Il settore edile vive in un mondo a sé stante per quanto riguarda l’identificazione dei prodotti. Una Ford Fiesta ha un numero di telaio (FIN), una confezione di ibuprofene ha un codice PZN, una bottiglia di olio d’oliva ha un codice GTIN. Un sacco di cemento Portland? Un numero di lotto che l’operaio scrive sul sacco con un pennarello indelebile.
Quando il DPP verrà introdotto su larga scala, il settore edile si troverà di fronte a una questione specifica: come si identificano in modo univoco e permanente prodotti che tradizionalmente non venivano identificati singolarmente?
Perché i GTIN non funzionano nel settore edile
Il GTIN (Global Trade Item Number) è un codice di identificazione commerciale. Indica un articolo così come viene commercializzato. Nel caso dei prodotti da costruzione, ciò non funziona sotto diversi aspetti:
- I materiali sfusi come cemento, sabbia e ghiaia vengono consegnati in tonnellate su camion. Non si tratta di un «articolo» individuale .
- I prodotti su misura, come le travi in acciaio, vengono realizzati secondo le specifiche del cliente. Ogni trave tende ad essere unica.
- I prodotti basati su lotti, come la malta o il calcestruzzo, presentano caratteristiche diverse per ogni lotto (produzione giornaliera).
- I componenti di sistema, come finestre o porte, sono configurabili: ogni ordine è diverso.
Non esiste un unico GTIN per ogni prodotto, poiché il concetto di «prodotto» nel settore edile è più sfuggente.
La soluzione: l’identificazione basata su lotti e numeri di serie
L’UE ne ha preso atto. Nel nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110, in vigore dal 7 gennaio 2025 e applicabile dall’8 gennaio 2026, è previsto un apposito «Construction Products Passport» (CPP). La sua identificazione si basa su:
- Tipo di prodotto (identificatore di base - ad esempio il numero DoP tratto dalla Dichiarazione di prestazione)
- Numero di lotto o data di produzione (variabile)
- Numero di serie opzionale per i singoli pezzi
Ciò è in linea con la logica GS1. GS1 offre gli Application Identifier:
-
01- GTIN (ove presente) -
10- Numero di lotto (BATCH/LOT) -
11- data di produzione -
21- numero di serie -
8004- GIAI (Global Individual Asset Identifier) laddove non sia presente un GTIN
Un GS1 Digital Link come:
https://id.example.com/01/04012345678901/10/2026-W14-A
identifica un tipo di prodotto 04012345678901 appartenente al lotto 2026-W14-A. Per il settore edile, questa è la combinazione valida.
CPR vs. ESPR: due atti normativi, un unico passaporto?
Qui la questione si complica. La revisione della CPR dispone di un proprio quadro normativo relativo al «passaporto». Anche l’ESPR dispone di un quadro normativo. Entrambi fanno riferimento l’uno all’altro, ma le specifiche tecniche non sono identiche.
Un produttore di tegole in cemento è soggetto a entrambi: alla CPR per le caratteristiche dei prodotti da costruzione, all’ESPR per gli aspetti ambientali quali la riciclabilità.
In pratica ciò significa: due livelli di dati, entrambi reperibili sotto lo stesso ID prodotto. Il Common Data Model sottostante è ancora in fase di discussione. Il gruppo di lavoro dell’UE (CEN/CENELEC JTC 24) sta lavorando per proporre una struttura comune entro la fine del 2026.
Una scelta realistica: i produttori che iniziano ora dovrebbero optare per una struttura dei dati che supporti l’espandibilità. Un formato rigido basato esclusivamente sull’ESPR dovrà essere adeguato in seguito. Un formato conforme al CPP offre una copertura più ampia.
Cosa prevede esattamente il CPP
La CPR definisce una struttura espandibile. L’art. 76, comma 2, elenca gli elementi che devono figurare in un passaporto edilizio:
- Identificazione del produttore e identificativi univoci
- Tipo e variante del prodotto
- Dichiarazione di prestazione e di conformità ai sensi dell’art. 15
- Caratteristiche ambientali essenziali ai sensi dell’Allegato II, illustrate nell’ambito del ciclo di vita
- Istruzioni per l’uso, l’installazione e la manutenzione
- Se necessario: scheda di sicurezza
- Indicazioni relative alla demolizione e al riciclaggio - novità rispetto alla precedente CPR
Non è obbligatoria la presenza di un EPD secondo la norma EN 15804. Il testo operativo fa riferimento alle caratteristiche ambientali dell’Allegato II, calcolate con un software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione (art. 15, comma 2); la norma EN 15804 compare solo nei considerando, in qualità di fonte dei fattori di caratterizzazione per tale software. Chi è già in possesso di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) copre, con i dati su cui essa si basa, la maggior parte dei requisiti dell’Allegato II.
Piano d’azione realistico per i produttori
Nel regolamento non è indicata una data precisa. L’art. 75, comma 1, impone alla Commissione di istituire il sistema di certificati mediante atto delegato, senza tuttavia indicare alcun termine. Non appena tale atto entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 80, comma 1, decorreranno due scadenze:
- sei mesi per rendere il sistema di certificati pienamente operativo
- diciotto mesi per l’adempimento dell’obbligo a carico dei produttori di cui all’articolo 22, comma 7
Il calendario indicativo della Commissione fissa l’atto giuridico indicativamente nel secondo trimestre del 2027, e da ciò deriva la stima diffusa che indica la fine del 2028 o del 2029.
Si tratta di un calcolo basato su una data indicativa, non di una legge.
Dal punto di vista della produzione, ciò significa, in questo ordine:
- Verificare quali dei propri prodotti rientrino in una specifica tecnica armonizzata, poiché da ciò dipendono gli obblighi di cui all’articolo 20
- Raccogliere le caratteristiche ambientali dell’Allegato II, che dall’8 gennaio 2026 saranno comunque inserite nella dichiarazione di prestazione e di conformità
- Consolidare la raccolta dei dati, idealmente in una piattaforma in grado di gestire sia il «passaporto edilizio» che il «passaporto ESPR»
- Avviare un progetto pilota su una prima famiglia di prodotti, parallelamente alla dichiarazione
Aspetti pratici: cosa succede se il vostro prodotto non rientra in alcuno standard?
Esistono prodotti da costruzione che non rientrano in nessuna categoria. Scale in acciaio realizzate su misura, elementi in vetro speciali su ordinazione, calcestruzzo con aggregati speciali per opere speciali. In questo caso sono possibili due approcci pragmatici:
- Passaporto di progetto: l’intera fornitura per un progetto edilizio viene trattata come un unico passaporto. Non ogni singolo elemento strutturale riceve un proprio codice QR. Funziona se l’installatore documenta l’intero progetto.
- ID di lotto inciso al laser: ogni prodotto fisico reca un ID permanente (inciso al laser o inciso chimicamente). Il «Passport-Resolver» associa l’ID ai dati del lotto.
La scelta dell’approccio corretto dipende dallo scenario di riutilizzo. Per gli impianti di riciclaggio nel 2065, l’opzione 2 risulterà più rilevante: l’infrastruttura per i «passaporti di progetto» difficilmente sarà ancora operativa.
Tutto ciò che il regolamento richiede ai produttori di prodotti da costruzione, con tempistiche, ruoli, dati obbligatori e fonti ufficiali, è riportato nella nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione.
Domande relative a questo articolo
Abbiamo davvero bisogno di un GTIN?
No. L’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/3110 richiede un codice identificativo univoco specifico del produttore per il tipo di prodotto, nonché un numero di lotto o di serie, ove presente, e il pass si basa sugli identificativi univoci di cui all’articolo 79. Non si fa menzione in alcun punto di un GTIN. Se ne possiede uno, Transpareo lo trasforma in un GS1 Digital Link, che può essere decodificato anche da altri sistemi; se non ne possiede uno, il Pass riporta un identificativo univoco Transpareo e il codice QR rimanda comunque al Pass.
A partire da quando il certificato edilizio è effettivamente obbligatorio?
Nel regolamento non è indicata alcuna data. L’art. 75, comma 1, impone alla Commissione di istituire il sistema di passaporti mediante atto delegato, senza tuttavia specificare alcun termine a tal fine. Non appena tale atto entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, scatteranno due scadenze: sei mesi per rendere il sistema pienamente operativo e diciotto mesi per l’obbligo a carico dei produttori di cui all’articolo 22, paragrafo 7. Il calendario della Commissione fissa indicativamente l’atto giuridico nel secondo trimestre del 2027; ne consegue che l’obbligo scatterà verso la fine del 2028 o del 2029, se il piano verrà rispettato. Chi oggi indica un mese preciso, formula solo un’ipotesi.
Questo vale per ogni prodotto da costruzione?
Non ancora. L’articolo 20 subordina gli obblighi degli operatori economici ai prodotti che rientrano in una specifica tecnica armonizzata o che recano il marchio CE sulla base di una valutazione tecnica europea, e il nuovo regolamento sostituisce la vecchia famiglia di norme armonizzate, una famiglia alla volta. Per molti prodotti, la risposta sincera oggi è che il pass arriverà quando sarà disponibile la specifica relativa alla vostra famiglia di prodotti.
La nostra composizione varia da lotto a lotto. Cosa indica il codice QR?
A livello di pubblicazione. Proprio a causa di questa variazione, l’art. 22, comma 5, richiede, oltre al codice identificativo del tipo di prodotto, un numero di lotto o di serie. In Transpareo si registrano i dati per tipo di prodotto, per lotto o per singolo articolo; un codice riportato sulla bolla di consegna rimanda quindi alla composizione esatta di quella specifica fornitura e non a una media generica. Solo questo conferisce valore a un audit di smantellamento anche a distanza di decenni.
Dobbiamo redigere una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) secondo la norma EN 15804?
Non si tratta di un obbligo previsto dal regolamento. Il testo operativo fa riferimento alle caratteristiche ambientali essenziali specificate nell’allegato II, fornisce spiegazioni relative al ciclo di vita ed effettua i calcoli utilizzando un software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione (art. 15, comma 2). La norma EN 15804 compare solo nei considerando, come fonte dei fattori di caratterizzazione per tale software, e anche in quel contesto con l’aggiunta «o future norme applicabili». Se disponete già di una EPD, i dati su cui essa si basa corrispondono in gran parte a quelli dell’allegato II; se non ne disponete, il metodo di calcolo della Commissione è quello a cui il regolamento fa effettivamente riferimento.
Il "Baupass" è lo stesso documento previsto dalla direttiva ESPR?
Non identico, ma nemmeno separato, per scelta. L’art. 75, comma 2, lettera a), richiede che il sistema edilizio sia compatibile e interoperabile con il passaporto introdotto dal regolamento (UE) 2024/1781 e si basi su di esso, mentre l’articolo 79 dichiara applicabili le norme ESPR relative agli identificatori univoci, al registro e al portale web, fermo restando che le prime due vengono meno qualora l’atto legislativo in materia di edilizia stabilisca norme più dettagliate o divergenti. Un produttore di tegole in cemento è soggetto a entrambi gli atti normativi e dovrebbe trattarli come un’unica struttura di dati con due prospettive, non come due progetti distinti.
E che dire di un pezzo unico che non rientra in nessuna famiglia di prodotti?
Esistono due metodi efficaci, che si differenziano per ciò che rimane. Un “Project Pass” considera l’intera fornitura di un progetto edilizio come un unico documento; ciò è valido fintantoché l’installatore documenta il progetto. Una marcatura permanente su ogni singolo pezzo, realizzata al laser o mediante incisione, collega quel pezzo ai relativi dati di lotto fintanto che il pezzo stesso esiste. Per un riciclatore nel 2065, il secondo metodo avrà un valore decisamente maggiore, poiché la documentazione del progetto sarà ormai scomparsa da tempo.
I certificati di costruzione saranno inseriti anche nel registro dell’UE?
L’articolo 79 dichiara applicabili le norme ESPR al registro dei passaporti edilizi; l’iscrizione costituisce quindi la stessa procedura prevista in ogni altro ambito e viene effettuata dall’operatore economico stesso. Il registro è operativo dal 20 luglio 2026, disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, e le specifiche della sua interfaccia sono ancora in fase di sviluppo. Un fornitore può preparare gli elementi richiesti per l’iscrizione, ovvero l’identificativo del prodotto, l’identificativo dell’operatore, l’indirizzo del passaporto e l’impronta digitale. Ciò che un fornitore non può fare è effettuare l’iscrizione per suo conto.




