Lista di controllo relativa al passaporto di prodotto per i prodotti da costruzione
La lista di controllo relativa al passaporto di prodotto da costruzione: cosa è attualmente in vigore e quali informazioni conterrà il passaporto. Resta da vedere cosa stabilirà il relativo atto delegato.
Cosa comprende questa lista di controllo
Tipo di lista di controllo. Provisoria: la lista di controllo per i prodotti da costruzione fa seguito a un atto normativo già approvato, la cui attuazione nei dettagli è ancora in sospeso. La aggiorneremo non appena saranno pubblicate nuove informazioni normative.
La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale di prodotto per i prodotti da costruzione, che illustra il calendario, i ruoli, i dati obbligatori e i documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si concentra specificatamente sul passaporto e sugli obblighi che già oggi lo riguardano.
Il regolamento (UE) 2024/3110 ha sostituito il regolamento sui prodotti da costruzione del 2011 e, nel suo capitolo X, ha istituito un passaporto di prodotto per i prodotti da costruzione. Si tratta dell’unico regime relativo al pass in questa serie privo di una data precisa; pertanto, la presente lista di controllo si basa su due aspetti: ciò a cui è già vincolato oggi - e si tratta di molto - e ciò che il pass richiederà non appena sarà disponibile il relativo atto legislativo.
Resta da definire con precisione tale aspetto, poiché costituisce la parte principale del sistema. L'art. 75, comma 1, impone alla Commissione di istituire il sistema del passaporto edilizio mediante un atto delegato, senza fissare alcun termine. Tale atto giuridico dovrà stabilire chi è autorizzato a consultare quali dati e chi è autorizzato a inserirli o aggiornarli, quali requisiti si applicano ai fornitori di servizi, in che modo i pass rimangano validi in caso di insolvenza e se le norme del regolamento sulla progettazione ecocompatibile relative a identificativi, supporti dati, attestati digitali e registri si applichino senza modifiche oppure in forma più dettagliata o divergente (art. 75 cpv. 2 lett. c, d, f, g e h, art. 79). Solo con la sua entrata in vigore inizieranno a decorrere i due termini di cui all'art. 80, comma 1: sei mesi per la messa in funzione del sistema e diciotto mesi per l’obbligo a carico dei produttori. Il calendario della Commissione fissa indicativamente l’entrata in vigore dell’atto normativo nel secondo trimestre del 2027; da qui derivano gli anni 2028 e 2029 spesso citati. Si tratta di una stima basata su una data indicativa.
È già stato definito l'art. 76, cpv. 2, lett. a, che elenca gli elementi che devono figurare in un passaporto edilizio. È proprio questo elenco a rendere utile la checklist in questo momento: ogni punto in essa contenuto corrisponde a un documento o a un record di dati che potete creare già oggi. Gli articoli riportati tra parentesi sono quelli del regolamento.
Questo descrive il Suo prodotto?
Contrassegni quanto applicabile al Suo prodotto. La prima affermazione costituisce il punto cruciale che determina se gli obblighi degli operatori economici Le siano applicabili o meno, ed è quella che più spesso viene trascurata. Gli articoli tra parentesi fanno riferimento al Regolamento (UE) 2024/3110.
- Il prodotto è disciplinato da una specifica tecnica armonizzata oppure reca il marchio CE sulla base di una valutazione tecnica europea: solo in tal caso gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano a Lei (art. 20, comma 1).
- Si tratta di un prodotto da costruzione, ovvero un oggetto fisico sagomato o non sagomato, compresi i prodotti stampati in 3D, oppure un kit di montaggio, immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere edili o in parti di esse (art. 3, n. 1).
- In qualità di suo fabbricante, lo immette sul mercato dell’UE anche se lo produce mediante stampa 3D, poiché in tal caso è soggetto agli stessi obblighi (art. 22, comma 1).
- Se lo immette in commercio in qualità di importatore o distributore a proprio nome o con il proprio marchio, lo modifica in modo tale da comprometterne la conformità, ne dichiara un uso diverso o ne attribuisce caratteristiche diverse da quelle indicate dal fabbricante; oppure se immette in commercio determinati prodotti usati o un prodotto ricondizionato: In ciascuno di questi casi, Lei è considerato giuridicamente il fabbricante (art. 26, commi 1 e 2).
- Se è stato realizzato individualmente o su commissione ai sensi dell'art. 14, oppure è stato prodotto a fini di conservazione dei beni culturali: in tal caso potete rinunciare alla dichiarazione e, in sua assenza, non viene richiesto alcun passaporto (art. 76, comma 4).
Ciò che vale già oggi
Il passaporto non riporta alcuna data, mentre i documenti che vi saranno allegati ne riportano solitamente una. Tutto quanto segue è tratto dal Regolamento (UE) 2024/3110 e costituisce il contenuto che il passaporto conterrà in seguito. Essa si applica a una famiglia di prodotti un anno dopo l’atto di esecuzione che rende vincolanti le relative specifiche tecniche armonizzate, a meno che quest’ultimo non fissi una data successiva; verifichi innanzitutto tale data per la Sua famiglia di prodotti (art. 95, comma 9). Spunti quanto indicato.
- Determinare il tipo di prodotto e far valutare le prestazioni rispetto alle caratteristiche essenziali obbligatorie e a quelle soggette a dichiarazione (art. 22, comma 1).
- Redigere la dichiarazione di prestazioni e di conformità secondo il modello di cui all'allegato V, che riunisce in un unico documento la precedente dichiarazione di prestazioni e la dichiarazione di conformità (art. 13, art. 15, comma 1).
- Illustrare le prestazioni ambientali relative al ciclo di vita per le caratteristiche di cui all'allegato II, calcolate utilizzando la versione più recente del software messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione; gli aggiornamenti diventano vincolanti un anno dopo la loro pubblicazione (art. 15, comma 2).
- A partire dall’8 gennaio 2026, le lettere da a) a d) dell'allegato II; a partire dal 9 gennaio 2030, le lettere da e) a m); e a partire dal 9 gennaio 2032, le lettere da n) a s) (art. 15, comma 3).
- Fornire le informazioni previste dal regolamento REACH ai sensi dell’articolo 31 o, se del caso, dell’articolo 33, unitamente alla dichiarazione (art. 15, comma 6).
- Redigere la documentazione tecnica che specifichi la destinazione d’uso dichiarata, le prove relative alle prestazioni e alla conformità, il sistema di cui all'allegato IX e il calcolo ambientale (art. 22, comma 3).
- Apporre il marchio CE, che può essere apposto solo su un prodotto per il quale è stata redatta la dichiarazione, e apporlo anche sulle parti essenziali (art. 17, comma 2; art. 22, comma 2).
- Assegnare al prodotto un codice identificativo univoco, specifico del fabbricante, relativo al tipo di prodotto e, se disponibile, un numero di lotto o di serie, che sia visibile e leggibile per gli utenti (art. 22, comma 5).
- Si deve contrassegnare un prodotto con la dicitura «Solo per uso professionale» qualora il suo utilizzo richieda competenze specialistiche e si deve esporre tale indicazione prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, anche nelle vendite a distanza (art. 22, comma 5).
- Allegare al prodotto le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza di cui all'allegato IV, nella lingua stabilita dallo Stato membro o, in mancanza di tale indicazione, in una lingua facilmente comprensibile per gli utenti (art. 22, comma 6).
- Conservare a disposizione delle autorità nazionali tutta la documentazione e i dati di cui al presente capitolo per un periodo di dieci anni dalla consegna e presentarli entro dieci giorni dalla richiesta; tale obbligo non si applica alle informazioni disponibili tramite il passaporto (art. 20, comma 4).
- Su richiesta, indicare chi Le ha fornito la merce e a chi Lei l’ha fornita, indicando i dati di contatto nonché i numeri di partita IVA e di iscrizione al registro delle imprese (art. 20, comma 3).
Cosa conterrà il passaporto
L'art. 76, comma 2, lett. a) elenca già il contenuto; pertanto, il passaporto non è tanto un nuovo documento quanto un contenitore per i documenti che Lei produce comunque. Sotto ogni punto è indicato il riferimento alla normativa.
- La dichiarazione di prestazione e di conformità, comprensiva delle informazioni REACH ai sensi dell'art. 15, comma 6, e della documentazione allegata ai sensi dell'allegato V Art. 76, comma 2, lettera a), punto i)
- Le informazioni generali sul prodotto, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato IV Art. 76, comma 2, lettera a), punto ii)
- La documentazione tecnica, comprese le sezioni richieste nell’ambito di una procedura semplificata Art. 76, comma 2, lettera a), punto iii)
- Il marchio, qualora sia stata richiesta un’etichettatura ambientale per la Sua famiglia di prodotti Art. 76, comma 2, lettera a), punto iv)
- Gli identificatori univoci, assegnati secondo le regole di identificazione di cui all'art. 79: quelle del regolamento sulla progettazione ecocompatibile, qualora l’atto giuridico non ne stabilisca di proprie Art. 76, comma 2, lettera a), punto v)
- La documentazione richiesta ai sensi di altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili al prodotto Art. 76, comma 2, lettera a), punto vi
- I supporti dati relativi a parti essenziali per le quali è disponibile un proprio certificato Art. 76, comma 2, lettera a), punto vii)
- Nulla, qualora il prodotto sia esente dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 14 Art. 76, comma 4
Ciò che l’atto delegato deve ancora stabilire
Questa è la parte che nessun fornitore può garantirvi oggi, ed è la parte che occorre leggere prima di firmare un contratto che presupponga una qualsiasi di queste condizioni. L'art. 75, comma 2, elenca ciò che l’atto giuridico deve stabilire; ogni punto riportato di seguito rimane, fino a quel momento, aperto.
- In che modo il sistema si basa sul passaporto previsto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, senza compromettere l’interoperabilità con il Building Information Modelling Art. 75, cpv. 2, lett. a
- Quali funzioni sono necessarie al sistema per attuare e gestire i pass di cui all'art. 76 Art. 75 cpv. 2 lett. b
- Quali soggetti, tra cui operatori economici, clienti, imprese di smantellamento, utenti e autorità, possano avere accesso a quali informazioni, tenendo conto della proprietà intellettuale, delle informazioni commerciali sensibili e della sicurezza delle opere edilizie Art. 75 cpv. 2 lett. c
- Quali soggetti sono autorizzati a inserire o aggiornare i dati e quali dati possono modificare Art. 75 cpv. 2 lett. d
- I dettagli relativi all’aggiornamento del pass di un prodotto esistente Art. 75, comma 2, lettera e)
- Le procedure volte a garantire la disponibilità dei pass dopo un’insolvenza, una liquidazione o la cessazione dell’attività, compreso un sistema di garanzia da parte dei fornitori di servizi Art. 75 cpv. 2 lett. f
- I requisiti per i fornitori di servizi relativi ai passaporti di prodotto e, se necessario, un sistema di certificazione a loro destinato Art. 75 cpv. 2 lett. g
- Se le norme del regolamento sulla progettazione ecocompatibile relative a identificativi, supporti dati, attestati digitali e registri si applichino senza modifiche oppure in forma più dettagliata o diversa Art. 75, comma 2, lett. h, art. 79
- Il periodo di conservazione: il sistema rimane accessibile per venticinque anni dall’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto di quel tipo; l’operatore economico deve tenere a disposizione il passaporto per almeno dieci anni Art. 75 cpv. 2 lett. i
- In che modo le informazioni relative al riutilizzo e al ricondizionamento rimangono disponibili Art. 75, cpv. 2, lett. j
Come deve essere strutturato il passaporto
Gli articoli 77 e 78 definiscono già le caratteristiche del passaporto in quanto sistema, indipendentemente dall’atto delegato. Si tratta delle domande che già oggi vengono poste a ogni fornitore, poiché un sistema che non sia in grado di soddisfare tali requisiti non sarà conforme in futuro.
- Associato a uno o più supporti dati dotati di un codice identificativo univoco e permanente del tipo di prodotto Art. 77 cpv. 1 lett. a
- Accessibile tramite il supporto dati che accompagna la marcatura CE Art. 77, comma 1, lettera b), art. 18, comma 2, lettera g)
- In base al tipo di prodotto e al relativo codice identificativo univoco, accessibile gratuitamente a operatori economici, clienti, utenti e autorità Art. 76, comma 2, lettere d) ed e)
- Basati su standard aperti, leggibili da sistemi automatici, strutturati, ricercabili e trasferibili senza vincoli legati al fornitore, con una limitata eccezione tecnica per i documenti allegati alla dichiarazione e per la documentazione tecnica Art. 77 cpv. 1 lett. d
- Classificato in base ai livelli di accesso, con tutela dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale Art. 76 cpv. 2 lett. f, art. 78 lett. f e g
- Completamente interoperabile con altri passaporti dal punto di vista tecnico, semantico e organizzativo Art. 78 lett. a
- Disponibile in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione, tramite il sistema di garanzia che l’atto giuridico richiederà Art. 78, lett. e
- Conservati e trattati da soggetti o fornitori di servizi che non sono autorizzati a vendere o riutilizzare i dati al di fuori dell’ambito del servizio, a meno che l’operatore economico che immette il prodotto sul mercato non abbia espressamente acconsentito a ciò Art. 78 lett. d
- Autentico, affidabile e integro, progettato e gestito in modo tale da garantire un elevato livello di sicurezza e riservatezza e da prevenire le frodi Art. 78, lett. h e i
- Senza i dati personali dell’utente finale e senza il suo esplicito consenso Art. 77, comma 1, lettera e)
Da scaricare
La lista di controllo per i prodotti da costruzione da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.
Termini
Le date rilevanti per un prodotto da costruzione sono quelle previste dagli articoli relativi all’applicabilità, alla transizione e alle disposizioni transitorie del regolamento. Tutto ciò che riguarda l’atto delegato ha efficacia a partire da tale atto ed è contrassegnato come tale.
- 7 gennaio 2025Il regolamento modificato entra in vigore
Il regolamento (UE) 2024/3110 del 27 novembre 2024 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2024. Una prima parte entra in vigore immediatamente, tra cui le definizioni, le norme di standardizzazione e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X (art. 96).
- 8 gennaio 2026Il nuovo regolamento entra in vigore
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a partire da tale data, ad eccezione di una serie di disposizioni specificatamente elencate che rimangono in vigore fino all’8 gennaio 2040 (art. 94). A partire da tale data, la dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà coprire le caratteristiche ambientali essenziali di cui all'allegato II, lettere da a) a d) (art. 15, comma 3, lett. a).
- 20 luglio 2026Il registro dei passaporti dell’UE è operativo
Il registro centrale istituito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile è operativo; il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, che ne disciplina il funzionamento, è in vigore dal 6 agosto 2026. Il suo ambito di applicazione (art. 1, comma 1, lett. c) menziona già i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell'art. 76 del presente regolamento; il registro è quindi antecedente al sistema di costruzione.
- 8 dicembre 2026Gli Stati membri comunicano le proprie sanzioni
Entro tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni e le misure adottate per la loro attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; la loro entità è stabilita a livello nazionale (art. 92).
- 8 gennaio 2027Si applicano le sanzioni
Entra in vigore l'articolo 92 (art. 96). Gli importi rimangono nazionali; ne consegue tuttavia un’uniformità a livello dell’Unione, poiché la vigilanza sul mercato può impedire la messa a disposizione di un prodotto.
- Previsione per il secondo trimestre del 2027Si attende l'atto delegato relativo al passaporto
Il calendario della Commissione relativo al «passaporto di prodotto» prevede che l’atto delegato sui prodotti da costruzione venga adottato nel corso di questo trimestre e definisce tale calendario come indicativo. Il regolamento stesso non fissa alcuna data: l'articolo 75, paragrafo 1, si limita a stabilire che la Commissione lo adotti.
- Sei mesi dopo l’atto giuridicoIl sistema deve essere operativo
Sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato, il sistema del «passaporto edilizio» dovrà essere pienamente operativo e soddisfare i propri obiettivi, comprese le funzioni di cui all'articolo 76 (articolo 80, paragrafo 1). I fabbricanti possono avvalersene volontariamente già prima di tale data.
- Diciotto mesi dopo l’atto giuridicoL'obbligo del produttore si applica
Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore dello stesso atto normativo, i produttori mettono a disposizione il pass tramite il sistema «Bau-Pass», unitamente al supporto dati di cui all'art. 18, cpv. 2, lett. g (art. 22, cpv. 7; art. 80, cpv. 1). Questo è l’unico caso in cui il passaporto è obbligatorio.
- 9 gennaio 2030Vengono illustrate ulteriori caratteristiche ambientali
Le lettere da e a m dell'allegato II si aggiungono alla dichiarazione di prestazione e di conformità; le lettere da n a s seguiranno il 9 gennaio 2032 (art. 15, comma 3). Fino a tale data, la dichiarazione copre l’intero profilo ambientale, dagli impatti sul cambiamento climatico alle conseguenze dell’uso del suolo.
- 8 gennaio 2040Il vecchio regolamento viene definitivamente abrogato
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che saranno ancora in vigore nel 2026 saranno abrogate (art. 94). Fino a quel momento coesisteranno due sistemi normativi; pertanto, la documentazione relativa a un prodotto potrà presentare un aspetto non uniforme per anni, senza che ciò costituisca una violazione da parte di alcuno.
Fonti
I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.
| Documento | Scopo |
|---|---|
| Regolamento (UE) 2024/3110 | Testo del regolamento: Capitolo X relativo al passaporto, articoli 13 e 15, paragrafo 1, e allegato V relativo alla dichiarazione , articolo 22 relativo al fabbricante, allegato II relativo alle caratteristiche ambientali. |
| Regolamento (UE) n. 305/2011 | Il regolamento precedente, abrogato a partire dall’8 gennaio 2026, ad eccezione di una serie di disposizioni specificatamente elencate, che rimarranno in vigore fino all’8 gennaio 2040. |
| Primo piano di lavoro CPR per il periodo 2026-2029 | La comunicazione che organizza il lavoro di normazione e indica, di conseguenza, quando la Sua famiglia di prodotti dovrebbe ricevere una specifica tecnica armonizzata. |
| Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Il quadro di riferimento su cui deve basarsi il sistema di costruzione. Il suo articolo 12 relativo agli identificativi e il suo articolo 13 relativo al registro si applicano salvo diversa disposizione dell’atto legislativo in materia di edilizia; il suo articolo 14 relativo al portale web si applica in ogni caso (art. 79). |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 | Come funziona il registro centrale. Il suo ambito di applicazione (art. 1, par. 1, lett. c) menziona già i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell'art. 76. |
| Pagina DPP della Commissione europea | Il calendario ufficiale, che include il secondo trimestre del 2027 come data indicativa per i prodotti da costruzione, e il luogo in cui viene comunicata per primo un’eventuale modifica delle scadenze. |
| Pagina della Commissione europea dedicata al regolamento sui prodotti da costruzione | La panoramica della Commissione sul regolamento rivisto e sugli atti giuridici in fase di elaborazione. |
Ecco come prepararsi
Sei passaggi nell’ordine in cui si rivelano efficaci. Nessuno di essi dipende dall’atto delegato, ed è proprio per questo che ora vale la pena attuarli.
- Si inizi dalla dichiarazione: la dichiarazione di prestazione e di conformità costituisce il primo punto del passaporto ed è comunque obbligatoria. Redigerla correttamente, secondo il modello dell'allegato V e con le caratteristiche indicate nell'allegato II, rappresenta la parte più consistente della preparazione.
- Configurare il calcolo ambientale: le lettere da a) a d) dell'allegato II entrano in vigore a partire da gennaio 2026 (art. 15, comma 3), mentre gli aggiornamenti del software da parte della Commissione diventano vincolanti un anno dopo la loro pubblicazione (art. 15, comma 2). Segni la data sul calendario, poiché una dichiarazione calcolata sulla base di una versione obsoleta non è più valida.
- Rendere pubblici il codice del tipo di prodotto e il numero di lotto: l'art. 22, comma 5, richiede un codice identificativo specifico del produttore relativo al tipo di prodotto, comprensivo del numero di lotto o di serie. La maggior parte dei sistemi di produzione non ha mai dovuto rendere pubblici tali dati al di fuori dello stabilimento, e questo rappresenta il vero e proprio lavoro di integrazione.
- Definire il livello per ciascuna famiglia di prodotti: cemento, calcestruzzo e aggregati variano da una fornitura all’altra; pertanto, un certificato fissato in base al tipo di prodotto non è di per sé sufficiente. Decidete ora quali famiglie pubblicare per ciascun lotto.
- Progetto pilota con una manciata di tipi di prodotto: registratevi gratuitamente, iniziate con il modello di importazione dei prodotti da costruzione e create alcuni tipi reali con le relative descrizioni e i parametri ambientali. I campi non ancora definiti dal regolamento rimangono vuoti, senza ostacolare in alcun modo il processo.
- Porre domande ai fornitori in merito alle questioni ancora aperte: i livelli di accesso, i diritti di aggiornamento, la salvaguardia in caso di insolvenza e l’orizzonte temporale di venticinque anni sono i quattro punti su cui si pronuncerà l’atto legislativo (art. 75, comma 2). La nostra lista di controllo per i fornitori trasforma questi aspetti in domande che potrete porre per iscritto.
Preparare i dati prima dell'entrata in vigore dell'atto legislativo
Iniziate gratuitamente e inserite un tipo di prodotto con la relativa descrizione e le caratteristiche ambientali in campi strutturati: gli stessi campi che saranno richiesti dal pass.