossario della Commissione di cui all’articolo 33 e prevede invece che le denominazioni degli ingredienti seguano una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale; introduce una procedura per l’inserimento nell’elenco dei coloranti, conservanti e filtri UV e abolisce la notifica preventiva separata per i nanomateriali.
- 16 giugno 2026Il Parlamento e il Consiglio raggiungono un accordo sulla revisione
I colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sul pacchetto di semplificazione. Sono ancora in sospeso la verifica della conformità giuridica e linguistica, l’adozione formale e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; pertanto, nessuna cifra né data ivi contenuta è definitiva. Il testo concordato non prevede la rimozione dell’elenco degli ingredienti cosmetici dalla confezione.
- 31 luglio 2026La dichiarazione estesa degli allergeni diventa obbligatoria
I prodotti che non riportano la dichiarazione estesa relativa agli allergeni dei profumi non possono più essere immessi sul mercato dell’Unione (note di transizione relative all’allegato del regolamento (UE) 2023/1545). Tutti i prodotti confezionati dopo tale data devono riportare il nuovo elenco.
- 31 luglio 2028Le vecchie scorte devono essere eliminate
I prodotti immessi sul mercato prima della data di riferimento potranno continuare a essere messi a disposizione fino a tale data. Successivamente, ogni prodotto cosmetico presente sugli scaffali nell’UE dovrà recare la dichiarazione estesa.
- Non è ancora stato emanato alcun atto normativoNessun atto delegato ESPR relativo ai prodotti cosmetici
I prodotti cosmetici non sono esclusi dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile - l’art. 1, comma 2, menziona alimenti, mangimi e medicinali, ma non i prodotti cosmetici -, né rientrano tra i gruppi di prodotti prioritari del primo piano di lavoro del 16 aprile 2025. Non è in fase di preparazione alcun atto delegato; non è quindi prevista l’introduzione di un passaporto del prodotto obbligatorio per il settore.
Chi è interessato?
Quali obblighi incombono ai singoli operatori economici nel percorso verso il mercato.
Responsabile
Ogni prodotto deve avere una persona fisica o giuridica con sede nell’Unione che ne risponda (art. 4). Essa gestisce il fascicolo informativo del prodotto, effettua le notifiche sul portale e funge da referente per l’autorità di vigilanza del mercato. Senza una persona responsabile, il prodotto non può essere venduto, per quanto valida possa essere la sua formulazione.
Produttore
Prodotto secondo le buone pratiche di fabbricazione, fornisce la valutazione di sicurezza e i dati relativi agli ingredienti che lo compongono e informa la persona responsabile non appena subisce modifiche una formulazione, un fornitore o una soglia di allergeni. La maggior parte delle informazioni contenute in un pass inizia proprio da qui.
Importatore
Chiunque importi un prodotto cosmetico dall’UE da un paese terzo lo immette sul mercato e, di norma, ne diventa il responsabile (art. 4, comma 5). Ciò significa il fascicolo completo, non solo la fattura. Si raccomanda di specificare nel contratto di fornitura chi è tenuto a fornire i dati INCI e la valutazione di sicurezza, nonché in quale forma.
Rivenditori
Prima della vendita, verifichi che l’etichetta riporti le indicazioni prescritte nella lingua del mercato, che sia presente l’indicazione della durata di conservazione e che la data del lotto non sia scaduta (art. 6). Qualora non disponga di un proprio registro, deve tuttavia essere in grado di indicare la propria fonte di approvvigionamento.
Cosa deve contenere il DPP per i prodotti cosmetici?
I campi di dati più importanti previsti dalla normativa UE in materia.
Elenco INCI
L’elenco completo degli ingredienti, secondo le denominazioni comuni della Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici, in ordine decrescente di peso, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), e dall’articolo 19, paragrafo 6, sulla confezione. Nel libretto di accompagnamento tale elenco è riportato in caratteri di dimensioni leggibili, con l’indicazione della funzione di ciascun ingrediente e della fonte della voce.
Allergeni presenti nelle sostanze profumate
A partire dal regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, devono essere indicati singolarmente circa 80 allergeni presenti nelle sostanze profumate, qualora la loro concentrazione superi lo 0,001% nei prodotti destinati a rimanere sulla pelle e lo 0,01% nei prodotti da risciacquare. Tale disposizione è vincolante per i prodotti immessi sul mercato a partire dal 31 luglio 2026 e per tutti i prodotti presenti sugli scaffali a partire dal 31 luglio 2028.
Assenza di sperimentazione sugli animali
A partire dall’11 marzo 2013, nell’Unione europea non è consentito immettere sul mercato alcun prodotto cosmetico che sia stato testato sugli animali a fini cosmetici, né tantomeno i suoi ingredienti (art. 18). I metodi alternativi utilizzati nella valutazione della sicurezza devono essere riportati nel fascicolo tecnico, non in una dichiarazione pubblicitaria riportata sulla confezione.
Origine, certificati e dichiarazioni pubblicitarie
Paese di origine per i prodotti importati, certificati biologici, del commercio equo e solidale e vegani, da allegare con il relativo numero di certificato e la durata di validità. Ogni dichiarazione pubblicitaria deve soddisfare i criteri comuni previsti dal regolamento (UE) n. 655/2013; ciò significa che la documentazione di prova deve essere archiviata in modo da poter essere facilmente reperibile.
Da asporto
Le liste di controllo in formato PDF da stampare e spuntare - senza bisogno di un account.
Lista di controllo dei prodotti cosmetici per gli obblighi in vigore oggi
Tali obblighi sono attualmente in vigore ai sensi della normativa vigente; non è ancora stato emanato un atto normativo relativo alla scheda di sicurezza del prodotto per questo settore. Aggiorneremo il presente elenco non appena ne verrà pubblicato uno.
Transpareo per i cosmetici
Per legge, i cosmetici non necessitano di un «pass»; pertanto, il «pass» deve ripagarsi da solo sia sullo scaffale che al momento della scansione. Transpareo mette a frutto quasi due decenni di esperienza di Cosmetic Analysis con i dati sugli ingredienti in un modello di prodotto creato appositamente per i campi richiesti dal Regolamento sui cosmetici. Gli ingredienti sono presentati sotto forma di righe strutturate anziché di un blocco di testo; gli allergeni costituiscono un tipo di proprietà a sé stante con soglie specifiche; i certificati sono associati al prodotto con numero e data di validità; e ogni proprietà può recare un riferimento alla fonte. Si inseriscono i dati una sola volta, tramite l’interfaccia utente, tramite importazione da Excel o tramite l’interfaccia di programmazione, e si pubblica un certificato firmato che mostra la versione pubblica a chiunque disponga di uno smartphone e il file di sicurezza solo a coloro che ne hanno diritto. A ogni obbligo sopra menzionato corrisponde una corrispondente funzione qui di seguito.
Ogni dovere ha il suo corrispettivo
INCI come dati strutturati
Gli elementi costitutivi sono righe e non paragrafi. Ciascuna riporta la propria denominazione INCI, la propria funzione e la propria posizione nella dichiarazione; l’elenco può quindi essere visualizzato nel Pass, esportato ai fini della notifica e verificato rispetto a una nuova soglia di allergeni senza doverlo digitare nuovamente.
Allergeni che rimangono rilevabili
Gli allergeni presenti nelle sostanze profumate costituiscono una categoria a sé stante con soglie specifiche. Se la dichiarazione di un fornitore subisce modifiche, potrete individuare quali prodotti sono interessati, senza dover aprire 300 schede tecniche.
Due passaggi, un link
La visibilità è una caratteristica di ogni campo dati. L’elenco degli ingredienti e le dichiarazioni pubblicitarie sono visibili senza necessità di registrazione; la valutazione di sicurezza, le dichiarazioni dei fornitori e i certificati sono accessibili solo tramite accessi registrati alle persone che ne hanno diritto.
Certificati in allegato
Le certificazioni biologiche, vegane e del commercio equo e solidale, nonché i rapporti di verifica, sono riportati sul prodotto con il numero e la data di validità; inoltre, ogni caratteristica può recare un’indicazione della fonte che specifica la provenienza del prodotto. Ciò trasforma un’affermazione pubblicitaria in un’affermazione pubblicitaria fondata.
Ogni scansione rappresenta un contatto con il cliente
Il lato del pass riporta il Suo marchio, la storia del Suo prodotto e la dichiarazione completa nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e in altre 16 lingue, tradotte automaticamente e da Lei verificate; inoltre, può includere un modulo per domande, campioni o una newsletter. Chi scansiona un tubetto ha già deciso di fidarsi di esso; su questa pagina, quella fiducia si trasforma in un rapporto.
Qualsiasi riformulazione rimane leggibile
Una modifica alla formulazione corrisponde a una nuova versione firmata della scheda tecnica, mentre le versioni precedenti rimangono consultabili. Se qualcuno dovesse chiedere cosa contenesse il tubetto acquistato due anni fa, si avrebbe una risposta.
Domande frequenti sul DPP per i prodotti cosmetici
È obbligatorio un passaporto digitale del prodotto per i cosmetici?
No. Nessun atto delegato del regolamento sulla progettazione ecocompatibile riguarda i prodotti cosmetici e il primo piano di lavoro del 16 aprile 2025 non li include tra i gruppi di prodotti prioritari. Restano in vigore gli obblighi previsti dal precedente regolamento (CE) n. 1223/2009: l’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione, la persona responsabile, il fascicolo informativo sul prodotto e la notifica. Il «passaporto» è semplicemente lo spazio in cui inserire tutte queste informazioni in un formato leggibile da un dispositivo mobile, e non costituisce un nuovo obbligo giuridico. Ciò che lo rende comunque utile è l’etichetta: tutto ciò che non trova più spazio sul tubetto può essere riportato sul lato dietro il codice, in ogni lingua di mercato e con il vostro marchio.
Ciò vale anche per gli importatori?
Sì, ed è più complesso di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. Chi importa un prodotto cosmetico da un paese terzo nell’UE lo immette sul mercato e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, l’importatore è il soggetto responsabile, a meno che non designi per iscritto un’altra persona. Ciò comprende il fascicolo informativo sul prodotto, la valutazione di sicurezza e la notifica, non solo i documenti doganali. Si concordi nel contratto di fornitura chi fornirà i dati INCI, i valori relativi agli allergeni e la valutazione di sicurezza, nonché in quale formato, prima che parta il primo carico.
Chi può ricoprire il ruolo di responsabile e il mio rivenditore può assumersi tale incarico?
Il soggetto responsabile è una persona fisica o giuridica con sede nell’Unione, indicata sull’etichetta (art. 4 e art. 19, comma 1, lettera a). Un operatore commerciale diventa il soggetto responsabile solo se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio oppure lo modifica in modo tale da influire sulla conformità (art. 4, comma 6). In caso contrario, tale ruolo spetta al fabbricante, all’importatore o a un terzo designato. Si tratta di una responsabilità effettiva e non di una semplice formalità; pertanto, la si metta per iscritto.
Devo continuare a effettuare la notifica nel CPNP quando pubblico un passaporto?
Sì. La notifica ai sensi dell’art. 13 viene inviata al portale della Commissione ed è destinata ai centri antiveleni e alle autorità di vigilanza sul mercato; non viene sostituita da alcuna comunicazione pubblica. Accanto ad essa vi è un passaporto di prodotto, destinato all’acquirente in negozio. La buona notizia è che entrambi attingono dagli stessi dati; non appena la formulazione, la formulazione quadro e la persona responsabile vengono aggiornate in un unico punto, la notifica e il passaporto di prodotto cessano di essere due operazioni di registrazione distinte.
Cosa è cambiato per quanto riguarda gli allergeni presenti nelle fragranze e fino a quando?
Il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione del 26 luglio 2023 ha aumentato il numero di allergeni presenti nelle sostanze profumate che devono essere indicati singolarmente nell’elenco degli ingredienti da 24 a circa 80, con una concentrazione superiore allo 0,001% nei prodotti che rimangono sulla pelle e allo 0,01% nei prodotti da risciacquare. I prodotti privi della dichiarazione ampliata potevano essere immessi sul mercato dell’Unione solo fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione solo fino al 31 luglio 2028. In pratica, il lavoro non riguarda l’etichetta, bensì le dichiarazioni dei fornitori che ne stanno alla base, poiché pochissimi marchi dispongono direttamente della composizione delle fragranze.
È consentito riportare l'elenco degli ingredienti dietro un codice QR anziché sulla confezione?
Non in sostituzione. L’art. 19, par. 1, richiede che l’elenco degli ingredienti figuri sul contenitore o sulla confezione, e l’unica deroga prevista dal regolamento è l’art. 19, par. 2: laddove ciò risulti praticamente impossibile, l’elenco deve figurare su un foglietto illustrativo allegato o apposto, su un’etichetta, striscia di carta, cartellino o una scheda su cui sia riportato il simbolo della «mano con il libro» di cui all’Allegato VII. Anche la revisione mirata, concordata dal Parlamento e dal Consiglio nel giugno 2026, non introduce alcuna soluzione digitale per i prodotti cosmetici. Ciò che il passaporto garantisce è la presenza di tale elenco in un luogo in cui sia leggibile - a grandezza naturale, con la funzione di ciascuna sostanza e le soglie degli allergeni, nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e in altre 16 - e di mantenerla aggiornata qualora non sia possibile ristampare la confezione. La confezione rimane il supporto giuridico; il passaporto è la copia che viene effettivamente letta.
Ho bisogno di un GTIN?
No. La normativa sui cosmetici non prescrive alcun codice identificativo, ma solo il numero di lotto e le indicazioni di cui all’art. 19. Se dispone di un GTIN, in Transpareo tale codice viene convertito in GS1 Digital Link, che può essere decodificato anche da sistemi esterni; ciò risulta pratico, poiché il commercio gestisce comunque tale numero. In assenza di GTIN, al prodotto viene assegnato un codice identificativo univoco di Transpareo e il codice QR rimanda alla stessa scheda.
Chi può visualizzare quali dati?
La normativa sui cosmetici suddivide le informazioni in due parti. La confezione e l’art. 21 disciplinano ciò che può essere reso pubblico: l’elenco degli ingredienti, la composizione qualitativa e, nel caso di sostanze pericolose, quella quantitativa, nonché i dati relativi agli effetti indesiderati. Il fascicolo informativo sul prodotto di cui all’articolo 11 rimane in possesso del responsabile e viene reso accessibile all’autorità competente, non all’acquirente. In Transpareo la visibilità è una proprietà di ogni campo dati; il livello pubblico è accessibile senza registrazione, mentre la valutazione di sicurezza, le dichiarazioni dei fornitori e i certificati sono accessibili solo tramite accessi registrati.
Per quanto tempo devono rimanere disponibili tali informazioni?
Il fascicolo informativo sul prodotto deve essere conservato per dieci anni dalla messa in commercio dell’ultimo lotto (art. 11). È opportuno che un pass contenente gli stessi dati rimanga valido anche dopo l’esaurimento dell’ultimo lotto; in caso contrario, il link stampato non porterà a nessuna pagina. Chieda pertanto a ogni fornitore cosa ne sarà dei Suoi certificati in caso di recesso: presso Transpareo, i certificati pubblicati rimangono accessibili tramite un indirizzo permanente, e la nostra lista di controllo dei fornitori elenca le ulteriori domande che vale la pena porre.
Quanto costa un'infrazione?
Il regolamento (CE) n. 1223/2009 lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire le sanzioni, ma richiede che queste siano efficaci, proporzionate e dissuasive. La parte più onerosa raramente è rappresentata dall’ammenda. Un’autorità di vigilanza sul mercato può ordinare il ritiro o il richiamo dal mercato e, nel settore cosmetico, un richiamo dovuto alla mancata dichiarazione degli allergeni costituisce un evento di pubblico dominio le cui ripercussioni si protraggono per anni. Registrare correttamente i dati relativi agli ingredienti sin dall’inizio è più economico che doverli dichiarare in un secondo momento.
La revisione mirata modifica quanto riportato sull’etichetta?
Non per quanto riguarda l’elenco degli ingredienti. La proposta dell’8 luglio 2025 elimina il glossario delle denominazioni comuni della Commissione e fa invece riferimento, per le norme di etichettatura, a una nomenclatura riconosciuta a livello internazionale; introduce una procedura per l’inserimento nell’elenco di coloranti, conservanti e filtri UV, chiarisce la gestione delle sostanze classificate come CMR ed elimina la notifica preventiva separata per i nanomateriali. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico il 16 giugno 2026 e il testo definitivo non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale; pertanto, La preghiamo di considerare ogni dettaglio come provvisorio. Nulla di quanto ivi contenuto sostituisce le informazioni obbligatorie riportate sulla confezione con un codice QR.
Documenti ufficiali
Le fonti giuridiche da consultare: di cosa si tratta e quando ne ha bisogno.
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmeticiIl regolamento stesso, in vigore dall’11 luglio 2013. L’art. 4 definisce il soggetto responsabile, l’art. 11 il fascicolo informativo sul prodotto e la sua conservazione per dieci anni, l’art. 13 la notifica, l’art. 19 l’etichettatura e l’art. 21 le informazioni accessibili al pubblico. La fonte di riferimento per ogni questione che questa pagina lascia in sospeso.
- Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione relativo all’etichettatura degli allergeni presenti nelle sostanze profumateModifica l’allegato III e aumenta il numero di allergeni profumatici soggetti a dichiarazione individuale da 24 a circa 80. Le note a piè di pagina relative a tale allegato riportano le due date fondamentali: il 31 luglio 2026 per l’immissione sul mercato e il 31 luglio 2028 per la messa a disposizione. La invitiamo a consultarle insieme alla dichiarazione del Suo fornitore di sostanze profumanti.
- Regolamento (UE) 2024/996 della Commissione relativo alla vitamina A, all’arbutina e agli interferenti endocriniLimita la vitamina A, l’alfa-arbutina e l’arbutina, nonché diverse sostanze con potenziali proprietà di interferenza endocrina. L’allegato riporta dati specifici per ciascuna sostanza; si prega pertanto di consultare la voce relativa al proprio ingrediente e non il titolo.
- Regolamento (UE) n. 655/2013 della Commissione relativo alla giustificazione delle affermazioni pubblicitarieI sei criteri comuni a cui ogni messaggio pubblicitario deve soddisfare: conformità alla legge, veridicità, dimostrabilità, onestà, correttezza e la possibilità di una decisione informata. Si consiglia di leggerli prima di inserire nel passaporto qualsiasi espressione che suoni come una strategia di marketing.
- Proposta COM(2025) 531 relativa alla semplificazione della normativa in materia di sostanze chimicheLa proposta della Commissione dell’8 luglio 2025, che modifica il regolamento sui prodotti cosmetici oltre alle norme relative alle sostanze chimiche e ai fertilizzanti. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico il 16 giugno 2026; il testo definitivo non è ancora stato pubblicato. Legga questo articolo se desidera sapere quali saranno le prossime modifiche.
- Pagina della Commissione dedicata ai prodotti cosmeticiLa panoramica ufficiale del settore, con il portale di notifica, la valutazione scientifica degli ingredienti, il divieto di sperimentazione sugli animali e la sorveglianza del mercato. Il luogo in cui vengono pubblicate per prime le modifiche agli allegati.
- Regolamento (UE) n. 2024/1781 (ESPR)Il regolamento quadro alla base del passaporto digitale del prodotto nei settori che ne dispongono. In questo contesto, ciò che conta soprattutto è ciò che non viene specificato: l’articolo 1, paragrafo 2, non esclude i cosmetici; resta quindi possibile l’adozione di un atto delegato in un piano di lavoro successivo.
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Iniziate gratuitamente e pubblicate su YouTube la dichiarazione completa, i certificati e la storia che si cela dietro il codice.