Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. La presente lista segue il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente, non una previsione.

La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti chimici, che copre i regolamenti REACH e CLP nonché gli obblighi relativi al passaporto per l’intero settore; questa pagina si limita ai detergenti e ai tensioattivi destinati agli utenti finali.

Il regolamento (UE) n. 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi sostituisce il regolamento (CE) n. 648/2004 e introduce per il settore il primo obbligo rigoroso di conformità previsto dalla normativa UE in materia di sostanze chimiche. La presente lista di controllo riassume ciò che è richiesto a voi qualora immettiate sul mercato dell’UE un detergente o un tensioattivo destinato agli utenti finali: chi è soggetto all’obbligo, cosa deve contenere il passaporto, come deve essere strutturato, quali informazioni devono essere inserite nel registro UE, le scadenze riportate in una tabella cronologica e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti». L’elenco completo è disponibile anche in formato PDF scaricabile qui sotto.

Il contenuto costituisce diritto vigente. L’allegato VI, parte A, lo elenca punto per punto ed è direttamente applicabile a partire dal 23 settembre 2029; pertanto, tale elenco non costituisce una previsione. Non è stata ancora definita la struttura tecnica che lo circonda: l’atto di esecuzione di cui all’articolo 21, paragrafo 10, che definisce i supporti dati, il layout, le norme, i diritti di accesso e i diritti di aggiornamento, non è stato ancora adottato, e lo stesso allegato VI può essere modificato mediante atto delegato (art. 30, paragrafi 1 e 2). Preparino ora i dati e mantengano il formato aperto.

Gli articoli riportati tra parentesi sono quelli del regolamento.

Il Suo prodotto è soggetto all’obbligo di passaporto?

Contrassegni con una crocetta quanto si applica al Suo prodotto. Le prime due affermazioni riguardano la verifica del campo di applicazione; le restanti si applicano alle imprese che non si considerano produttrici. Gli articoli tra parentesi fanno riferimento al Regolamento (UE) n. 2026/405.

  • Il prodotto è un detergente: una sostanza, una miscela, microrganismi o una combinazione di questi, destinata alla pulizia, ammollo, risciacquo o sbiancamento di tessuti, stoviglie o superfici, per modificare la consistenza o l’odore dei tessuti oppure per coadiuvare il processo di pulizia in combinazione con un detersivo per bucato o per stoviglie (art. 2, n. 1).
  • Oppure si tratta di un tensioattivo destinato agli utenti finali, ovvero un tensioattivo immesso sul mercato a favore di operatori professionali o consumatori (art. 2, n. 12). Un tensioattivo che vendete a un altro formulatore non rientra in questa categoria e non necessita di autorizzazione.
  • Lo immette in commercio nell’UE a partire dal 23 settembre 2029, in qualità di produttore, importatore o distributore che lo vende con il proprio nome o con il proprio marchio (art. 8, par. 2; art. 13, lett. a).
  • Modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poter comprometterne la conformità, oppure mette a disposizione degli utenti finali un tensioattivo che non è destinato a tali utenti: in entrambi i casi, Lei è considerato giuridicamente un produttore (art. 13, lett. b e c).
  • Si tratta di un detergente per uso industriale e commerciale, immesso sul mercato esclusivamente per l’impiego al di fuori dell’ambito domestico da parte di personale specializzato (art. 2 n. 5): È comunque necessario un passaporto, ma l’elenco degli ingredienti non è richiesto, purché una scheda di sicurezza REACH fornisca le informazioni equivalenti (allegato VI, parte A).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2026/405 richiede a chi immette sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato agli utenti finali, nell’ordine in cui si presentano. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il proprio articolo e le scadenze riportate più in basso indicano a partire da quando esso entra in vigore.

  • Redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato IV e attuare la procedura di valutazione della conformità ivi prevista prima di procedere con qualsiasi altra operazione (art. 8, comma 2).
  • Creare il passaporto digitale del prodotto per il modello prima che il prodotto sia immesso sul mercato (art. 8, comma 2, lett. a; art. 21, comma 1).
  • Fornire il supporto dati: fisicamente sull’etichetta, sull’imballaggio o, nel caso di merce sfusa, sui documenti di accompagnamento; il supporto deve essere indelebile, posizionato in modo tale da consentire l’elaborazione automatica da parte dei dispositivi e, qualora la vendita avvenga tramite ricarica, deve essere presente presso la stazione di ricarica (art. 21, comma 4).
  • Accanto al supporto dati, apporre la dicitura «Si prega di scansionare per informazioni più complete sul prodotto» o una simile e renderla visibile all’acquirente prima dell’acquisto, anche nella vendita a distanza (art. 21, comma 4, lett. e ed f).
  • Inserire nel registro dell’UE un riferimento al pass prima che il prodotto sia immesso sul mercato (art. 8, comma 2, lett. c, art. 24, comma 1).
  • Mantenere il pass corretto, completo e aggiornato e metterlo a disposizione nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro di destinazione (art. 21, comma 2, lett. d ed e).
  • Conservare la documentazione tecnica e il passaporto per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato (art. 8, comma 3).
  • Disporre di una copia di sicurezza del passaporto tramite un fornitore di servizi per i passaporti digitali dei prodotti (art. 21, comma 12, lett. c).
  • Utilizzare un unico supporto dati e un unico passaporto, laddove anche altre norme dell’Unione ne richiedano uno, anziché aggiungere un secondo codice a quello iniziale (art. 21, commi 5 e 6).
  • Fornire ai rivenditori e alle piattaforme di vendita online una copia digitale del supporto dati o l’identificativo univoco del prodotto, a titolo gratuito ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (art. 21, comma 12, lettere a) e b)).
  • Trasmettere la scheda tecnica degli ingredienti agli organismi designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CLP e aggiornarla qualora la formulazione non corrisponda più a quanto ivi riportato (art. 8, comma 6). Tale scheda rimane riservata e non costituisce il passaporto (art. 16).
  • Etichettare il prodotto con le indicazioni di cui all’allegato V, parte A, e, per i detersivi per bucato, i detersivi per stoviglie e i detergenti per superfici destinati ai consumatori, con le indicazioni di dosaggio di cui alla parte B, in un linguaggio facilmente comprensibile per gli utenti finali (art. 17).
  • Stabilire quali informazioni possano essere gestite esclusivamente in formato digitale e quali debbano rimanere in formato cartaceo: l’elemento di tracciabilità, i recapiti del produttore e il nome del prodotto devono figurare sulla confezione (art. 18, comma 2).

Cosa deve contenere il passaporto

L’Allegato VI, Parte A, costituisce l’indice dei contenuti ed è sufficientemente breve da poter essere verificato in un pomeriggio a confronto con una formulazione. Esso ha efficacia immediata a partire dal 23 settembre 2029; i punti che prevedono una condizione lo indicano chiaramente, mentre la Parte B è l’unica sezione interamente facoltativa. Sotto ogni punto è indicato il riferimento all’allegato.

  • Denominazione commerciale, codice identificativo univoco del prodotto e un’immagine a colori della confezione o dell’etichetta, sufficientemente chiara da consentire il riconoscimento del modello Allegato VI, parte A, lettera a)
  • Nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono del fabbricante e, se del caso, dell’importatore o del rappresentante autorizzato, nonché l’identificativo univoco del fabbricante Allegato VI, parte A, lettera b)
  • Il fornitore di servizi per i passaporti digitali dei prodotti che conserva la copia di sicurezza Allegato VI, parte A, lettera c)
  • L’identificazione del prodotto che ne consente la tracciabilità Allegato VI, parte A, lettera d)
  • L’indicazione che il passaporto è rilasciato sotto la sola responsabilità del fabbricante Allegato VI, parte A, lettera e)
  • I codici merceologici con cui il prodotto è classificato al momento della compilazione del passaporto, se del caso Allegato VI, parte A, lettera f)
  • La dichiarazione attestante che è stata dimostrata la conformità al regolamento, con riferimento ad altre norme dell’Unione a cui il prodotto è conforme Allegato VI, parte A, lettera g)
  • L’elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente, designate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento CLP, compresi i conservanti trasferiti, qualora questi debbano essere indicati Allegato VI, parte A, lettera h
  • Tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente con la loro classificazione tassonomica, ovvero genere, specie e nome o codice del ceppo Allegato VI, parte A, lettera i)
  • Da indicare su base volontaria, ma comunque utile: le informazioni di etichettatura di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4 Allegato VI, parte B

Come deve essere strutturato il passaporto

Il contenuto rappresenta solo una parte; l’altra è costituita dalle caratteristiche che il pass, in quanto sistema, deve possedere. Queste possono essere integrate in un secondo momento solo a costi elevati e devono quindi essere prese in considerazione nella decisione prima di stabilire le modalità di pubblicazione.

  • Un certificato per ciascun modello, dove per «modello» si intendono le unità con lo stesso produttore, la stessa denominazione commerciale, lo stesso contenuto e lo stesso processo di fabbricazione, identificate da un numero di tipo Art. 21, comma 2, lett. a), art. 2, n. 39
  • In alternativa, a livello di lotto o di singolo articolo, qualora altre disposizioni del diritto dell’Unione richiedano tale livello di dettaglio Art. 21, comma 7
  • Accessibile tramite un supporto dati che rimanda a un identificativo del prodotto univoco e permanente Art. 21, comma 2, lettera h
  • Gratuito per tutti i lettori con diritto di accesso, senza registrazione e senza password per i consumatori e gli altri utenti finali Art. 22, lett. c e d
  • Basato su standard aperti, leggibile da computer, strutturato, ricercabile e trasferibile senza vincoli al fornitore Art. 22, lett. b
  • Piena interoperabilità con i pass richiesti da altre norme dell’Unione Art. 22, lett. a
  • Conservati presso di voi o presso un fornitore di servizi che non sia autorizzato a vendere o riutilizzare i dati al di fuori dell’ambito del servizio prestato Art. 22 lett. e e g
  • Collegati ai pass precedenti, qualora venga creato un nuovo pass per un prodotto che ne possiede già uno esistente Art. 22 lett. f
  • Senza tracciamento delle abitudini di lettura e senza dati personali, salvo previo consenso esplicito Art. 22 lett. h
  • Autentico, affidabile e integro, progettato e gestito in modo tale da evitare frodi Art. 22 lett. i e j
  • Conformi alle norme relative agli identificatori e ai supporti dati previste dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, comprese le relative disposizioni relative al ciclo di vita degli identificatori e ai fornitori di servizi Art. 23

Registro e dogana

Il registro contiene i codici identificativi, non le vostre formulazioni. Si tratta dello stesso registro centrale istituito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile e operativo dal 20 luglio 2026, e la voce inserita nel registro costituisce l’elemento su cui si basa il controllo doganale.

  • Caricare l’identificativo univoco del prodotto e l’identificativo univoco dell’operatore prima che il prodotto sia immesso sul mercato Art. 24, comma 1
  • Tenere presente che, nel caso di merci destinate alla libera circolazione doganale, il codice merceologico deve essere memorizzato separatamente Art. 24, comma 1
  • Conservare l’identificativo univoco di registrazione fornito automaticamente dal registro e non interpretarlo come prova di conformità Art. 24, comma 2
  • Fornire tale codice alle autorità doganali al momento dell’immissione in libera pratica, dove la verifica avviene elettronicamente e automaticamente tramite il registro Art. 25
  • Conservare i dati relativi ai propri prodotti nel pass anziché nel registro, archiviati presso di voi o presso il vostro fornitore di servizi Art. 22 lett. e

Da asporto

Questa lista di controllo in formato PDF

Da stampare, da spuntare in équipe e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le date rilevanti per un detergente o un tensioattivo per gli utenti finali sono quelle previste dagli articoli relativi all’applicabilità e alle disposizioni transitorie del regolamento. L’ultima voce è subordinata a un atto di esecuzione che la Commissione non ha ancora adottato ed è contrassegnata come tale.

  1. 22 marzo 2026
    Il regolamento entra in vigore

    Il regolamento (UE) n. 2026/405 dell’11 febbraio 2026 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2026 (art. 37). Per quanto riguarda i prodotti, non vi sono ancora cambiamenti; ciò che ha inizio in tale data è il trasferimento di competenze alla Commissione, limitato a cinque anni (art. 31, comma 2).

  2. 1° ottobre 2028
    È giunto il momento di adottare gli atti normativi in materia di etichettatura digitale

    Entro tale data, la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i requisiti specifici relativi all’etichettatura digitale dei detergenti, comprese le soluzioni informatiche ammissibili (art. 30, par. 10). Tali atti riguardano anche il passaporto, poiché l’etichetta digitale utilizza lo stesso supporto dati (art. 19 cpv. 1 lett. d).

  3. 23 settembre 2029
    Il regolamento è in vigore e il passaporto è scaduto

    A partire da tale data, il fabbricante deve creare un passaporto digitale del prodotto per ciascun detergente e ciascun tensioattivo destinato agli utenti finali prima di immetterlo sul mercato, mettere a disposizione il supporto dati e inserire un riferimento nel registro dell’UE (art. 8, comma 2; art. 37). Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato con effetto a partire dalla stessa data (art. 35).

    La dogana verifica la registrazione

    L’amministrazione doganale autorizza la libera circolazione di un prodotto solo se il codice di registrazione univoco e il codice merceologico corrispondono a quelli riportati nel registro. La verifica avviene per via elettronica a partire da tale data o dalla data in cui il registro è collegato allo sportello unico doganale, a seconda di quale delle due date sia posteriore (art. 25).

  4. 23 settembre 2030
    La finestra di transizione si chiude

    I prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 ai sensi del regolamento (CE) n. 648/2004 possono continuare ad essere messi a disposizione senza limitazioni. I prodotti immessi sul mercato nei dodici mesi successivi in base alla normativa precedente possono essere messi a disposizione solo fino a tale data (art. 36).

  5. 23 marzo 2032
    Biodegradabilità dei film

    I film e i polimeri contenuti nei film devono soddisfare i requisiti di biodegradabilità di cui all’allegato I, parte B (art. 4, comma 3). Si tratta di una delle due disposizioni escluse dall’entrata in vigore nel 2029.

  6. 23 marzo 2034
    Biodegradabilità di altre sostanze organiche

    Le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente in una percentuale pari ad almeno il 10% in peso della massa totale delle sostanze al netto dell’acqua e che non siano né tensioattivi né pellicole né polimeri contenuti in pellicole devono soddisfare i criteri di cui all’allegato I, parte C, a meno che la parte D non conceda un’eccezione (art. 4, comma 4).

  7. Dieci anni dopo l'immissione sul mercato
    Qual è la validità del passaporto?

    Il pass rimane disponibile per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività dell’operatore economico nell’Unione (art. 21, comma 2, lettera g). Il fabbricante tiene a disposizione la documentazione tecnica e il passaporto per lo stesso periodo (art. 8, comma 3).

  8. Ai sensi dell'atto giuridico
    I requisiti tecnici

    Il supporto dati, la sua struttura e la sua collocazione, le norme applicabili, chi è autorizzato a leggere quale campo e chi è autorizzato a creare o aggiornare un pass provengono tutti da un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 10. Tale atto non è ancora stato emanato e la sua entrata in vigore deve avvenire almeno diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore.

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.

Documento Scopo
Regolamento (UE) 2026/405 Il testo del regolamento: art. 8 relativo agli obblighi dei produttori, artt. 21 e 22 relativi al passaporto, art. 23 relativo ai codici identificativi, art. 24 relativo al registro, allegato VI relativo al contenuto.
Regolamento (CE) n. 648/2004 Il regolamento sostituito, che continua a costituire il riferimento per tutti i prodotti immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029.
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Il quadro normativo, i cui registri, le norme di identificazione e le regole relative ai fornitori di servizi vengono ripresi senza modifiche dal «passaporto dei detergenti».
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 Come funziona il registro centrale: verifica dell’identità, granularità, gestione delle versioni e conservazione.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) Articolo 31 relativo alla scheda di sicurezza, che, nel caso dei detergenti per uso industriale e professionale, sostituisce l’elenco degli ingredienti presente nel pass.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) Articolo 18, paragrafo 3, relativo alla denominazione di una sostanza nell’elenco degli ingredienti; articolo 45 relativo ai soggetti che ricevono la scheda tecnica degli ingredienti.
Pagina dedicata alla chimica della Commissione europea La panoramica della Commissione sul settore, dove vengono pubblicati per primi i nuovi orientamenti e gli atti normativi in fase di elaborazione.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui si susseguono, dalla selezione dell’assortimento fino al primo pass pubblicato.

  1. Innanzitutto, suddividere la gamma di prodotti: stabilisca per ciascun prodotto se si tratta di un detergente, di un tensioattivo destinato agli utenti finali o di un tensioattivo venduto a un altro formulatore. Solo i primi due richiedono un certificato di conformità, e il criterio di distinzione è dato dal Suo elenco clienti, non dalle Sue formulazioni.
  2. Estrarre l’elenco degli ingredienti: l’Allegato VI, lettera h, richiede che ogni sostanza aggiunta intenzionalmente sia indicata secondo la denominazione CLP. L’elenco è già presente nel Suo sistema di formulazione; il vero lavoro consiste nell’estrarlo in formato strutturato anziché come PDF.
  3. Chiarire la questione per l’industria e il commercio: laddove una scheda di sicurezza REACH riporti le informazioni equivalenti, l’elenco degli ingredienti nel pass non è necessario. Documentate la motivazione per ciascun prodotto, poiché le autorità di vigilanza del mercato chiederanno quale approccio abbiate scelto.
  4. Pianificate un unico supporto dati, non tre: l’etichetta digitale e il pass condividono lo stesso supporto dati, sul quale devono figurare anche altre disposizioni del diritto dell’Unione. Stabilite una volta per tutte dove posizionare il codice sulla confezione e presso la stazione di ricarica.
  5. Progetto pilota con una manciata di formulazioni: registratevi gratuitamente, iniziate con il modello di importazione per i prodotti chimici e create alcuni prodotti reali nel pass. I campi non applicabili a un prodotto rimangono vuoti, senza bloccare il pass.
  6. Preparare la registrazione, senza automatizzarla: tenga a portata di mano l’identificativo univoco del prodotto, l’identificativo dell’operatore e l’indirizzo del passaporto. Effettui la registrazione in qualità di operatore che immette il prodotto sul mercato; Transpareo provvederà a preparare quanto richiesto.

Dai semplici segni di spunta alla scheda informativa sui detergenti

Iniziate gratuitamente e create voi stessi la prima scheda per una ricetta: basta impostare una volta sola come campi l’identità, l’elenco degli ingredienti e i livelli di accesso, e il modello di importazione dei dati chimici visualizzerà le colonne corrispondenti.