Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. Tali obblighi sono attualmente in vigore ai sensi della normativa vigente. L’UE ha escluso questo settore dal passaporto del prodotto, pertanto non seguirà alcun atto normativo in materia; aggiorneremo questa lista qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche.

La presente lista di controllo fa parte del nostro manuale di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti alimentari, che illustra il quadro normativo, i ruoli, i dati obbligatori e i documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si limita a illustrare gli obblighi che potete già soddisfare oggi.

I prodotti alimentari non saranno mai soggetti all’obbligo di etichettatura, eppure contengono dati di prodotto più strutturati rispetto alla maggior parte dei settori che ne sono soggetti. Il presente elenco riassume quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 richieda a chi è responsabile delle informazioni relative al prodotto alimentare, quali siano le norme in materia di vino previste dal Regolamento (UE) 2021/2117 devono essere nascoste dietro un codice, quali sono le disposizioni vietate nella pagina sottostante e quali sono gli obblighi previsti dal EUDR a partire dalla fine del 2026. Le scadenze sono riportate in una linea temporale, i documenti ufficiali sono collegati nella sezione «Fonti» e l’elenco completo è disponibile in fondo alla pagina in formato PDF da scaricare.

La sezione dedicata al vino è l’unico punto della normativa alimentare dell’UE in cui un codice QR può sostituire le indicazioni obbligatorie stampate, e prevede due divieti che determinano quali fornitori sia possibile utilizzare. Vi invitiamo a leggere questa scheda anche se non vendete vino.

A quali norme è soggetto il Vostro prodotto?

Contrassegnate quanto di seguito è applicabile. La maggior parte delle aziende alimentari rientra esclusivamente nella prima categoria; il vino e le sette materie prime dell’EUDR aggiungono una seconda e una terza categoria di obblighi.

  • Vendetevi prodotti alimentari preconfezionati a consumatori finali o a fornitori di servizi di ristorazione collettiva; pertanto, le indicazioni obbligatorie si applicano integralmente. Art. 9, comma 1
  • Vendete prodotti alimentari non preconfezionati, che vengono confezionati su richiesta del cliente o che sono preconfezionati per la vendita immediata: in tal caso, ai sensi del diritto dell’Unione europea, sono obbligatorie solo le indicazioni relative agli allergeni, mentre il resto è lasciato alla discrezionalità delle misure nazionali. Art. 44, comma 1
  • Se vendete a distanza, le indicazioni devono essere fornite due volte: prima dell’acquisto e al momento della consegna. Art. 14, comma 1
  • Se vendete vino o un altro prodotto vitivinicolo, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono obbligatori e possono essere in parte resi disponibili tramite un supporto elettronico. Art. 119, comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Se immette sul mercato dell’Unione bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia o legno, oppure un prodotto da essi derivato, è soggetto al regolamento EUDR. Regolamento (UE) 2023/1115, art. 3 e allegato I

Cosa deve riportare ogni prodotto alimentare preconfezionato

Le dodici indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, comma 1, nonché le norme relative alla loro collocazione e alle loro dimensioni. Si tratta della parte in vigore dal 2014 che il passaporto non sostituisce.

  • La denominazione del prodotto alimentare. Art. 9, comma 1, lettera a)
  • L’elenco degli ingredienti. Art. 9, comma 1, lettera b)
  • Ogni ingrediente e ogni coadiuvante tecnologico di cui all’allegato II o da esso derivato che provochi allergie o intolleranze e che sia ancora presente nel prodotto finito, anche in forma modificata. Art. 9, comma 1, lettera c)
  • La quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti. Art. 9, comma 1, lettera d)
  • La quantità netta del prodotto alimentare. Art. 9, comma 1, lettera e)
  • La data di scadenza o la data di consumo. Art. 9, comma 1, lettera f)
  • Istruzioni particolari relative alla conservazione o all’uso. Art. 9, comma 1, lettera g)
  • Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni. Art. 9, comma 1, lettera h)
  • Il paese di origine o il luogo di provenienza, qualora la sua omissione possa indurre in errore, e, per le carni, i codici NC di cui all’allegato XI. Art. 9, comma 1, lettera i), art. 26, comma 2
  • Istruzioni per l’uso, qualora senza di esse fosse difficile utilizzare adeguatamente il prodotto alimentare. Art. 9, comma 1, lettera j
  • Il tenore alcolico effettivo, espresso in percentuale in volume, per le bevande con gradazione superiore all’1,2% in volume. Art. 9, comma 1, lettera k)
  • Una dichiarazione nutrizionale. Art. 9, comma 1, lettera l)
  • Tutte queste informazioni, espresse in lettere e in cifre, riportate direttamente sulla confezione o su un’etichetta apposta su di essa. Art. 9, comma 2; art. 12, comma 2
  • In caratteri la cui altezza x sia pari ad almeno 1,2 millimetri, oppure ad almeno 0,9 millimetri qualora la superficie maggiore dell’imballaggio sia inferiore a 80 centimetri quadrati. Art. 13, commi 2 e 3, allegato IV
  • Denominazione, quantità netta e gradazione alcolica nello stesso campo visivo. Art. 13, comma 5
  • Qualora si indichi un’origine per il prodotto alimentare e l’ingrediente principale provenga da altrove, l’origine di tale ingrediente principale o l’indicazione che essa è diversa. Art. 26, comma 3

Allergeni

Quattordici classi e quell’unico dato che nessun dibattito sui supporti dati avrebbe mai potuto eguagliare. Quando una ricetta subisce una modifica, è questo campo a determinare se una tiratura debba essere ritirata.

  • Indicarli nell’elenco degli ingredienti, con un chiaro riferimento alla denominazione della sostanza o del prodotto, così come figura nell’allegato II. Art. 21, comma 1, lettera a)
  • Evidenziare tale denominazione mediante una formattazione che la distingua chiaramente dal resto dell’elenco, ad esempio tramite il carattere tipografico, lo stile di scrittura o il colore di sfondo. Art. 21, comma 1, lettera b)
  • Qualora non sia presente alcun elenco degli ingredienti, utilizzare la dicitura «Contiene» seguita dalla denominazione riportata nell’allegato II. Art. 21, comma 1
  • Coprire tutte le quattordici classi dell’allegato II, dai cereali contenenti glutine alla frutta a guscio, al sedano, alla senape, al sesamo, ai solfiti e ai lupini, fino ai molluschi, con le eccezioni specificate nell’allegato per ciascuna voce. Allegato II
  • Per gli alimenti non preconfezionati, considerare gli allergeni come l’unica indicazione richiesta dalla normativa UE, indipendentemente da eventuali requisiti aggiuntivi previsti dal proprio Stato membro. Art. 44, comma 1, lettera a)

L’etichetta nutrizionale

Sei valori nutrizionali e un valore energetico, espressi in unità fisse e in un ordine prestabilito. Si tratta di ciò che, nell’ambito della normativa alimentare, si avvicina maggiormente a un set di dati strutturato, e viene ricalcolato ogni volta che si modifica la ricetta.

  • Indicare il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Art. 30, comma 1
  • Se lo desiderano, possono integrare volontariamente le informazioni relative agli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, agli alcoli polivalenti, all’amido, alle fibre alimentari o alle vitamine e ai minerali di cui all’allegato XIII, parte A, purché presenti in quantità significative. Art. 30, comma 2
  • Esprimere i valori nelle unità di misura di cui all’allegato XV. Art. 32, comma 1
  • Esprimeteli per 100 grammi o per 100 millilitri, a seconda di quale valore aggiuntivo indichiate per porzione. Art. 32, comma 2
  • Indicarli nello stesso campo visivo, raggruppati in un formato chiaro e, se del caso, nell’ordine previsto dall’allegato XV. Art. 34, comma 1
  • Utilizzi un formato tabellare con cifre allineate, laddove lo spazio lo consenta, e un formato lineare solo laddove ciò non sia possibile. Art. 34, comma 2

Vendita a distanza

Vendere online significa fornire le informazioni due volte, e l’unica informazione che potete omettere prima dell’acquisto è la data. Tutto il resto deve essere leggibile prima che qualcuno effettui il pagamento.

  • Rendere disponibili tutte le informazioni obbligatorie, ad eccezione della data di scadenza o della data di consumo, prima della conclusione dell’acquisto. Art. 14, comma 1, lettera a)
  • Le informazioni devono essere rese disponibili sul supporto utilizzato per la vendita a distanza o tramite altri mezzi idonei da Lei chiaramente indicati, senza addebitare al consumatore alcun costo aggiuntivo. Art. 14, comma 1, lettera a)
  • Rendere disponibili tutte le informazioni obbligatorie, compresa la data, al momento della consegna. Art. 14, comma 1, lettera b)
  • Tenere conto dell’eccezione: la norma relativa alla comunicazione prima dell’acquisto non si applica ai prodotti alimentari acquistati presso distributori automatici o punti vendita automatizzati. Art. 14, comma 3

Il vino e l’etichetta elettronica

Questo è l’unico caso in cui la normativa alimentare dell’UE prevede che un codice QR riporti informazioni obbligatorie. Essa stabilisce al contempo ciò che la pagina collegata al codice non può contenere, e questi due divieti costituiscono un criterio di approvvigionamento e non una questione di progettazione.

  • Riportare la dichiarazione nutrizionale sull’etichetta del vino. Art. 119, comma 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Indicare l’elenco degli ingredienti. Art. 119, comma 1, lettera i)
  • Indicare una data di scadenza, qualora il prodotto sia stato dealcolizzato e presenti un tenore alcolico inferiore al 10% in volume. Art. 119, comma 1, lettera j)
  • Indicare il valore energetico sulla confezione o su un’etichetta ad essa apposta, dove tale indicazione può essere limitata a tale valore ed espressa con il simbolo E, e rendere disponibile la dichiarazione nutrizionale completa tramite un canale elettronico indicato sulla confezione. Art. 119, comma 4
  • Visualizzare tale dichiarazione nutrizionale in formato elettronico senza ulteriori indicazioni a fini di vendita o di marketing, senza raccogliere né tracciare dati degli utenti. Art. 119, comma 4
  • Rendere disponibile elettronicamente l’elenco degli ingredienti alle stesse due condizioni, ovvero senza tracciamento e senza contenuti di vendita o di marketing. Art. 119, comma 5, lettere a) e b)
  • Indicare gli allergeni direttamente sulla confezione o su un’etichetta ad essa apposta, utilizzando la dicitura «Contiene» seguita dalla denominazione riportata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011. Art. 119, comma 5, lettere c)
  • Accompagnare il codice con un termine specifico o con il titolo prescritto dall’art. 18, comma 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, poiché un simbolo generico come una «i» non soddisfa tale requisito. Comunicazione C/2023/1190, domanda 38
  • Indirizzare il lettore in modo immediato e diretto alle informazioni obbligatorie, senza moduli, senza richieste di conferma, senza fase di consenso e senza pagine intermedie. Comunicazione C/2023/1190, domanda 35
  • Non fornire le informazioni obbligatorie dal proprio sito web, che tipicamente contiene contenuti commerciali e di norma traccia i propri utenti. Comunicazione C/2023/1190, domanda 30
  • Continuare a vendere il vino prodotto ed etichettato prima dell’8 dicembre 2023 fino all’esaurimento delle scorte, senza procedere a una nuova etichettatura. Regolamento (UE) 2021/2117, art. 5, comma 8

Catene di approvvigionamento prive di deforestazione

A partire dal 30 dicembre 2026, l’origine di sette materie prime non sarà più un Paese, ma diventerà una coordinata. Le coordinate si trovano diversi livelli più in alto e, per questo motivo, questa mappa presenta i tempi di consegna più lunghi dell’intero sito.

  • Verifichi se il Suo prodotto contenga carne bovina, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia o legno, oppure se sia stato fabbricato con tali materie prime. Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I
  • Non immettete sul mercato alcun prodotto che non sia esente da deforestazione, che non sia stato prodotto in conformità alla normativa pertinente del paese di origine e che non sia coperto da una dichiarazione di due diligence o da una dichiarazione semplificata. Art. 3
  • Adempiere all’obbligo di diligenza prima di immettere il prodotto sul mercato o di esportarlo, non successivamente. Art. 4, comma 1
  • Rendere disponibile la dichiarazione di due diligence alle autorità competenti tramite il sistema informativo prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione, assumendosi così la responsabilità della conformità. Art. 4, commi 2 e 3
  • Conservare le dichiarazioni per cinque anni a decorrere dalla data di presentazione. Art. 4, comma 3
  • Raccogliere e conservare per cinque anni la descrizione e la quantità del prodotto, il paese di origine, i fornitori a monte e i destinatari, nonché informazioni sufficientemente coerenti e verificabili relative all’assenza di deforestazione e alla produzione legale. Art. 9, comma 1, lettere da a) a h)
  • Registrare la geolocalizzazione di ogni appezzamento su cui è stata prodotta la materia prima, indicandone la data o il periodo di produzione; per i bovini, la geolocalizzazione si riferisce a tutte le aziende in cui gli animali sono stati allevati. Art. 9, comma 1, lettera d)
  • Indicare tali coordinate sotto forma di latitudine e longitudine con almeno sei cifre decimali e, per le superfici superiori a quattro ettari, sotto forma di poligono per tutte le materie prime, ad eccezione dei bovini. Art. 2 n. 28
  • Effettuare la valutazione del rischio e non immettere nulla sul mercato fintantoché tale valutazione non dimostri l’assenza di rischio di non conformità o un rischio trascurabile. Art. 10, comma 1
  • Documentare la valutazione dei rischi, riesaminarla almeno una volta all’anno e renderla accessibile alle autorità competenti su richiesta. Art. 10, comma 4
  • Adottare misure di riduzione del rischio qualora il rischio sia superiore a un livello trascurabile, che possono andare dalla presentazione di documentazione aggiuntiva fino a indagini o audit indipendenti. Art. 11, comma 1
  • In qualità di operatore di mercato primario di dimensioni minime o ridotte, presentare invece la dichiarazione semplificata una tantum e conservare il codice identificativo della dichiarazione assegnato. Art. 4a, inserito dal regolamento (UE) n. 2025/2650

Da asporto

Questa lista di controllo in formato PDF

Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le scadenze rilevanti per un’azienda del settore alimentare. Le prime tre sono già trascorse e vengono applicate a partire da oggi; le scadenze relative all’EUDR sono ancora da rispettare e saranno completamente sostituite nel dicembre 2025.

  1. 13 dicembre 2014
    Si applica la normativa in materia di informazione alimentare

    Si applica il Regolamento (UE) n. 1169/2011. Le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9, comma 1, gli allergeni evidenziati nell’elenco degli ingredienti ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, il paese di origine, qualora la sua omissione possa indurre in errore, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), e, nelle vendite a distanza, le stesse indicazioni prima della conclusione dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

  2. 13 dicembre 2016
    La dichiarazione nutrizionale diventa obbligatoria

    Il valore energetico e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale diventano obbligatori per la maggior parte degli alimenti preconfezionati (art. 30, comma 1). Da questo momento in poi, un’etichetta riporterà un piccolo set di dati strutturato anziché un semplice testo continuo, ed è proprio per questo motivo che tali valori devono essere inseriti in un sistema ben gestito.

  3. 8 dicembre 2023
    L'etichetta "Wein-E" è valida

    L’elenco degli ingredienti e l’etichetta nutrizionale diventano obbligatori per il vino ed entrambi possono essere forniti per via elettronica (art. 119, commi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inserito dal regolamento (UE) 2021/2117). Il vino prodotto ed etichettato prima di tale data può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.

  4. 19 dicembre 2025
    Il regolamento EUDR verrà semplificato e nuovamente rinviato

    Il regolamento (UE) 2025/2650 sostituisce integralmente l’articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1115, introduce la dichiarazione semplificata una tantum per gli operatori del mercato primario di dimensioni minime e piccole (art. 4 bis) e aggiunge la categoria degli operatori del mercato secondario. Si prega di consultare le date riportate nell’articolo sostitutivo, mai nel testo originale.

  5. 30 dicembre 2026
    L'EUDR si applica agli operatori del mercato e ai commercianti

    I prodotti derivati dai bovini, il cacao, il caffè, l’olio di palma, la gomma, la soia e il legno possono essere immessi in commercio solo se prodotti senza causare deforestazione, in conformità con la legislazione del paese di origine e accompagnati da una dichiarazione di due diligence o da una dichiarazione semplificata (art. 3, art. 4). Questa è la scadenza generale per tutti i soggetti a cui si applica il regolamento.

  6. 30 giugno 2027
    Sei mesi in più per i più piccoli

    Gli operatori di mercato che siano persone fisiche o microimprese o piccole imprese e che fossero stabiliti in quanto tali fino al 31 dicembre 2024 sono soggetti agli stessi obblighi sei mesi dopo (art. 38, comma 3). Tale agevolazione non si applica ai prodotti già contemplati dall’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, mentre una microimpresa costituita nel 2025 non ne beneficerà affatto.

  7. Cinque anni per ogni puntata
    Il dossier sulla catena di approvvigionamento prosegue

    Le dichiarazioni di diligenza vengono conservate per cinque anni a decorrere dalla data della loro presentazione (art. 4, comma 3), mentre le informazioni e la documentazione a esse relative vengono conservate per cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato o di esportazione (art. 9, comma 1). Per ogni spedizione decorre un termine a sé stante.

  8. Non è previsto alcun atto legislativo
    I prodotti alimentari non rientrano nel passaporto del prodotto

    L’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1781 esclude dal campo di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile gli alimenti e i mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. Non vi sarà alcun atto delegato né alcun pass obbligatorio per gli alimenti. Quanto sopra deriva invece dalla normativa in materia di alimenti e dalla normativa sulla catena di approvvigionamento.

Fonti

I documenti da cui è tratta la presente lista di controllo e la funzione di ciascuno di essi. Il regolamento EUDR è stato modificato; si prega pertanto di consultare la versione consolidata e non il testo nella sua forma originaria.

Documento Scopo
Regolamento (UE) n. 1169/2011 Gli elementi fondamentali dell’etichettatura degli alimenti. Art. 9: le indicazioni obbligatorie; art. 13: la leggibilità; l’art. 14 sulla vendita a distanza, l’art. 21 e l’allegato II sugli allergeni, l’art. 26 sull’origine, gli artt. da 30 a 34 sulla dichiarazione nutrizionale, l’art. 44 sui prodotti alimentari non preconfezionati.
Regolamento (UE) 2021/2117 La modifica che ha introdotto le norme relative al vino nell’art. 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i mezzi elettronici e i due divieti. L’articolo 5, paragrafo 8, contiene la norma transitoria relativa alle scorte costituite prima dell’8 dicembre 2023.
Comunicazione C/2023/1190 Le domande e risposte della Commissione del 24 novembre 2023 relative alla normativa vitivinicola. Esse chiariscono quali siano i limiti consentiti dal codice, perché un sito web del produttore non sia sufficiente e perché, per quanto riguarda il divieto di tracciabilità, non sia possibile aggirare tale divieto tramite il consenso.
Regolamento (UE) 2023/1115 Il regolamento sulla deforestazione. Art. 2, n. 28: la definizione di geolocalizzazione; art. 3: il divieto; art. 4: la dichiarazione; art. 9: gli obblighi di informazione; art. 10 e 11: valutazione e riduzione dei rischi; allegato I: le sette materie prime.
Regolamento (UE) 2025/2650 La modifica del 19 dicembre 2025. Essa sostituisce l’articolo 38 con le scadenze attualmente in vigore, integra la dichiarazione semplificata di cui all’articolo 4 bis e introduce la figura dell’operatore a valle.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui si svolgono, dall’etichetta che stampate comunque fino alle coordinate catastali che ancora non avete.

  1. Verifica di un’etichetta rispetto all’art. 9, comma 1: prenda il Suo prodotto più venduto ed esamini le lettere da a) a l). Laddove un’indicazione esista solo in un file di layout, annoti il sistema in cui dovrebbe invece trovarsi.
  2. Trasformare i valori nutrizionali e gli allergeni in dati: il valore energetico con i suoi sei valori nutrizionali e le quattordici classi devono essere inseriti nei campi, in modo che una modifica alla ricetta permetta di individuare già nel pomeriggio stesso quali prodotti e quali tirature di stampa ne siano interessati.
  3. Decidere tempestivamente la questione dei lotti: i valori nutrizionali variano a seconda del raccolto, mentre la provenienza dipende dal fornitore. Decidete, per ciascuna linea di prodotti, se la certificazione deve essere a livello di modello o di lotto, prima di importare qualsiasi dato.
  4. Per quanto riguarda il vino, chiarite innanzitutto i due divieti: nessun contenuto di marketing e nessuna tracciabilità nella pagina dietro il codice. Fatevi confermare entrambi per iscritto da ogni fornitore, poiché la notifica non ammette alcuna deroga al consenso.
  5. Iniziate l’EUDR con i rivenditori, non con il software: le coordinate catastali si trovano presso l’azienda agricola e circolano tra persone che non hanno motivo di trasmetterle, a meno che non lo preveda un contratto. Questa trattativa richiede più tempo di qualsiasi implementazione.
  6. Avviare un progetto pilota con una manciata di prodotti: registratevi gratuitamente, create una volta i campi di questa checklist e pubblicate alcuni prodotti reali. Ingredienti, allergeni e valori nutrizionali diventano campi, la provenienza può risalire fino al catasto, e nulla traccia la persona che esegue la scansione.

Dal segno di spunta alla pagina successiva, dietro il codice QR

Iniziate gratuitamente e rendete vostra la pagina che si cela dietro al codice: ingredienti, allergeni, valori nutrizionali, provenienza e certificati sotto forma di dati, in qualsiasi lingua di mercato, senza dover monitorare nessuno.