Lista di controllo relativa al passaporto digitale di prodotto per i giocattoli
I giocattoli immessi sul mercato dell’UE a partire dal 1° agosto 2030 devono essere corredati di un passaporto di prodotto. La lista di controllo elenca gli obblighi, i contenuti del passaporto di prodotto e le scadenze.
Cosa comprende questa lista di controllo
Tipo di lista di controllo. La lista di controllo relativa ai giocattoli segue il testo del regolamento: ogni voce costituisce norma di legge vigente.
La presente lista di controllo fa parte del nostro manuale di riferimento per il passaporto di prodotto per i giocattoli, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si concentra specificatamente sul passaporto stesso.
Il regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli sostituisce la direttiva 2009/48/CE e fa del passaporto digitale di prodotto il supporto su cui sono riportate le informazioni che finora figuravano nella dichiarazione di conformità UE in formato cartaceo. La presente lista di controllo riassume i requisiti che deve soddisfare qualora immetta un giocattolo sul mercato dell’UE: chi è soggetto all’obbligo, cosa deve contenere il passaporto, come deve essere strutturato, quali informazioni devono essere inserite nel registro UE, le scadenze in una cronologia e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti». L’elenco completo è disponibile anche in formato PDF da scaricare qui sotto.
Il contenuto costituisce diritto vigente. L’Allegato VI, Parte I, elenca punto per punto i quattordici elementi di dati, in vigore dal 1° gennaio 2026 e applicabili a partire dal 1° agosto 2030; pertanto, tale elenco non costituisce una previsione. Non è ancora stato definito l’aspetto tecnico: l’atto delegato ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, che stabilisce il supporto dati, il layout, le norme, i diritti di accesso e i diritti di aggiornamento, non è stato ancora adottato, e lo stesso allegato VI può essere modificato mediante atto delegato (art. 49, par. 2). Creino ora i dati e mantengano il formato aperto.
Gli articoli riportati tra parentesi sono quelli del regolamento.
Il Suo prodotto è soggetto all’obbligo di passaporto?
Contrassegni quanto applicabile al Suo prodotto. La prima affermazione riguarda la verifica del campo di applicazione, mentre le altre determinano il ruolo che Lei ricopre. Le voci tra parentesi fanno riferimento al Regolamento (UE) 2025/2509.
- Il prodotto è progettato o destinato esclusivamente, o anche in parte, al gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni, in base a quanto un genitore o un responsabile della sorveglianza possa ragionevolmente presumere in considerazione della funzione, delle dimensioni e delle caratteristiche del prodotto (art. 2, comma 1).
- Non figura nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I, che sono completamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento (art. 2, comma 2).
- Lo immette in commercio nell’UE a partire dal 1° agosto 2030, in qualità di fabbricante che lo produce o lo fa progettare e lo commercializza con il proprio nome o marchio (art. 3, n. 3; art. 7, comma 2).
- Lo importano da un paese terzo: l’obbligo di redigere il pass spetta al fabbricante, ma Lei può immettere il giocattolo in commercio solo dopo aver verificato che sia disponibile il pass, che il supporto dati sia apposto e che gli identificativi siano presenti nel registro (art. 9, comma 2).
- Lo immette in commercio con il proprio nome o marchio, oppure modifica in modo sostanziale un giocattolo già immesso in commercio, incidendo sulla sua sicurezza: in entrambi i casi, Lei è considerato giuridicamente il fabbricante (art. 12, commi 1 e 2). In qualità di distributore, dovete invece verificare, prima della messa a disposizione, il supporto dati e l’adempimento degli obblighi da parte del fabbricante (art. 10, comma 2).
I Suoi obblighi
Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2025/2509 richiede a chi immette sul mercato un giocattolo, nell’ordine in cui le vengono presentati. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il proprio articolo e le scadenze riportate più in basso indicano a partire da quando entra in vigore.
- Redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 27, comprendente gli elementi indicati nell’allegato V, e attuare la procedura di valutazione della conformità pertinente prima di procedere con qualsiasi altra azione (art. 7, comma 2).
- Effettuare la valutazione della sicurezza e inserirla nella documentazione tecnica; tale valutazione rimane in vostro possesso e non viene resa pubblica (art. 25, allegato V, n. 2).
- Creare il passaporto digitale di prodotto per il modello di giocattolo prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. a, art. 19, comma 1).
- Apporre fisicamente il supporto dati sul giocattolo o su un’etichetta applicata, oppure sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, in modo chiaramente visibile per l’acquirente prima dell’acquisto, anche in caso di vendita a distanza (art. 19, comma 7).
- Apporre il marchio CE in modo visibile, leggibile e permanente, prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. c, art. 18).
- Caricare nel registro UE l’identificativo univoco del prodotto e l’identificativo univoco dell’operatore prima che il giocattolo sia immesso sul mercato (art. 7, comma 2, lett. d; art. 22, comma 1).
- Mantenere il pass corretto, completo e aggiornato e metterlo a disposizione nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro di destinazione (art. 19, comma 2, lettere d) ed e)).
- Conservare la documentazione tecnica e il pass per dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato del giocattolo (art. 7, comma 3).
- Conservare una copia di sicurezza del pass tramite un fornitore di servizi per i passaporti digitali di prodotto (art. 19, comma 13).
- All’apertura del pass, visualizzare un link alla sezione del portale Safety Gate dedicata alla segnalazione dei giocattoli pericolosi (art. 19, comma 11).
- Fornire ai rivenditori e alle piattaforme di vendita online una copia digitale del supporto dati o l’identificativo univoco del prodotto, gratuitamente ed entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta (art. 19, comma 12).
- Attribuire al giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie o di modello e indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail sul giocattolo stesso, sulla sua confezione, su un documento di accompagnamento o nel passaporto (art. 7, commi 5 e 6).
- Apporre le avvertenze di cui all’articolo 6 e all’allegato III e allegare al giocattolo le istruzioni per l’uso e le informazioni di sicurezza, in una lingua facilmente comprensibile per l’acquirente e in modo visibile prima dell’acquisto (art. 6, art. 7, commi 7 e 8).
- Mettere a disposizione canali di comunicazione accessibili al pubblico per la segnalazione di reclami e incidenti, esaminare le segnalazioni ricevute e tenerne un registro interno (art. 7, commi 12 e 13).
Cosa deve contenere il passaporto
L’Allegato VI, Parte I, costituisce l’indice dei contenuti, e in questa sede la Sua attuale dichiarazione di conformità viene trasformata in una serie di campi strutturati. Esso entrerà in vigore il 1° agosto 2030; i punti che prevedono una condizione lo indicano chiaramente, mentre la Parte II costituisce la sezione facoltativa. Sotto ciascun punto è riportato il riferimento all’allegato.
- L’identificativo univoco del prodotto relativo al giocattolo Allegato VI, parte I, lettera a)
- Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del rappresentante autorizzato, nonché l’identificativo univoco dell’operatore Allegato VI, parte I, lettera b)
- Nome e indirizzo dell’operatore economico che svolge le attività di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, con il relativo identificativo univoco dell’operatore Allegato VI, parte I, lettera c)
- L’indicazione che il passaporto è rilasciato sotto la sola responsabilità del fabbricante Allegato VI, parte I, lettera d)
- L’oggetto del passaporto: l’identificazione del giocattolo che ne consenta la tracciabilità, corredata di un’immagine a colori sufficientemente chiara da consentirne il riconoscimento Allegato VI, parte I, lettera e)
- Il codice merceologico con cui il giocattolo è classificato al momento della compilazione del passaporto, se del caso Allegato VI, parte I, lettera f)
- Riferimenti all’intera normativa dell’Unione a cui il giocattolo è conforme Allegato VI, parte I, lettera g)
- Se del caso, l’indicazione che il pass sostituisce la dichiarazione di conformità UE ai sensi degli altri atti giuridici citati Allegato VI, parte I, lettera h)
- Riferimenti alle norme armonizzate applicate o alle specifiche comuni rispetto alle quali viene dichiarata la conformità Allegato VI, parte I, lettera i)
- Nome e numero dell’organismo notificato che ha collaborato, nonché il riferimento al suo certificato, qualora ne sia stato rilasciato uno Allegato VI, parte I, lettera j
- La marcatura CE Allegato VI, parte I, lettera k)
- Le sostanze profumate allergeniche presenti nel giocattolo che devono essere indicate in modo specifico ai sensi della parte B, punto 1, dell’allegato all’allegato II Allegato VI, parte I, lettera l)
- Il canale di comunicazione per i reclami e le segnalazioni di incidenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 12 Allegato VI, parte I, lettera m)
- Il fornitore di servizi per i passaporti digitali di prodotto, che conserva la copia di sicurezza Allegato VI, parte I, lettera n)
- Da portare con sé su base volontaria, ma comunque utile: informazioni di sicurezza e avvertenze, nonché le istruzioni per l’uso Allegato VI, Parte II
Come deve essere strutturato il passaporto
Il contenuto rappresenta solo una parte; l’altra è costituita dalle caratteristiche che il Pass, in quanto sistema, deve possedere. Queste possono essere integrate in un secondo momento solo a costi elevati e devono quindi essere prese in considerazione nella decisione prima di stabilire le modalità di pubblicazione.
- Un certificato per ciascun modello di giocattolo, dove per «modello» si intendono i giocattoli dello stesso produttore caratterizzati da un design, caratteristiche tecniche, materiali e processi uniformi e identificati da un numero di tipo Art. 19, comma 2, lettera a), art. 3, n. 15
- Oppure a livello di lotto, qualora altre disposizioni del diritto dell’Unione richiedano tale livello di dettaglio Art. 19, comma 9
- Accessibile tramite un supporto dati che rimanda a un identificativo univoco del prodotto e permanente Art. 19, comma 2, lettera h)
- Gratuito per tutti i lettori con diritto di accesso, senza registrazione e senza password per i consumatori Art. 20, commi 3 e 4
- Basato su standard aperti, leggibile da macchina, strutturato, ricercabile e trasferibile senza vincoli al fornitore Art. 20, comma 2
- Completamente interoperabile con i documenti d’identità previsti da altre norme dell’Unione, con un supporto dati e un documento d’identità Art. 19, commi 8 e 9, art. 20, comma 1
- Conservati presso di voi o presso un fornitore di servizi che non è autorizzato a vendere o riutilizzare i dati al di fuori dell’ambito del servizio prestato Art. 20, commi 5 e 7
- Collegato ai pass precedenti, qualora venga creato un nuovo pass per un giocattolo che ne possiede già uno Art. 20, comma 6
- Senza tracciamento delle abitudini di lettura e senza dati personali, salvo previo consenso esplicito Art. 20, comma 10
- Autentico, affidabile e integro, progettato e gestito in modo da evitare frodi Art. 20, commi 8 e 9
- In conformità alle norme relative ai codici identificativi e ai supporti dati previste dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, comprese le relative disposizioni relative al ciclo di vita dei codici identificativi e ai fornitori di servizi Art. 21
Registro e dogana
Il registro contiene i codici identificativi, non i dati relativi ai vostri prodotti. Si tratta dello stesso registro centrale istituito dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile, operativo dal 20 luglio 2026, e la voce inserita nel registro è l’elemento su cui si basa il controllo doganale.
A partire dal 21 settembre 2027 entrerà in vigore il nuovo codice doganale dell’Unione, il Regolamento (UE) 2026/2108. Esso menziona il passaporto digitale di prodotto tra gli strumenti con cui le autorità doganali garantiscono il rispetto della normativa sui prodotti; in base a tale disposizione, le autorità doganali confrontano automaticamente ogni spedizione con i dati memorizzati nel registro centrale (considerando 5, art. 269, comma 1, lettera a). Gli articoli contrassegnati dalla dicitura «Codice doganale» sono quelli del presente regolamento.
- Caricare l’identificativo univoco del prodotto e l’identificativo univoco dell’operatore prima che il giocattolo sia immesso sul mercato Art. 22, comma 1
- Tenere conto del fatto che, nel caso di giocattoli destinati alla libera circolazione ai sensi della normativa doganale, il codice merceologico venga memorizzato separatamente Art. 22, comma 1
- Conservare l’identificativo univoco di registrazione fornito automaticamente dal registro e non interpretarlo come prova di conformità Art. 22, comma 2
- Tale codice identificativo deve essere fornito alle autorità doganali al momento dell’immissione in libera pratica, dove il controllo viene effettuato elettronicamente e automaticamente a confronto con il registro, sulla base dei codici delle merci di cui all’allegato VII Art. 23, commi da 2 a 4 e 6
- Tenere conto del fatto che l’ambito di applicazione è destinato ad ampliarsi: un atto delegato può includere nel registro ulteriori informazioni tratte dall’allegato VI e indicazioni relative alla non conformità Art. 49, comma 3
- In qualità di importatore ai sensi della normativa doganale, assicurarsi che il giocattolo sia conforme alle disposizioni applicate dalla dogana, nonché fornire e conservare la relativa documentazione comprovante tale conformità Codice doganale, art. 27, cpv. 2, lett. c
- In caso di vendite a distanza da paesi terzi a consumatori, chiarire chi sia l’importatore ai fini doganali: il venditore o la piattaforma di vendita online che media la vendita, a seconda dell’accordo, e sempre solo uno dei due Codice doganale, art. 5, nn. 13 e 14, art. 27, comma 1
- Tenere conto del fatto che, in caso di vendite a distanza, l’importatore dovrà fornire i propri dati tramite la piattaforma dati doganali dell’UE a partire dal 1° luglio 2028 e che ogni altro importatore dovrà farlo al più tardi a partire dal 1° marzo 2034 Codice doganale, art. 285, commi 2 e 5
Da scaricare
La lista di controllo per i giocattoli da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.
Termini
Le date applicabili a un giocattolo, desunte dagli articoli relativi all’applicabilità e alle disposizioni transitorie del regolamento. L’ultima voce è subordinata ad atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato ed è contrassegnata come tale.
- 12 dicembre 2025Il regolamento verrà pubblicato
Il regolamento (UE) 2025/2509 del 26 novembre 2025 relativo alla sicurezza dei giocattoli è pubblicato nella Gazzetta ufficiale (GU L, 2025/2509, 12.12.2025). Esso abroga la direttiva 2009/48/CE e unifica le relative trasposizioni nazionali in un unico quadro normativo direttamente applicabile (art. 56).
- 1° gennaio 2026È entrato in vigore e tre capitoli sono già applicabili
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La maggior parte delle disposizioni è sospesa, ma gli articoli da 28 a 44 relativi agli organismi notificati, gli articoli da 49 a 53 relativi ai poteri delegati e di esecuzione e gli articoli 54 e 55 relativi alla riservatezza e alle sanzioni si applicano a partire da tale data (art. 59). Anche la delega di poteri alla Commissione, della durata di cinque anni, ha inizio a partire da tale data (art. 50, comma 2).
- 1° agosto 2029Linee guida della Commissione per i piccoli produttori
Entro tale data, la Commissione fornirà linee guida su come istituire e gestire un passaporto digitale di prodotto per i giocattoli, rivolte alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed elaborate in collaborazione con le autorità nazionali (art. 24). Un anno prima che l’obbligo entri in vigore.
- 1° agosto 2030Il regolamento entra in vigore e il passaporto diventa obbligatorio
A partire da tale data, un giocattolo potrà essere immesso sul mercato solo se provvisto di un passaporto digitale di prodotto, preventivamente creato, con supporto dati applicato, marcatura CE apposta e identificativi caricati nel registro UE (art. 7, comma 2, art. 19, art. 59). La direttiva 2009/48/CE è abrogata con effetto a partire dalla stessa data (art. 56).
I giocattoli conformi alla normativa precedente rimangono in commercioGli Stati membri non possono ostacolare la commercializzazione dei giocattoli immessi sul mercato prima di tale data ai sensi della direttiva 2009/48/CE (art. 57, comma 1). Il termine di riferimento è il momento dell’immissione sul mercato, non quello della vendita al consumatore.
- 1° febbraio 2031I vecchi certificati di omologazione stanno per scadere
I certificati di esame CE del tipo ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2009/48/CE rimangono validi fino a tale data, a meno che non scadano prima (art. 57, comma 3). Chi si avvale di un certificato rilasciato in base al vecchio regime deve disporre di un piano che termini prima di tale data.
- Dieci anni dopo l'immissione sul mercatoQual è la validità del passaporto?
Il pass rimane disponibile per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del giocattolo, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività dell’operatore economico nell’Unione (art. 19, comma 2, lett. g). Il fabbricante conserva a disposizione la documentazione tecnica e il pass per lo stesso periodo (art. 7, comma 3), mentre l’importatore conserva l’identificativo univoco del prodotto (art. 9, comma 8).
- 1° novembre 2033Prima valutazione del regolamento
Entro tale data e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione valuta il regolamento e ne presenta una relazione (art. 58, comma 1). Si tratta della prima occasione in cui le norme relative ai passaporti vengono formalmente valutate alla luce dell’esperienza pratica.
- In base agli atti giuridiciI requisiti tecnici e la chimica
Il supporto dati, il suo layout e la sua collocazione, le norme relative a chi è autorizzato a leggere quale campo e a chi è consentito creare o aggiornare un pass, derivano tutti da un atto delegato ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, che non è ancora stato adottato; la sua entrata in vigore deve, di norma, avvenire almeno diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore. L’allegato VI stesso e le sostanze soggette a restrizioni di cui all’appendice dell’allegato II possono essere modificati con le stesse modalità (art. 49, commi 2, da 6 a 9).
Fonti
I documenti da cui è stata ricavata questa checklist e la funzione di ciascuno di essi.
| Documento | Scopo |
|---|---|
| Regolamento (UE) 2025/2509 | Il testo del regolamento: art. 7 relativo agli obblighi dei produttori, artt. da 19 a 23 relativi al libretto e al registro, art. 27 e allegato V relativi alla documentazione tecnica, allegato VI relativo al contenuto. |
| Direttiva 2009/48/CE | La direttiva sostituita, che continua a costituire il riferimento per i giocattoli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2030 e la fonte delle dichiarazioni da riportare sul passaporto. |
| Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) | Il quadro normativo di cui il «passaporto del giocattolo» riprende senza modifiche il registro, le norme di identificazione e le regole relative ai fornitori di servizi. |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 | Come funziona il registro centrale: verifica dell’identità, granularità, gestione delle versioni e conservazione. |
| Regolamento (UE) 2026/2108 (Codice doganale dell’Unione) | Il nuovo codice doganale a partire dal 21 settembre 2027: art. 27 relativo agli obblighi dell’importatore, art. 269 relativo ai controlli incrociati con il registro centrale, art. 285 relativo ai termini della piattaforma dati doganali. |
| Pagina della Commissione europea dedicata alla sicurezza dei giocattoli | La panoramica della Commissione sul nuovo regolamento, sul periodo transitorio e sulle linee guida in fase di elaborazione, comprese quelle da pubblicare entro il 1° agosto 2029. |
| Safety Gate, il sistema di allerta rapida dell’UE | La banca dati degli avvisi a cui il pass deve rimandare e un elenco dei casi di non conformità per i quali i Suoi dati di tracciabilità devono garantire la responsabilità. |
Ecco come prepararsi
Sei passaggi, nell’ordine in cui si concretizzano, dalle vostre dichiarazioni odierne fino al primo passaporto rilasciato.
- Riportare una dichiarazione nell’Allegato VI: prenda una dichiarazione di conformità UE aggiornata e utilizzatela per compilare la Parte I dell’Allegato VI. Ciò che manca in seguito rappresenta la vostra effettiva lacuna, che solitamente consiste nei codici identificativi, nell’immagine e nell’elenco delle sostanze profumanti.
- Individuare le sostanze profumanti allergeniche nella formulazione: la lettera l richiede l’indicazione delle sostanze profumanti soggette a etichettatura specifica per ciascun articolo. Questi dati sono disponibili presso i vostri fornitori di prodotti chimici e nelle relative schede di sicurezza; inseriteli ora nei contratti di acquisto.
- Definire lo schema di identificazione: il passaporto richiede un identificativo univoco del prodotto, non uno schema numerico specifico. Prima di ogni stampa, chiarisca se intende basarsi su un GTIN esistente o sui propri codici articolo.
- Pianificare un supporto dati: il supporto va apposto sul giocattolo, su un’etichetta applicata, sulla confezione o nella documentazione di accompagnamento, e deve rimanere leggibile e visibile prima dell’acquisto. Decidete una volta sola, per famiglia di confezioni anziché per singolo articolo.
- Progetto pilota con una manciata di articoli: registratevi gratuitamente, configurate una volta i campi di questa checklist e inserite alcuni modelli reali come Pass. I campi non applicabili a un articolo rimangono vuoti, senza bloccare il Pass.
- Pianifichino in vista del catalogo, non del progetto pilota: una stagione comprende migliaia di articoli che devono essere corretti anche dieci anni dopo la consegna dell’ultimo pezzo. Chiariscano il percorso di importazione e le responsabilità per ciascun campo prima del 2029, poiché la tecnologia rappresenta solo una piccola parte.
Dallo spuntare le voci al libretto dei giocattoli
Iniziate gratuitamente e create voi stessi la prima scheda per un articolo: identità, conformità, avvertenze e tracciabilità vanno inserite una sola volta come campi.