Lista di controllo relativa al passaporto digitale del prodotto per i giocattoli
Obblighi, contenuto della scheda di conformità, scadenze e fonti per ogni giocattolo immesso sul mercato nell’UE a partire dal 1° agosto 2030 - da spuntare.
Cosa comprende questa lista di controllo
Tipo di lista di controllo. La presente lista segue il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente, non una previsione.
La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei giocattoli, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si limita invece a trattare il passaporto stesso.
Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli sostituisce la direttiva 2009/48/CE e fa del passaporto digitale del prodotto il supporto su cui sono riportate le informazioni che finora figuravano nella dichiarazione di conformità UE in formato cartaceo. La presente lista di controllo riassume i requisiti a cui deve attenersi chi immette un giocattolo sul mercato dell’UE: a chi spetta l’obbligo, cosa deve contenere il passaporto, come deve essere strutturato, quali informazioni devono essere inserite nel registro dell’UE, le scadenze in una cronologia e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti». L’elenco completo è disponibile anche in formato PDF da scaricare qui sotto.
Il contenuto costituisce diritto vigente. L’Allegato VI, Parte I, elenca punto per punto i quattordici elementi di dati, in vigore dal 1° gennaio 2026 e applicabili a partire dal 1° agosto 2030; pertanto, tale elenco non costituisce una previsione. Non è ancora stato definito l’aspetto tecnico: l’atto delegato ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, che stabilisce il supporto dati, il layout, le norme, i diritti di accesso e i diritti di aggiornamento, non è stato ancora adottato, e lo stesso allegato VI può essere modificato mediante atto delegato (art. 49, par. 2). Creino ora i dati e mantengano il formato aperto.
Gli articoli riportati tra parentesi sono quelli del regolamento.
Il Suo prodotto è soggetto all’obbligo di passaporto?
Contrassegni quanto applicabile al Suo prodotto. La prima affermazione riguarda la verifica del campo di applicazione, mentre le altre determinano il ruolo che Lei ricopre. Le voci tra parentesi fanno riferimento al Regolamento (UE) 2025/2509.
- Il prodotto è progettato o destinato esclusivamente, o anche in parte, al gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, in base a quanto un genitore o un responsabile della sorveglianza possa ragionevolmente presumere in considerazione della funzione, delle dimensioni e delle caratteristiche del prodotto (art. 2, comma 1).
- Non figura nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I, che sono completamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento (art. 2, comma 2).
- Lo immette in commercio nell’UE a partire dal 1° agosto 2030, in qualità di fabbricante che lo produce o lo fa progettare e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, n. 3; art. 7, comma 2).
- Lo importano da un paese terzo: l’obbligo di redigere il pass spetta al fabbricante, ma Lei può immettere il giocattolo in commercio solo dopo aver verificato che sia disponibile il pass, che il supporto dati sia apposto e che gli identificativi siano presenti nel registro (art. 9, comma 2).
- Lo immette in commercio con il proprio nome o marchio, oppure modifica in modo sostanziale un giocattolo già immesso in commercio, incidendo sulla sua sicurezza: in entrambi i casi, Lei è considerato giuridicamente il fabbricante (art. 12, commi 1 e 2). In qualità di distributore, dovete invece verificare, prima della messa a disposizione, il supporto dati e l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante (art. 10, comma 2).
I Suoi obblighi
Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2025/2509 richiede a chi immette sul mercato un giocattolo, nell’ordine in cui le vengono presentati. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il proprio articolo e le scadenze riportate più in basso indicano a partire da quando entra in vigore.
- Redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 27, comprendente gli elementi indicati nell’allegato V, e attuare la procedura di valutazione della conformità pertinente prima di procedere con qualsiasi altra azione (art. 7, comma 2).
- Effettuare la valutazione della sicurezza e inserirla nella documentazione tecnica; tale valutazione rimane in vostro possesso e non viene resa pubblica (art. 25, allegato V, n. 2).
- Creare il passaporto digitale del prodotto per il modello del giocattolo prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. a, art. 19, comma 1).
- Apporre fisicamente il supporto dati sul giocattolo o su un’etichetta applicata, oppure sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, in modo chiaramente visibile per l’acquirente prima dell’acquisto, anche in caso di vendita a distanza (art. 19, comma 7).
- Apporre il marchio CE in modo visibile, leggibile e permanente, prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. c, art. 18).
- Caricare l’identificativo univoco del prodotto e l’identificativo univoco dell’operatore nel registro dell’UE prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. d, art. 22, comma 1).
- Mantenere il pass corretto, completo e aggiornato e metterlo a disposizione nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro di destinazione (art. 19, comma 2, lettere d) ed e)).
- Conservare la documentazione tecnica e il pass per dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato del giocattolo (art. 7, comma 3).
- Disporre di una copia di sicurezza del pass tramite un fornitore di servizi per i pass digitali dei prodotti (art. 19, comma 13).
- All’apertura del pass, visualizzare un link alla sezione del portale Safety Gate dedicata alla segnalazione dei giocattoli pericolosi (art. 19, comma 11).
- Fornire ai rivenditori e alle piattaforme di vendita online una copia digitale del supporto dati o l’identificativo univoco del prodotto, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (art. 19, comma 12).
- Attribuire al giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello e indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail sul giocattolo stesso, sulla sua confezione, su un documento di accompagnamento o nel passaporto (art. 7, commi 5 e 6).
- Apporre le avvertenze di cui all’articolo 6 e all’allegato III e allegare al giocattolo le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza, in una lingua facilmente comprensibile per l’acquirente e in modo visibile prima dell’acquisto (art. 6, art. 7, commi 7 e 8).
- Mettere a disposizione canali di comunicazione accessibili al pubblico per la segnalazione di reclami e incidenti, esaminare le segnalazioni ricevute e tenerne un registro interno (art. 7, commi 12 e 13).
Cosa deve contenere il passaporto
L’Allegato VI, Parte I, costituisce l’indice dei contenuti, e in questa sede la Sua attuale dichiarazione di conformità viene trasformata in una serie di campi strutturati. Esso entrerà in vigore il 1° agosto 2030; i punti che prevedono una condizione lo indicano chiaramente, mentre la Parte II costituisce la sezione facoltativa. Sotto ciascun punto è riportato il riferimento all’allegato.
- Il codice identificativo univoco del giocattolo Allegato VI, parte I, lettera a)
- Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del rappresentante autorizzato, nonché l’identificativo univoco dell’operatore Allegato VI, parte I, lettera b)
- Nome e indirizzo dell’operatore economico che svolge i compiti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, con il relativo identificativo univoco dell’operatore Allegato VI, parte I, lettera c)
- L’indicazione che il passaporto è rilasciato sotto la sola responsabilità del fabbricante Allegato VI, parte I, lettera d)
- L’oggetto del passaporto: l’identificazione del giocattolo che ne consenta la tracciabilità, corredata di un’immagine a colori sufficientemente chiara da consentirne il riconoscimento Allegato VI, parte I, lettera e)
- Il codice merceologico con cui il giocattolo è classificato al momento della compilazione del passaporto, se del caso Allegato VI, parte I, lettera f)
- Riferimenti all’intera normativa dell’Unione a cui il giocattolo è conforme Allegato VI, parte I, lettera g)
- Se del caso, l’indicazione che il pass sostituisce la dichiarazione di conformità UE ai sensi degli altri atti giuridici citati Allegato VI, parte I, lettera h)
- Riferimenti alle norme armonizzate applicate o alle specifiche comuni rispetto alle quali viene dichiarata la conformità Allegato VI, parte I, lettera i)
- Nome e numero dell’organismo notificato che ha collaborato, nonché il riferimento al suo certificato, qualora ne sia stato rilasciato uno Allegato VI, parte I, lettera j
- La marcatura CE Allegato VI, parte I, lettera k)
- Le sostanze profumate allergeniche presenti nel giocattolo che devono essere indicate in modo specifico ai sensi della parte B, punto 1, dell’allegato all’allegato II Allegato VI, parte I, lettera l)
- Il canale di comunicazione per i reclami e le segnalazioni di incidenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 12 Allegato VI, parte I, lettera m)
- Il fornitore del servizio relativo ai passaporti digitali dei prodotti, che conserva la copia di sicurezza Allegato VI, parte I, lettera n)
- Da portare con sé su base volontaria, ma comunque utile: informazioni di sicurezza e avvertenze, nonché le istruzioni per l’uso Allegato VI, Parte II
Come deve essere strutturato il passaporto
Il contenuto rappresenta solo una parte; l’altra è costituita dalle caratteristiche che il Pass, in quanto sistema, deve possedere. Queste possono essere integrate in un secondo momento solo a costi elevati e devono quindi essere prese in considerazione nella decisione prima di stabilire le modalità di pubblicazione.
- Un certificato per ciascun modello di giocattolo, dove per «modello» si intendono i giocattoli dello stesso produttore caratterizzati da un design, caratteristiche tecniche, materiali e processi uniformi e identificati da un numero di tipo Art. 19, comma 2, lettera a), art. 3, n. 15
- Oppure a livello di lotto, qualora altre disposizioni del diritto dell’Unione richiedano tale livello di dettaglio Art. 19, comma 9
- Accessibile tramite un supporto dati che conduca a un identificativo del prodotto univoco e permanente Art. 19, comma 2, lett. h
- Gratuito per tutti i lettori con diritto di accesso, senza registrazione e senza password per i consumatori Art. 20, commi 3 e 4
- Basato su standard aperti, leggibile da macchina, strutturato, ricercabile e trasferibile senza vincoli al fornitore Art. 20, comma 2
- Completamente interoperabile con i documenti d’identità previsti da altre norme dell’Unione, con un supporto dati e un documento d’identità Art. 19, commi 8 e 9, art. 20, comma 1
- Conservati presso di voi o presso un fornitore di servizi che non è autorizzato a vendere o riutilizzare i dati al di fuori dell’ambito del servizio prestato Art. 20, commi 5 e 7
- Collegato ai pass precedenti, qualora venga creato un nuovo pass per un giocattolo che ne possiede già uno Art. 20, comma 6
- Senza tracciamento delle abitudini di lettura e senza dati personali, salvo previo consenso esplicito Art. 20, comma 10
- Autentico, affidabile e integro, progettato e gestito in modo da evitare frodi Art. 20, commi 8 e 9
- Conformemente alle norme in materia di identificatori e supporti dati previste dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, comprese le relative disposizioni relative al ciclo di vita degli identificatori e ai fornitori di servizi Art. 21
Registro e dogana
Il registro contiene i codici identificativi, non i dati relativi ai vostri prodotti. Si tratta dello stesso registro centrale istituito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, operativo dal 20 luglio 2026, e la voce inserita nel registro è l’elemento su cui si basa il controllo doganale.
- Caricare l’identificativo univoco del prodotto e l’identificativo univoco dell’operatore prima che il giocattolo sia immesso sul mercato Art. 22, comma 1
- Tenere conto del fatto che, nel caso di giocattoli destinati alla libera circolazione ai fini doganali, il codice merceologico venga memorizzato separatamente Art. 22, comma 1
- Conservare l’identificativo univoco di registrazione fornito automaticamente dal registro e non interpretarlo come prova di conformità Art. 22, comma 2
- Fornire tale codice alle autorità doganali al momento dell’immissione in libera pratica, dove la verifica avviene elettronicamente e automaticamente tramite il registro e si basa sui codici merceologici di cui all’allegato VII Art. 23, commi da 2 a 4 e 6
- Tenere conto del fatto che l’ambito di applicazione è destinato ad ampliarsi: un atto delegato può includere nel registro ulteriori informazioni di cui all’allegato VI e indicazioni relative alla non conformità Art. 49, comma 3
Da asporto
Questa lista di controllo in formato PDF
Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.
Termini
Le date applicabili a un giocattolo, desunte dagli articoli relativi all’applicabilità e alle disposizioni transitorie del regolamento. L’ultima voce è subordinata ad atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato ed è contrassegnata come tale.
- 12 dicembre 2025Il regolamento verrà pubblicato
Il regolamento (UE) 2025/2509 del 26 novembre 2025 relativo alla sicurezza dei giocattoli è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU L, 2025/2509, 12.12.2025). Esso abroga la direttiva 2009/48/CE e unifica le relative trasposizioni nazionali in un unico quadro normativo direttamente applicabile (art. 56).
- 1° gennaio 2026È entrato in vigore e tre capitoli sono già applicabili
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La maggior parte delle disposizioni è sospesa, ma gli articoli da 28 a 44 relativi agli organismi notificati, gli articoli da 49 a 53 relativi ai poteri delegati e di esecuzione e gli articoli 54 e 55 relativi alla riservatezza e alle sanzioni si applicano a partire da tale data (art. 59). Anche la delega di poteri alla Commissione, della durata di cinque anni, ha inizio a partire da tale data (art. 50, comma 2).
- 1° agosto 2029Linee guida della Commissione per i piccoli produttori
Entro tale data, la Commissione metterà a disposizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese delle linee guida su come istituire e gestire un passaporto digitale del prodotto per i giocattoli, elaborate in collaborazione con le autorità nazionali (art. 24). Un anno prima che l’obbligo entri in vigore.
- 1° agosto 2030Il regolamento è in vigore e il passaporto è scaduto
A partire da tale data, un giocattolo potrà essere immesso sul mercato solo se provvisto di un passaporto digitale del prodotto, preventivamente creato, con supporto dati allegato, marcatura CE apposta e identificativi caricati nel registro dell’UE (art. 7, comma 2, art. 19, art. 59). La direttiva 2009/48/CE è abrogata con effetto a partire dalla stessa data (art. 56).
Il patrimonio immobiliare esistente mantiene la propria quota di mercatoGli Stati membri non possono ostacolare la commercializzazione dei giocattoli immessi sul mercato prima di tale data ai sensi della direttiva 2009/48/CE (art. 57, comma 1). Il termine di riferimento è il momento dell’immissione sul mercato, non quello della vendita al consumatore.
- 1° febbraio 2031I vecchi certificati di omologazione stanno per scadere
I certificati di esame CE del tipo ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino a tale data, a meno che non scadano prima (art. 57, comma 3). Chi si avvale di un certificato rilasciato in base al vecchio regime deve disporre di un piano che termini prima di tale data.
- Dieci anni dopo l'immissione sul mercatoQual è la validità del passaporto?
Il pass rimane disponibile per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività dell’operatore economico nell’Unione (art. 19, comma 2, lett. g). Il fabbricante conserva a disposizione la documentazione tecnica e il pass per lo stesso periodo (art. 7, comma 3), mentre l’importatore conserva l’identificativo univoco del prodotto (art. 9, comma 8).
- 1° novembre 2033Prima valutazione del regolamento
Entro tale data e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione valuta il regolamento e ne presenta una relazione (art. 58, comma 1). Si tratta della prima occasione in cui le norme relative ai passaporti vengono formalmente valutate alla luce dell’esperienza pratica.
- In base agli atti giuridiciI requisiti tecnici e la chimica
Il supporto dati, il suo layout e la sua collocazione, le norme relative a chi è autorizzato a leggere quale campo e a chi è consentito creare o aggiornare un pass, derivano tutti da un atto delegato ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, che non è ancora stato adottato; la sua entrata in vigore deve, di norma, avvenire almeno diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore. L’allegato VI stesso e le sostanze soggette a restrizioni di cui all’appendice dell’allegato II possono essere modificati con le stesse modalità (art. 49, commi 2, da 6 a 9).
Fonti
I documenti da cui è stata ricavata questa checklist e la funzione di ciascuno di essi.
| Documento | Scopo |
|---|---|
| Regolamento (UE) 2025/2509 | Il testo del regolamento: art. 7 relativo agli obblighi dei produttori, artt. da 19 a 23 relativi al passaporto e al registro, art. 27 e allegato V relativi alla documentazione tecnica, allegato VI relativo al contenuto. |
| Direttiva 2009/48/CE | La direttiva sostituita, che continua a costituire il riferimento per i giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 e la fonte delle dichiarazioni da riportare sul passaporto. |
| Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Il quadro normativo di cui il passaporto del giocattolo riprende integralmente il registro, le norme di identificazione e le regole relative ai fornitori di servizi. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 | Come funziona il registro centrale: verifica dell’identità, granularità, gestione delle versioni e conservazione. |
| Pagina della Commissione europea dedicata alla sicurezza dei giocattoli | La panoramica della Commissione sul nuovo regolamento, sul periodo di transizione e sulle linee guida in fase di elaborazione, comprese quelle da pubblicare entro il 1° agosto 2029. |
| Safety Gate, il sistema di allerta rapida dell’UE | La banca dati degli avvisi a cui il pass deve collegarsi e un elenco dei casi di non conformità per i quali i Suoi dati di tracciabilità devono garantire la responsabilità. |
Ecco come prepararsi
Sei passaggi, nell’ordine in cui si concretizzano, dalle vostre dichiarazioni odierne fino al primo passaporto rilasciato.
- Riportare una dichiarazione nell’Allegato VI: prenda una dichiarazione di conformità UE aggiornata e utilizzatela per compilare la Parte I dell’Allegato VI. Ciò che manca in seguito rappresenta la vostra effettiva lacuna, che solitamente consiste nei codici identificativi, nell’immagine e nell’elenco delle sostanze profumanti.
- Individuare le sostanze profumanti allergeniche nella formulazione: la lettera l richiede l’indicazione delle sostanze profumanti soggette a etichettatura specifica per ciascun articolo. Questi dati sono disponibili presso i vostri fornitori di prodotti chimici e nelle relative schede di sicurezza; inseriteli ora nei contratti di acquisto.
- Definire lo schema di identificazione: il passaporto richiede un identificativo univoco del prodotto, non uno schema numerico specifico. Prima di ogni stampa, chiarisca se intende basarsi su un GTIN esistente o sui propri codici articolo.
- Pianificare un supporto dati: il supporto va apposto sul giocattolo, su un’etichetta applicata, sulla confezione o nella documentazione di accompagnamento, e deve rimanere leggibile e visibile prima dell’acquisto. Decidete una volta sola, per famiglia di confezioni anziché per singolo articolo.
- Progetto pilota con una manciata di articoli: registratevi gratuitamente, configurate una volta i campi di questa checklist e inserite alcuni modelli reali come Pass. I campi non applicabili a un articolo rimangono vuoti, senza bloccare il Pass.
- Pianifichino in vista del catalogo, non del progetto pilota: una stagione comprende migliaia di articoli che devono essere corretti anche dieci anni dopo la consegna dell’ultimo pezzo. Chiariscano il percorso di importazione e le responsabilità per ciascun campo prima del 2029, poiché la tecnologia rappresenta solo una piccola parte.
Dallo spuntare le voci al libretto dei giocattoli
Iniziate gratuitamente e create voi stessi la prima scheda per un articolo: identità, conformità, avvertenze e tracciabilità vanno inserite una sola volta come campi.