Lista di controllo per la conformità dei prodotti da costruzione
Ciò che è già in vigore oggi, ciò che sarà riportato nel “Baupass” e ciò che dovrà ancora essere stabilito dal relativo atto delegato: da spuntare.
Cosa comprende questa lista di controllo
Tipo di lista di controllo. Provvisorio: l’atto normativo è stato adottato, ma i dettagli relativi alla sua attuazione non sono ancora stati definiti. Aggiorneremo questa lista non appena saranno pubblicate nuove informazioni normative.
La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione, che illustra il calendario, i ruoli, i dati obbligatori e i documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si concentra specificamente sul passaporto e sugli obblighi che già oggi lo riguardano.
Il regolamento (UE) 2024/3110 ha sostituito il regolamento sui prodotti da costruzione del 2011 e, nel suo capitolo X, agli articoli da 75 a 80, ha istituito un passaporto digitale per i prodotti da costruzione. Si tratta dell’unico regime relativo al pass in questa serie a non avere una data di riferimento; pertanto, questa checklist si basa su due aspetti: ciò che vi è già vincolante oggi - e si tratta di una serie di obblighi piuttosto ampia - e ciò che il pass richiederà non appena sarà disponibile il relativo atto legislativo.
Resta da definire con precisione tale aspetto, poiché costituisce la parte principale del sistema. L’art. 75, comma 1, impone alla Commissione di istituire il sistema del passaporto edilizio mediante un atto delegato, senza fissare alcun termine. Tale atto giuridico dovrà stabilire chi è autorizzato a consultare quali dati e chi è autorizzato a inserirli o aggiornarli, quali requisiti si applicano ai fornitori di servizi, in che modo i pass rimangano validi a seguito di un’insolvenza e se le norme del regolamento sulla progettazione ecocompatibile relative a identificativi, supporti dati, attestazioni digitali e registri si applichino senza modifiche o in forma più dettagliata (art. 75, comma 2; art. 79). Solo con la sua entrata in vigore inizieranno a decorrere i due termini di cui all’art. 80, comma 1: sei mesi per rendere il sistema operativo e diciotto mesi per l’obbligo a carico dei produttori. Il calendario della Commissione fissa indicativamente l’entrata in vigore dell’atto normativo nel secondo trimestre del 2027; da qui derivano gli anni 2028 e 2029 spesso citati. Si tratta di una stima basata su una data indicativa, non di una norma di diritto.
Non è ancora stato pubblicato l’art. 76, comma 2, che elenca già gli elementi che devono figurare in un passaporto edilizio. È proprio questo elenco a rendere utile la checklist in questo momento: ogni punto in essa contenuto corrisponde a un documento o a un record di dati che potete creare già oggi. Gli articoli tra parentesi sono quelli del regolamento.
Questo descrive il Suo prodotto?
Contrassegni quanto applicabile al Suo prodotto. La prima affermazione costituisce il punto cruciale che determina se gli obblighi degli operatori economici Le siano effettivamente applicabili, ed è quella che più spesso viene trascurata. Gli articoli tra parentesi fanno riferimento al Regolamento (UE) 2024/3110.
- Il prodotto è disciplinato da una specifica tecnica armonizzata oppure reca il marchio CE sulla base di una valutazione tecnica europea: solo in tal caso gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano a voi (art. 20, comma 1).
- Si tratta di un prodotto da costruzione, ovvero un oggetto fisico sagomato o non sagomato, compresi i prodotti stampati in 3D, oppure un kit, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere edili (art. 3, n. 1).
- Lo immette in commercio nell’UE in qualità di suo fabbricante, anche se lo produce mediante stampa 3D, poiché in tal caso le si applicano gli stessi obblighi (art. 22, comma 1).
- Se lo immette in commercio con il proprio nome o marchio, lo modifica, ne dichiara un uso diverso, ne attribuisce caratteristiche diverse da quelle indicate dal fabbricante o immette in commercio un prodotto usato o ricondizionato: in ciascuno di questi casi Lei è considerato giuridicamente il fabbricante (art. 26, commi 1 e 2).
- Il prodotto è realizzato singolarmente o su commissione alle condizioni di cui all’art. 14 oppure è destinato alla conservazione dei monumenti: in tal caso non viene redatta alcuna dichiarazione né è richiesto alcun passaporto (art. 14, art. 76, comma 4).
Ciò che vale già oggi
Il passaporto non riporta alcuna data, mentre i documenti che vi saranno allegati ne riportano solitamente una. Tutto quanto segue è tratto dal Regolamento (UE) 2024/3110 e costituisce le informazioni che il passaporto conterrà in seguito. Esso si applica a una famiglia di prodotti un anno dopo l’atto di esecuzione che rende vincolanti le relative specifiche tecniche armonizzate; verifichi innanzitutto tale data per la Sua famiglia di prodotti (art. 95, comma 9). Spunti quanto indicato.
- Determinare il tipo di prodotto e farne valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali obbligatorie e a quelle oggetto della dichiarazione (art. 22, comma 1).
- Redigere la dichiarazione di prestazione e di conformità secondo il modello di cui all’allegato V, che riunisce in un unico documento la precedente dichiarazione di prestazione e la dichiarazione di conformità (art. 13, art. 15, comma 1).
- Dichiarare le prestazioni ambientali relative al ciclo di vita per le caratteristiche di cui all’allegato II, calcolate utilizzando la versione più recente del software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione; gli aggiornamenti diventano vincolanti un anno dopo la loro pubblicazione (art. 15, comma 2).
- A partire dall’8 gennaio 2026, coprire le lettere da a) a d) dell’allegato II, a partire dal 9 gennaio 2030 le lettere da e) a m) e, a partire dal 9 gennaio 2032, le lettere da n) a s) (art. 15, comma 3).
- Fornire le informazioni REACH di cui all’articolo 31 o, se del caso, all’articolo 33, insieme alla dichiarazione (art. 15, comma 6).
- Redigere la documentazione tecnica che specifichi la destinazione d’uso dichiarata, le prove relative alle prestazioni e alla conformità, il sistema di cui all’allegato IX e il calcolo ambientale (art. 22, comma 3).
- Apporre il marchio CE, che può essere apposto solo su un prodotto per il quale è stata redatta la dichiarazione, e apporlo anche sulle parti essenziali (art. 17, art. 22, comma 2).
- Attribuire al prodotto un codice identificativo univoco, specifico del fabbricante, relativo al tipo di prodotto e, ove disponibile, un numero di lotto o di serie, visibile e leggibile per gli utenti (art. 22, comma 5).
- Contrassegnare un prodotto con la dicitura «Solo per uso professionale» qualora il suo utilizzo richieda competenze specialistiche e indicare tale dicitura prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, anche nelle vendite a distanza (art. 22, comma 5).
- Allegare al prodotto le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza di cui all’allegato IV, nella lingua stabilita dallo Stato membro (art. 22, comma 6).
- Conservare tutta la documentazione e le informazioni di cui al presente capitolo a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni e presentarle entro dieci giorni dalla richiesta; tale obbligo non si applica alle informazioni disponibili tramite il pass (art. 20, comma 4).
- Indicare, su richiesta, chi vi ha rifornito e chi avete rifornito, fornendo i dati di contatto nonché i numeri di partita IVA e di iscrizione al registro delle imprese (art. 20, comma 3).
Cosa conterrà il passaporto
L’art. 76, comma 2, lett. a) ne elenca già il contenuto; pertanto, il pass non è tanto un nuovo documento quanto piuttosto un contenitore per i documenti che Lei produce comunque. Sotto ogni punto è indicato il riferimento al regolamento.
- La dichiarazione di prestazione e di conformità, comprensiva delle informazioni REACH ai sensi dell’art. 15, comma 6, e della documentazione allegata ai sensi dell’allegato V Art. 76, comma 2, lettera a), punto i)
- Le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza ai sensi dell’allegato IV Art. 76 cpv. 2 lett. a n. ii
- La documentazione tecnica, comprese le sezioni richieste nell’ambito di una procedura semplificata Art. 76 cpv. 2 lett. a n. iii
- Il marchio, qualora sia stata richiesta un’etichettatura ambientale per la Sua famiglia di prodotti Art. 76 cpv. 2 lett. a n. iv
- Gli identificativi univoci assegnati secondo le regole di identificazione adottate dal sistema Art. 76, comma 2, lett. a, n. v
- La documentazione richiesta da altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili al prodotto Art. 76, comma 2, lettera a), punto vi
- I supporti dati relativi alle parti essenziali per le quali è disponibile un proprio passaporto Art. 76 cpv. 2 lett. a n. vii
- Nulla, qualora il prodotto sia esente dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 14 Art. 76, comma 4
Ciò che l’atto delegato deve ancora stabilire
Questa è la parte che oggi nessun fornitore può garantirvi, ed è la parte che occorre leggere prima di firmare un contratto che preveda una qualsiasi di queste condizioni. L’art. 75, comma 2, elenca ciò che l’atto giuridico deve stabilire; ogni punto riportato di seguito rimane, fino a quel momento, aperto.
- In che modo il sistema si basa sul passaporto previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, senza compromettere l’interoperabilità con il Building Information Modelling Art. 75, cpv. 2, lett. a
- Quali funzioni sono necessarie al sistema per attuare e gestire i certificati di cui all’art. 76 Art. 75 cpv. 2 lett. b
- Quali soggetti, tra cui operatori economici, clienti, imprese di demolizione, utenti e autorità, possano accedere a quali informazioni, tenendo conto della proprietà intellettuale, delle informazioni commerciali sensibili e della sicurezza delle opere edilizie Art. 75 cpv. 2 lett. c
- Quali soggetti siano autorizzati a inserire o aggiornare i dati e quali dati possano modificare Art. 75 cpv. 2 lett. d
- Le modalità di aggiornamento del passaporto di un prodotto esistente Art. 75 cpv. 2 lett. e
- Le procedure volte a garantire la disponibilità dei pass anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività, compreso un sistema di salvaguardia da parte dei fornitori di servizi Art. 75 cpv. 2 lett. f
- I requisiti che i fornitori di servizi devono soddisfare in materia di schede informative sui prodotti e, se necessario, uno schema di certificazione per la loro verifica Art. 75 cpv. 2 lett. g
- Se le norme del regolamento sulla progettazione ecocompatibile relative a identificativi, supporti dati, attestati digitali e registri si applichino senza modifiche oppure in forma più dettagliata o diversa Art. 75 cpv. 2 lett. h, art. 79
- Il periodo di conservazione: il sistema deve essere accessibile per venticinque anni dall’ultimo prodotto del tipo immesso sul mercato; l’operatore economico deve tenere a disposizione il passaporto per almeno dieci anni Art. 75, comma 2, lett. i
- Le modalità con cui le informazioni rimangono disponibili ai fini del riutilizzo e del ricondizionamento Art. 75, comma 2, lett. j
Come deve essere strutturato il passaporto
Gli articoli 77 e 78 definiscono già le caratteristiche del passaporto in quanto sistema, indipendentemente dall’atto delegato. Si tratta delle domande che già oggi vengono poste a ogni fornitore, poiché un sistema che non sia in grado di soddisfare tali requisiti non sarà conforme in futuro.
- Associato a uno o più supporti dati dotati di un codice identificativo univoco e permanente del tipo di prodotto Art. 77, cpv. 1, lett. a
- Accessibile tramite il supporto che accompagna la marcatura CE Art. 77 cpv. 1 lett. b, art. 18 cpv. 2 lett. g
- Corrispondente al tipo di prodotto e al suo codice identificativo univoco e accessibile gratuitamente per gli operatori economici, i clienti, gli utenti e le autorità Art. 76, comma 2, lett. d) ed e)
- Basato su standard aperti, leggibile da un dispositivo elettronico, strutturato, ricercabile e trasferibile senza vincoli legati al fornitore, con una stretta eccezione tecnica per la dichiarazione allegata e la documentazione tecnica Art. 77, comma 1, lett. d
- Suddiviso in livelli di accesso, con tutela dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale Art. 76 cpv. 2 lett. f, art. 78 lett. f e g
- Completamente interoperabile con altri passaporti dal punto di vista tecnico, semantico e organizzativo Art. 78 lett. a
- Disponibile in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione, tramite il sistema di garanzia che sarà previsto dall’atto legislativo Art. 78, lett. e
- Conservati e trattati da soggetti o fornitori di servizi che non sono autorizzati a vendere o riutilizzare i dati al di fuori dell’ambito del servizio stesso Art. 78, lett. d
- Autentici, affidabili e integri, progettati e gestiti in modo da evitare frodi Art. 78, lett. h e i
- Senza dati personali dell’utente finale, salvo previo consenso esplicito Art. 77 cpv. 1 lett. e
Da asporto
Questa lista di controllo in formato PDF
Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.
Termini
Le date rilevanti per un prodotto da costruzione sono quelle previste dagli articoli relativi all’applicabilità, alla transizione e alle disposizioni transitorie del regolamento. Tutto ciò che deriva dall’atto delegato ha carattere relativo anziché definitivo ed è contrassegnato come tale.
- 7 gennaio 2025Il regolamento modificato entra in vigore
Il regolamento (UE) 2024/3110 del 27 novembre 2024 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2024. Una prima parte entra in vigore immediatamente, tra cui le definizioni, le norme di standardizzazione e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X (art. 96).
- 8 gennaio 2026Il nuovo regolamento entra in vigore
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere da tale data, ad eccezione di una serie di disposizioni specificatamente elencate che rimangono in vigore fino all’8 gennaio 2040 (art. 94). A partire da tale data, la dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà coprire gli aspetti ambientali essenziali di cui all’allegato II, lettere da a) a d) (art. 15, comma 3, lett. a).
- 20 luglio 2026Il registro dei passaporti dell’UE è operativo
Il registro centrale istituito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile è operativo ed è disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778. Il suo ambito di applicazione menziona già i prodotti da costruzione che rientrano nell’articolo 76 di tale regolamento; il registro, pertanto, precede il sistema edilizio.
- 8 dicembre 2026Gli Stati membri comunicano le proprie sanzioni
Entro tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni e le misure per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; la loro entità è stabilita a livello nazionale (art. 92).
- 8 gennaio 2027Si applicano le sanzioni
Entra in vigore l’articolo 92 (art. 96). A livello dell’Unione non è l’importo a essere uniforme, bensì la conseguenza, poiché la vigilanza del mercato può impedire la messa a disposizione di un prodotto.
- Previsione per il secondo trimestre del 2027Si attende l'atto delegato relativo al passaporto
Il calendario della Commissione relativo al «passaporto del prodotto» prevede che l’atto delegato relativo ai prodotti da costruzione venga adottato nel corso di questo trimestre e definisce tale calendario come indicativo. Il regolamento stesso non fissa alcuna data: l’articolo 75, paragrafo 1, si limita a stabilire che la Commissione lo adotti.
- Sei mesi dopo l’atto giuridicoIl sistema deve essere operativo
Sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato, il sistema del «passaporto edilizio» dovrà essere pienamente operativo e soddisfare i propri obiettivi, comprese le funzioni di cui all’articolo 76 (articolo 80, paragrafo 1). I fabbricanti possono avvalersene volontariamente già prima di tale data.
- Diciotto mesi dopo l’atto giuridicoL'obbligo del produttore si applica
Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso atto normativo, i produttori mettono a disposizione il pass tramite il sistema «Bau-Pass», unitamente al supporto dati di cui all’art. 18, cpv. 2, lett. g (art. 22, cpv. 7; art. 80, cpv. 1). Questo è l’unico caso in cui il passaporto è obbligatorio.
- 9 gennaio 2030Vengono illustrate ulteriori caratteristiche ambientali
Le lettere da e) a m) dell’allegato II si aggiungono alla dichiarazione di prestazione e di conformità, mentre le lettere da n) a s) entreranno in vigore il 9 gennaio 2032 (art. 15, comma 3). Fino a quel momento, la dichiarazione coprirà l’intero profilo ambientale, dagli impatti sul cambiamento climatico alle conseguenze dell’uso del suolo.
- 8 gennaio 2040Il vecchio regolamento viene definitivamente abrogato
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che saranno ancora in vigore nel 2026 saranno abrogate (art. 94). Fino a quel momento coesisteranno due sistemi normativi; pertanto, la documentazione relativa a un prodotto potrà presentare un aspetto non uniforme per anni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità.
Fonti
I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.
| Documento | Scopo |
|---|---|
| Regolamento (UE) 2024/3110 | Testo del regolamento: Capitolo X, articoli da 75 a 80, relativi al passaporto; articoli da 13 a 15 e allegato V relativi alla dichiarazione; articolo 22 relativo al fabbricante; allegato II relativo alle caratteristiche ambientali. |
| Regolamento (UE) n. 305/2011 | Il regolamento precedente, abrogato a partire dall’8 gennaio 2026, ad eccezione di una serie di disposizioni specificatamente elencate, che rimarranno in vigore fino all’8 gennaio 2040. |
| Primo piano di lavoro CPR per il periodo 2026-2029 | La comunicazione che organizza il lavoro di normazione e indica, di conseguenza, quando la Sua famiglia di prodotti dovrebbe ricevere una specifica tecnica armonizzata. |
| Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Il quadro di riferimento su cui deve basarsi il sistema di costruzione. I suoi articoli 12 e 13, relativi agli identificativi e al registro, si applicano salvo diversa disposizione dell’atto legislativo in materia di edilizia; il suo articolo 14, relativo al portale web, si applica in ogni caso. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 | Come funziona il registro centrale. Il suo ambito di applicazione menziona già i prodotti da costruzione che rientrano nell’articolo 76. |
| Pagina DPP della Commissione europea | Il calendario ufficiale, che include il secondo trimestre del 2027 come data indicativa per i prodotti da costruzione, e il luogo in cui viene comunicata per primo un’eventuale modifica delle scadenze. |
| Pagina della Commissione europea dedicata al regolamento sui prodotti da costruzione | La panoramica della Commissione sul regolamento rivisto e sugli atti giuridici in fase di elaborazione. |
Ecco come prepararsi
Sei passaggi nell’ordine in cui si rivelano efficaci. Nessuno di essi dipende dall’atto delegato, ed è proprio per questo che ora vale la pena attuarli.
- Concentrarsi sulla dichiarazione, non sul passaporto: la dichiarazione di prestazione e di conformità costituisce il primo punto del passaporto ed è comunque obbligatoria. Redigerla correttamente, secondo il modello dell’allegato V e con le caratteristiche dell’allegato II, rappresenta la parte più consistente della preparazione.
- Predisporre il calcolo ambientale: Le lettere da a) a d) dell’Allegato II sono in vigore da gennaio 2026 e gli aggiornamenti software della Commissione diventano vincolanti un anno dopo la loro pubblicazione. Segni la data sul calendario, poiché una dichiarazione calcolata sulla base di una versione obsoleta non è più valida.
- Rendere pubblici il codice del tipo di prodotto e il numero di lotto: l’art. 22, comma 5, richiede un codice identificativo specifico del produttore per il tipo di prodotto, comprensivo di numero di lotto o di serie. La maggior parte dei sistemi di produzione non ha mai dovuto pubblicare tali dati al di fuori dello stabilimento, e questo rappresenta il vero lavoro di integrazione.
- Definire il livello per ciascuna famiglia di prodotti: cemento, calcestruzzo e aggregati variano da una fornitura all’altra; pertanto, un certificato fissato in base al tipo di prodotto non è di per sé sufficiente. Decidete ora quali famiglie pubblicare per ciascun lotto.
- Progetto pilota con una manciata di tipi di prodotto: registratevi gratuitamente, iniziate con il modello di importazione dei prodotti da costruzione e create alcuni tipi reali con le relative descrizioni e i parametri ambientali. I campi non ancora definiti dal regolamento rimangono vuoti, senza ostacolare in alcun modo il processo.
- Poni ai fornitori le domande di cui all’art. 75, comma 2: i livelli di accesso, i diritti di aggiornamento, la salvaguardia in caso di insolvenza e l’orizzonte temporale di venticinque anni sono i quattro punti su cui il testo normativo dovrà pronunciarsi. La nostra checklist per i fornitori li trasforma in domande che potrete porre per iscritto.
Preparare i dati prima dell'entrata in vigore dell'atto legislativo
Iniziate gratuitamente e inserite un tipo di prodotto con la relativa descrizione e le caratteristiche ambientali in campi strutturati: gli stessi campi che saranno richiesti dal pass.