
Passaporto digitale per i prodotti da costruzione
Materiali da costruzione privi del classico codice GTIN, numeri di lotto anziché quantità, caratteristiche ambientali dettagliate anziché semplici indicazioni: il DPP per i prodotti da costruzione rappresenta una categoria a sé stante.
Cosa attende i produttori di prodotti per l'edilizia
I prodotti da costruzione hanno ottenuto il proprio passaporto di prodotto prima rispetto alla maggior parte dei settori e lo hanno ottenuto nell’ambito di un regolamento a loro specifico.
Lo stato giuridico
Il Regolamento (UE) 2024/3110 ha sostituito il Regolamento sui prodotti da costruzione del 2011, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 ed è applicabile a partire dall’8 gennaio 2026.
Il capitolo X, articoli da 75 a 80, istituisce un sistema per il passaporto digitale dei prodotti da costruzione, che deve basarsi sul passaporto previsto dal Regolamento sulla progettazione ecocompatibile, senza compromettere l’interoperabilità con i modelli di dati delle opere edili.
Ciò che è ancora in fase di definizione
L’articolo 75, paragrafo 1, impone alla Commissione di istituirlo mediante atto delegato; a tale disposizione non è associato alcun termine.
Ciò che il regolamento non fa è fissare una data per tale sistema.
Tutto il resto dipende da tale atto giuridico: sei mesi dopo il sistema dovrà essere operativo, mentre diciotto mesi dopo i produttori saranno tenuti a fornire un passaporto (art. 80, comma 1 e art. 22, comma 7).
La tabella di marcia della Commissione stessa fissa indicativamente l’atto giuridico al secondo trimestre del 2027; da qui derivano le cifre spesso citate relative al 2028 e al 2029. Si tratta di calcoli basati su una data indicativa, non di disposizioni di legge.
Ciò che è già in vigore oggi
Nel frattempo, le parti del regolamento che prevedono una data specifica sono già in vigore.
La dichiarazione di prestazione e di conformità ha unificato in un unico documento la precedente dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità e, a partire dall’8 gennaio 2026, include le caratteristiche ambientali di cui all’allegato II, con ulteriori tranche previste per il 2030 e il 2032.
Cosa tratta questa pagina
Questa pagina costituisce il documento di riferimento per tutti questi aspetti: il calendario, i soggetti coinvolti e i loro obblighi, i dati obbligatori, le fonti ufficiali, una tabella di esempio per il confronto con i propri dati e le domande che ci vengono poste più frequentemente dai produttori di prodotti da costruzione.
Dalle norme al passaporto
A colpo d’occhio: le norme che riguardano il Suo prodotto, in grigio; i dati di cui già dispone, in turchese; e il passaporto del prodotto Transpareo con i suoi livelli di lettura, in blu.
I tre ostacoli principali nella pratica
- Assenza di codice commerciale: cemento, ghiaia, materiali isolanti e profili in acciaio raramente riportano un GTIN. Il regolamento non ne richiede uno, ma esige un codice identificativo univoco del tipo di prodotto e un numero di lotto o di serie, e la maggior parte dei sistemi di produzione non ha mai dovuto comunicarli al di fuori dello stabilimento.
- Il lotto è il prodotto: la composizione varia da una consegna all’altra e un audit di smantellamento tra vent’anni vorrà sapere quale consegna è stata utilizzata per quale parete. Un certificato basato esclusivamente sul tipo di prodotto non è di per sé sufficiente a tal fine.
- Due quadri normativi contemporaneamente: le vecchie norme armonizzate del regolamento del 2011 rimangono in vigore fino al 2040, mentre le nuove specifiche tecniche armonizzate vengono introdotte famiglia per famiglia. Il Suo portafoglio si troverà per anni a cavallo tra i due sistemi, e il modello di dati dovrà sopportare questa situazione, anziché prevedere una transizione netta.
Maggiori informazioni: Prodotti da costruzione senza GTIN - come funziona comunque il DPP e Impronta di carbonio nel DPP - quale metodo.
Calendario dei lavori edili
Tutte le scadenze previste dal regolamento in materia di edilizia, in ordine cronologico, dall’entrata in vigore fino agli obblighi del prossimo decennio. Le scadenze subordinate ad atti normativi non ancora emanati sono contrassegnate come tali.
- 7 gennaio 2025Entra in vigore il regolamento sui prodotti da costruzione rivisto
Il regolamento (UE) 2024/3110 entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione (art. 96). Una prima parte entra in vigore immediatamente, tra cui le definizioni, le norme di standardizzazione e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X; tutto il resto è soggetto alla data di entrata in vigore generale.
- 16 dicembre 2025Primo piano di lavoro sulla RCP
La Commissione pubblica il suo primo piano di lavoro relativo al CPR per il periodo 2026-2029 (COM(2025) 772 definitivo). Il piano illustra quali famiglie di prodotti saranno le prime a beneficiare di specifiche tecniche armonizzate e conferma che il pass sarà introdotto mediante un atto delegato, senza tuttavia specificarne la data.
- 8 gennaio 2026Il nuovo regolamento entra in vigore
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato con effetto a partire da tale data, ad eccezione di una serie di disposizioni specificatamente elencate che rimangono in vigore fino all’8 gennaio 2040 (art. 94). A partire da tale data, la dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà coprire le prime quattro caratteristiche ambientali di cui all’allegato II (art. 15, comma 3, lettera a).
- 20 luglio 2026Il registro DPP dell’UE è operativo
L’ESPR ha richiesto alla Commissione di istituire il registro centrale entro il 19 luglio 2026; esso è entrato in funzione il 20 luglio 2026. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 del 16 luglio 2026 menziona già, nel proprio ambito di applicazione, i prodotti da costruzione che rientrano nell’articolo 76 del regolamento sui prodotti da costruzione; il livello di registrazione esiste quindi prima del sistema di costruzione.
- 8 gennaio 2027Si applicano le sanzioni
L’articolo 92 relativo alle sanzioni entra in vigore (art. 96). L’entità delle sanzioni è stabilita dagli Stati membri stessi; l’unico elemento comune è che l’autorità di vigilanza sul mercato può impedire la messa a disposizione di un prodotto.
- 2° trimestre del 2027Si attende l'atto delegato relativo al passaporto
Il calendario DPP della Commissione fissa l’atto delegato relativo ai prodotti da costruzione al secondo trimestre del 2027 e definisce tale calendario come indicativo. Il regolamento stesso non stabilisce alcuna data: l’articolo 75, paragrafo 1, si limita a precisare che la Commissione lo adotterà.
- Ai sensi dell'atto giuridicoSei mesi, poi diciotto
Sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente atto delegato, il sistema del «passaporto edilizio» dovrà essere pienamente operativo; diciotto mesi dopo entrerà in vigore l’obbligo a carico dei produttori di cui all’articolo 22, paragrafo 7 (articolo 80, paragrafo 1). Nel frattempo, i produttori potranno avvalersi del sistema su base volontaria.
- 9 gennaio 2030Vengono illustrate ulteriori caratteristiche ambientali
Le lettere da e a m dell’allegato II si aggiungono alla dichiarazione di prestazione e di conformità; le lettere da n a s seguiranno il 9 gennaio 2032 (art. 15, comma 3). Fino a tale data, la dichiarazione copre l’intero profilo ambientale, dagli impatti sui cambiamenti climatici all’uso del suolo.
- 8 gennaio 2040Il vecchio regolamento viene definitivamente abrogato
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che saranno ancora in vigore nel 2026 saranno abrogate (art. 94). Fino a quel momento coesisteranno due sistemi normativi; pertanto, la documentazione relativa a un prodotto potrà presentare un aspetto non uniforme per anni, senza che ciò costituisca una violazione da parte di alcuno.
Chi è interessato?
Quali obblighi incombono ai singoli operatori economici nel percorso verso il mercato.
Produttore
Rilascia la dichiarazione di prestazione e di conformità, appone il marchio CE e attribuisce al prodotto un codice identificativo univoco del tipo di prodotto, nonché un numero di lotto o di serie, ove presente (art. 22, comma 5). Diciotto mesi dopo l’atto di approvazione, mette a disposizione il pass tramite il sistema del pass edilizio (art. 22, comma 7). Chi produce mediante stampa 3D è soggetto agli stessi obblighi (art. 22, comma 1).
Importatore
Immettano sul mercato solo prodotti conformi al regolamento (art. 24). Poiché gran parte della documentazione di conformità si trova presso un produttore al di fuori dell’UE, l’importatore deve ottenere per via contrattuale la dichiarazione, la documentazione tecnica e i parametri ambientali con largo anticipo rispetto all’adozione dell’atto di adeguamento.
Rivenditori
Agisca con la dovuta diligenza, verifichi la presenza di dichiarazioni, etichette e documentazione e le tenga a disposizione (art. 25). La vendita a proprio nome o con il proprio marchio modifica tale situazione: in tal caso, il venditore è considerato produttore ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi che incombono al produttore (art. 26, comma 1).
Chiunque reimmetta in commercio un prodotto usato o ricondizionato
Chi immette sul mercato un prodotto rigenerato è sempre considerato produttore ai sensi del regolamento; nel caso di un prodotto usato, ciò vale nei casi di cui all’articolo 26, comma 2. L’acciaio recuperato, i mattoni recuperati e gli elementi di facciata riutilizzati non costituiscono quindi una deroga in assenza di documentazione.
Cosa deve contenere il DPP per l'edilizia?
I campi di dati più importanti previsti dalla normativa UE in materia.
Dichiarazione di prestazioni e di conformità
Il regolamento modificato riunisce in un unico documento la precedente dichiarazione delle prestazioni e la dichiarazione di conformità, redatte secondo il modello riportato nell’allegato V (artt. 13-15). In esso sono riportati la composizione, la destinazione d’uso, la marcatura CE e la specifica tecnica armonizzata in base alla quale il prodotto è stato valutato.
Caratteristiche ambientali
L’allegato II elenca le caratteristiche ambientali essenziali previste, dall’impatto sui cambiamenti climatici all’uso del suolo, le illustra nell’ambito del ciclo di vita del prodotto e le calcola utilizzando il software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione (art. 15, comma 2). Tali caratteristiche saranno introdotte gradualmente a partire dall’8 gennaio 2026, nel periodo compreso tra il 2030 e il 2032.
Prestazioni tecniche
Resistenza alla compressione, conducibilità termica, classe di reazione al fuoco, durabilità: le caratteristiche essenziali della specifica tecnica armonizzata pertinente o del documento europeo di valutazione. Questi sono i valori che un progettista prende in considerazione e che il certificato deve riportare senza modifiche.
Smontaggio e demolizione
Purezza varietale, potenziale come materia prima secondaria e indicazioni relative allo smantellamento. Il sistema di autorizzazioni deve stabilire chi ha accesso a quali informazioni, e le imprese di smantellamento sono indicate per nome in tale elenco (art. 75, comma 2, lettera c) - ciò Le indica chi è realmente il pubblico destinatario di tali dati.
Da asporto
Le liste di controllo in formato PDF da stampare e spuntare, nonché la tabella di esempio per l’importazione in Transpareo, da utilizzare per il confronto con i propri dati di prodotto: il tutto senza bisogno di un account.
Lista di controllo per i prodotti da costruzione
Provvisoriamente: l’atto normativo è stato adottato, ma i dettagli relativi alla sua attuazione non sono ancora stati definiti. Aggiorneremo questo elenco non appena saranno pubblicate nuove informazioni normative.
Modello Excel per il settore edile
Una riga di esempio compilata con tutte le colonne richieste dall’importazione.
13 Colonne, con valori di esempio
Transpareo per l'edilizia
Transpareo assegna ai prodotti da costruzione un identificativo che funziona senza GTIN, schede tecniche a livello di prodotto, lotto o singolo pezzo e campi strutturati per la dichiarazione di prestazione e di conformità, le caratteristiche ambientali di cui all’Allegato II e le indicazioni relative alla demolizione di cui avrà bisogno un’impresa di demolizione. I dati vengono inseriti tramite l’interfaccia utente, tramite importazione da Excel o tramite l’API REST; ogni pubblicazione è una versione firmata, le cui versioni precedenti rimangono consultabili, e ogni campo è dotato di una propria impostazione di visibilità. A ciascuna delle obbligazioni sopra menzionate corrisponde un’azione specifica.
Ogni dovere ha il suo corrispettivo
Codici identificativi senza GTIN
Da un GTIN viene generato un GS1 Digital Link; in assenza di GTIN, il pass riporta un identificativo univoco Transpareo. In entrambi i casi, Transpareo genera il codice QR, pronto per essere stampato su un sacco, un’etichetta o una bolla di consegna.
Livello di lotto e di pezzo
Pubblicate i dati per tipo di prodotto, per lotto o per singolo pezzo. Una consegna di calcestruzzo determina la composizione di quel lotto e non un valore generico; è proprio questo che conferisce valore a un audit di smantellamento effettuato anni dopo.
Sono allegate le spiegazioni e la documentazione giustificativa
La dichiarazione di prestazioni e di conformità, i rapporti di prova e le dichiarazioni ambientali sono allegati al passaporto, e ogni caratteristica può recare un riferimento alla fonte che indica da dove proviene il relativo valore.
Accesso, secondo quanto previsto dall’atto normativo
Il sistema di autorizzazioni deve stabilire chi può visualizzare quali dati, comprese le imprese di smantellamento e le autorità. In Transpareo, la visibilità è una proprietà di ogni singolo campo; una modifica nell’atto delegato costituisce quindi una configurazione e non una migrazione.
Inserire i dati
I dati relativi ai prodotti e ai lotti vengono inseriti tramite l’interfaccia utente, tramite importazione da Excel o tramite l’API REST; il Vostro sistema di produzione rimane quindi la fonte. La tabella di esempio riportata sopra mostra le colonne che compongono una scheda di produzione.
24 lingue ufficiali dell’UE e altre 16
Le informazioni sui prodotti, le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza vengono pubblicate nella lingua richiesta dallo Stato membro, tradotte automaticamente e da Lei verificate.
Domande frequenti sul DPP per l’edilizia
A partire da quando il DPP sarà obbligatorio per i prodotti da costruzione?
Il regolamento non indica alcuna data. L’art. 75, comma 1, impone alla Commissione di istituire il sistema del «passaporto edilizio» mediante atto delegato, senza tuttavia specificare alcun termine a tal fine. Non appena tale atto entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, scatteranno due scadenze: sei mesi per rendere il sistema pienamente operativo e diciotto mesi per l’entrata in vigore dell’obbligo a carico dei produttori di cui all’articolo 22, paragrafo 7. Il calendario della Commissione prevede, a titolo indicativo, l’adozione dell’atto giuridico nel secondo trimestre del 2027; ne consegue che l’obbligo entrerà in vigore verso la fine del 2028 o del 2029, se il piano verrà rispettato.
Questo vale per ogni prodotto da costruzione?
Non ancora. L’art. 20 subordina gli obblighi degli operatori economici ai prodotti che rientrano in una specifica tecnica armonizzata o che recano il marchio CE sulla base di una valutazione tecnica europea. Il nuovo regolamento sostituisce la vecchia famiglia di norme armonizzate famiglia per famiglia, ed è proprio ciò che prevede il piano di lavoro del CPR. La risposta sincera per molti prodotti è quindi che il pass arriverà quando sarà disponibile la specifica relativa alla loro famiglia di prodotti.
L'obbligo di passaporto si applica anche agli importatori?
Gli importatori hanno i propri obblighi ai sensi dell’art. 24 e possono immettere sul mercato solo prodotti conformi. Essi assumono la piena responsabilità in qualità di produttori nel momento in cui vendono a proprio nome o con il proprio marchio, modificano la destinazione d’uso dichiarata o indicano caratteristiche che differiscono da quelle del produttore (art. 26, comma 1). I materiali da costruzione commercializzati con marchio proprio sono abbastanza diffusi da interessare un numero di importatori maggiore di quanto ci si possa aspettare. Regolate il flusso di dati nel contratto di fornitura, non dopo il primo audit.
Non disponiamo di un codice GTIN. Come funziona l’identificativo?
In questo settore si tratta di una prassi normale e non costituisce alcun problema. L’art. 22, comma 5, richiede già un codice identificativo univoco specifico del produttore per il tipo di prodotto, nonché un numero di lotto o di serie, ove presente, e il pass si basa sugli identificativi univoci di cui all’art. 79. Transpareo trasforma un GTIN in un GS1 Digital Link, qualora ne disponiate uno, e assegna un identificativo Transpareo univoco qualora non ne abbiate uno; in entrambi i casi genera il codice QR. Maggiori informazioni sono disponibili nell’articolo «Prodotti da costruzione senza GTIN: come funziona comunque il DPP».
La nostra composizione varia da un lotto all’altro. Il certificato è in grado di riportarlo?
Sì, ed è tenuto a farlo. Il cemento, il calcestruzzo e gli inerti variano da una consegna all’altra; pertanto, l’art. 22, comma 5, richiede, oltre al codice identificativo del tipo di prodotto, un numero di lotto o di serie. In Transpareo è possibile pubblicare i dati a livello di prodotto, lotto o singolo articolo, in modo che un codice QR riportato sulla bolla di consegna rimandi alla composizione esatta di quel preciso lotto e non a una media generica. È proprio questo che rende possibile, in un secondo momento, un audit di smantellamento.
Il certificato di conformità non è forse solo la dichiarazione di prestazione in una nuova veste?
No, le contiene. L’art. 76, comma 2, elenca gli elementi che compongono un passaporto edilizio, e la dichiarazione di prestazione e di conformità ai sensi dell’art. 15 figura al primo posto, accanto alle informazioni generali sul prodotto e sulla sicurezza di cui all’art. 22, comma 6, alla documentazione tecnica di cui all’art. 22, comma 3, della marcatura e degli identificativi univoci. La dichiarazione ne costituisce il nucleo; il passaporto è il contenitore strutturato e leggibile da macchina che la racchiude, insieme alle regole di accesso ad essa associate.
Dobbiamo redigere una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) secondo la norma EN 15804?
Non si tratta di un obbligo previsto dal regolamento. Il testo operativo si basa sulle caratteristiche ambientali essenziali specificate nell’allegato II, fornisce una valutazione relativa al ciclo di vita ed effettua i calcoli utilizzando un software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione (art. 15, comma 2). La norma EN 15804 compare solo una volta nei considerando, come fonte dei fattori di caratterizzazione per tale software, e anche in quel caso con l’aggiunta «o future norme applicabili». Se disponete già di una DCA, i dati su cui si basa riprendono in gran parte quelli dell’allegato II; se non ne disponete, il metodo di calcolo della Commissione è quello a cui il regolamento fa effettivamente riferimento.
Si tratta dello stesso pass previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile?
Non identico, ma volutamente nemmeno separato. L’art. 75, comma 2, lettera a), richiede che il sistema edilizio sia compatibile e interoperabile con il passaporto introdotto dal regolamento (UE) 2024/1781 e si basi su di esso, mentre l’articolo 79 dichiara applicabili le norme ESPR relative agli identificatori univoci, al registro e al portale web, fermo restando che le prime due vengono meno qualora l’atto normativo in materia di edilizia stabilisca norme più dettagliate o divergenti. Un’impresa che gestisca già passaporti di prodotto per un altro gruppo di prodotti dovrà quindi adeguarsi e non ricominciare da zero.
In che modo ciò si concilia con il BIM?
Il regolamento lo menziona espressamente. L’art. 75, comma 2, lettera a), richiede che il sistema del passaporto edilizio si basi sul passaporto ESPR, «senza compromettere l’interoperabilità con il Building Information Modelling». Il significato specifico di tale disposizione è definito nell’atto delegato. In pratica, ciò significa che i dati relativi ai Suoi prodotti devono essere esportati dal certificato in un formato strutturato in grado di essere integrato in un modello di progettazione: un ottimo motivo per non salvarli in formato PDF.
Per quanto tempo deve rimanere disponibile un permesso di costruzione?
Per un periodo determinato a decorrere dall’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto del suo tipo (art. 76, comma 2, lettera h), la cui durata è stabilita nell’atto delegato. L’aspetto fondamentale è già stato stabilito: il pass deve rimanere disponibile per tale periodo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività del soggetto nell’Unione (art. 78). Gli edifici sopravvivono ai propri fornitori; pertanto, chieda a ogni fornitore cosa ne sarà dei Suoi pass in caso di rescissione del contratto. Con Transpareo rimarranno accessibili tramite un indirizzo permanente, e la nostra checklist dei fornitori elenca le ulteriori domande che vale la pena porre.
Documenti ufficiali
Le fonti giuridiche da consultare: di cosa si tratta e quando ne ha bisogno.
- Regolamento (UE) 2024/3110 (Regolamento sui prodotti da costruzione rivisto)Il regolamento stesso. Il capitolo X (articoli da 75 a 80) disciplina il certificato di costruzione, gli articoli da 13 a 15 la dichiarazione di prestazione e di conformità, l’allegato II le caratteristiche ambientali. La fonte di riferimento per ogni questione che questa pagina lascia in sospeso.
- Regolamento (UE) n. 305/2011 (il precedente regolamento sui prodotti da costruzione)Abrogata a partire dall’8 gennaio 2026, ma una serie specifica delle sue disposizioni rimane in vigore fino all’8 gennaio 2040. È opportuno mantenerla in vigore fintantoché il Vostro prodotto sia valutato in base a una vecchia norma armonizzata.
- Primo piano di lavoro CPR per il periodo 2026-2029La comunicazione della Commissione che disciplina l’attività di normazione ai sensi del nuovo regolamento. La invitiamo a leggerla per verificare quando è probabile che venga pubblicata una specifica tecnica armonizzata per la Sua famiglia di prodotti e a tenere presente che in essa non viene indicata alcuna data per l’atto di conformità.
- Regolamento (UE) n. 2024/1781 (ESPR)Il quadro generale relativo al passaporto del prodotto. Esso riveste qui grande importanza poiché il sistema di costruzione deve essere compatibile e interoperabile con esso e basarsi su di esso (art. 75, comma 2, lettera a) del regolamento sui prodotti da costruzione), e poiché il registro dell’UE si fonda su di esso.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 relativo al registro DPPLe disposizioni di attuazione relative al registro UE dei passaporti dei prodotti, in vigore dal luglio 2026. Il loro ambito di applicazione menziona già i prodotti da costruzione che rientrano nell’articolo 76 del regolamento sui prodotti da costruzione; questo costituisce il segnale più chiaro che se ne prevede la registrazione.
- Pagina DPP della Commissione europeaIl calendario ufficiale con lo stato del registro e degli atti delegati, compreso il secondo trimestre indicativo del 2027 per i prodotti da costruzione. Il luogo in cui viene pubblicata per prima qualsiasi modifica alle scadenze.
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