Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. La presente lista segue il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente, non una previsione.

La presente lista di controllo fa parte della nostra guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti per le batterie, che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l’intero settore; questa pagina si limita ai sistemi di accumulo stazionari.

La presente lista di controllo riassume quanto previsto dal regolamento UE sulle batterie (UE) 2023/1542 per chi immette sul mercato dell’UE sistemi di accumulo a batteria fissi: sistemi di accumulo domestici, commerciali e di rete. Dal punto di vista giuridico si tratta di batterie industriali; a partire da 2 kWh è necessario il passaporto della batteria. A ciò si aggiungono due obblighi che riguardano esclusivamente i sistemi di accumulo fissi: la certificazione di sicurezza ai sensi dell’articolo 12 e i dati sullo stato nel sistema di gestione della batteria ai sensi dell’articolo 14. Di seguito troverete gli obblighi, i dati obbligatori, le scadenze riportate in una cronologia e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti»; l’elenco completo è disponibile anche in formato PDF da scaricare.

I numeri tra parentesi indicano i punti del documento orientativo della Commissione, mentre gli articoli si riferiscono al regolamento. I punti seguono la colonna relativa alle batterie industriali.

Il requisito del pass è compatibile con il Suo sistema?

Contrassegnate ciò che si applica al vostro sistema. Le prime tre affermazioni, considerate nel loro insieme, indicano che Lei è soggetto all’obbligo di possesso del passai sensi del Regolamento (UE) 2023/1542; la quarta la indirizza a un’altra lista di controllo. Gli articoli tra parentesi rimandano al regolamento.

  • Il sistema è costituito da una batteria industriale con memoria interna, appositamente progettata per immagazzinare energia dalla rete e immetterla nella stessa, oppure per immagazzinarla a beneficio degli utenti finali e fornirla a questi ultimi, indipendentemente dal luogo e dal soggetto che ne fa uso (art. 3).
  • La batteria del sistema ha una capacità superiore a 2 kWh; al di sotto di tale soglia non è previsto un certificato di conformità, ma sono richiesti un certificato di sicurezza, l’etichettatura e un codice QR.
  • Lei immette in commercio o mette in funzione il sistema nell’UE a partire dal 18 febbraio 2027 - in qualità di produttore, importatore o impresa che lo rigenera o lo riutilizza.
  • La Sua batteria dispone esclusivamente di un sistema di accumulo esterno, ad esempio una batteria a flusso: in tal caso si tratta di una batteria industriale, ma non di un sistema stazionario di accumulo di energia a batteria (art. 3); si applica la lista di controllo per le batterie industriali, con scadenze successive per le emissioni di CO₂ e senza obbligo di riciclaggio (art. 7, art. 8).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il Regolamento (UE) 2023/1542 richiede a chi immette sul mercato un sistema di accumulo stazionario, iniziando dai due obblighi applicabili esclusivamente ai sistemi di accumulo. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il proprio articolo e i termini indicati più in basso specificano a partire da quando esso è applicabile.

  • Dimostrare la sicurezza durante il funzionamento normale: verifica dei parametri di sicurezza di cui all’allegato V, valutazione di ulteriori pericoli, dimostrazione del loro controllo e istruzioni per le emergenze nella documentazione tecnica (art. 12).
  • Verificare la documentazione tecnica qualora il sistema venga ricondizionato o riutilizzato (art. 12, comma 2).
  • Mantenere accessibili nel sistema di gestione della batteria i dati relativi allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14).
  • Creare il passaporto della batteria prima dell’immissione sul mercato e mantenere le informazioni corrette, complete e aggiornate (art. 77, commi 1 e 4).
  • Assegnare un identificativo univoco secondo la serie di norme ISO/IEC 15459, tramite il quale il codice QR rimanda al passaporto (art. 77, comma 3).
  • Stampare o incidere il codice QR in modo che sia visibile, leggibile e permanente; qualora ciò non sia possibile, apporlo sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, commi 6 e 7).
  • Distinguere i livelli di accesso: pubblico, interesse legittimo, autorità e organismi notificati, dati relativi alle singole batterie (art. 77, comma 2; art. 78).
  • Rendere disponibili i dati del pass in formati basati su standard aperti, leggibili da dispositivi automatici e indipendenti dal fornitore (art. 77, comma 5).
  • Mantenere disponibile il pass fino al riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8).
  • Registrare il pass nel registro DPP dell’UE prima che la batteria sia immessa sul mercato: ciò può essere effettuato solo dall’operatore economico che la immette sul mercato, non da un prestatore di servizi (art. 77, comma 10); il registro è operativo dal 20 luglio 2026.
  • Apporre l’etichetta contenente le informazioni generali, il simbolo di raccolta e, se del caso, il simbolo Cd o Pb (art. 13, commi 1, 4 e 5).
  • Stabilire, per ciascun modello, quali valori di prestazione e durata siano applicabili: la durata in cicli, l’efficienza di round-trip e il tasso C si applicano solo alle batterie la cui durata può essere espressa in cicli (Allegato XIII, n. 1).
  • Effettuare la valutazione di conformità, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre il marchio CE (artt. 17-20).
  • Preparare la dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ per ciascun modello e stabilimento: obbligo a diciotto mesi dall’atto delegato relativo al metodo, nominalmente a partire dal 18 febbraio 2026; seguiranno la classe di prestazione e il valore massimo (art. 7).
  • Documentare le percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento, a partire dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo l’atto giuridico relativo alla metodologia (art. 8).
  • Istituire, far verificare e riferire in merito agli obblighi di diligenza nella catena di fornitura, a partire dal 18 agosto 2027; si applica a partire da 40 milioni di euro di fatturato netto (artt. da 47 a 52).
  • Mettere a disposizione le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza; non indicarle nel «passaporto di avvio» fino all’adozione dell’Omnibus IV (allegato XIII, n. 1, lett. t).

Dati obbligatori al 18 febbraio 2027

Per quanto riguarda le batterie industriali, la linea guida della Commissione 36 dei 71 dati come obbligatori. I sistemi di accumulo riportano di norma i propri valori relativi ai cicli, poiché la loro durata di vita può essere espressa in termini di cicli. I dati stessi sono riportati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2023/1542; sotto ciascun punto sono riportati il numero corrispondente nella guida e il riferimento al regolamento.

Visibile al pubblico (Allegato XIII, n. 1)

  • Identificativo univoco Dato n. 1, art. 77, comma 3
  • Chi registra il pass o ne è responsabile Dato n. 2, art. 77, comma 3
  • Produttore: nome, denominazione commerciale registrata o marchio Dato n. 3, allegato VI, parte A, n. 1
  • Indirizzo postale del fabbricante con un punto di contatto centrale Dato n. 4, allegato VI, parte A, n. 1
  • Categoria della batteria Dato n. 6, allegato VI, parte A, n. 2
  • Modello e numero di lotto o di serie Dato n. 7, allegato VI, parte A, n. 2
  • Luogo e data di produzione, mese e anno Dati n. 8 e 9, allegato VI, parte A, n. 3 e 4
  • Peso, capacità e composizione chimica Dati da 10 a 12, allegato VI, parte A, punti da 5 a 7
  • Sostanze pericolose, ad eccezione di mercurio, cadmio e piombo Dato n. 13, allegato VI, parte A, n. 8
  • Mezzi di estinzione idonei Dato n. 14, allegato VI, parte A, n. 9
  • Materie prime critiche in percentuale in peso superiore allo 0,1% Dato n. 15, allegato VI, parte A, n. 10
  • Percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo Dati da 20 a 23, allegato XIII, n. 1, lett. e
  • Percentuale di materiali rinnovabili Dato n. 24, allegato XIII, n. 1, lett. f
  • Tensione minima, nominale e massima, ciascuna con relativo intervallo di temperatura Dati da 26 a 28, allegato XIII, n. 1, lett. h
  • Potenza iniziale in watt e limiti di potenza Dati n. 29 e 30, allegato XIII, n. 1, lett. i
  • Intervallo di temperatura che la batteria è in grado di sopportare in condizioni di riposo Dato n. 34, allegato XIII, n. 1, lett. l
  • Resistenza interna della cella e del pacco Dato n. 38, allegato XIII, n. 1, lett. o
  • Simbolo di raccolta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 Dato n. 40, allegato XIII, n. 1, lett. q
  • Dichiarazione di conformità UE Dato n. 42, allegato XIII, n. 1, lett. r
  • Informazioni sulla prevenzione e la gestione delle batterie usate Dato n. 43, allegato XIII, n. 1, lett. s

Per le persone che hanno un interesse legittimo (Allegato XIII, n. 2)

  • Composizione dettagliata, compresi i materiali del catodo, dell’anodo e dell’elettrolita Punto 45, Allegato XIII n. 2, lett. a
  • Codici dei componenti Dato n. 46, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Fonti di approvvigionamento per i pezzi di ricambio Dato n. 47, allegato XIII, n. 2, lett. b
  • Informazioni relative allo smontaggio: disegni esplosi, sequenza, tecniche di fissaggio, utensili, avvertenze, numero di celle e disposizione Dato n. 48, allegato XIII, n. 2, lett. c
  • Misure di sicurezza Dato n. 49, allegato XIII, n. 2, lett. d

Per le autorità pubbliche e gli organismi notificati (Allegato XIII, n. 3)

  • Risultati delle relazioni di verifica di conformità, comprese le prove di sicurezza di cui all’allegato V Punto 50, allegato XIII, n. 3

Dati relativi alle singole batterie, riservati esclusivamente alle persone autorizzate (Allegato XIII, n. 4)

  • Stato della batteria: originale, riutilizzata, riciclata, rigenerata o da smaltire Dato n. 67, allegato XIII, n. 4, lett. c

Solo se pertinente; nel caso dei sistemi di archiviazione, solitamente sì

  • Durata di vita prevista in cicli e relativo test di riferimento Punti 31 e 32, allegato XIII, n. 1, lett. j
  • Rendimento di andata e ritorno all’inizio e al 50% della durata di vita in cicli Dati n. 36 e 37, allegato XIII, n. 1, lett. n
  • Tasso di carica (C-Rate) della prova di durata in cicli Dato n. 39, allegato XIII, n. 1, lett. p
  • Valori relativi alla singola batteria: capacità nominale, perdita di capacità, potenza e perdita di potenza, resistenza interna e relativo aumento, rendimento di andata e ritorno e relativa perdita Dati da 51 a 58, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Durata prevista in cicli e in anni solari Dati n. 59 e 60, allegato XIII, n. 4, lett. a
  • Capacità residua, prestazioni, efficienza di round-trip, autoscarica e resistenza ohmica Dati da 62 a 66, allegato XIII, n. 4, lett. b
  • Cicli di carica e scarica, eventi negativi, condizioni operative e stato di carica Punti dati da 68 a 71, allegato XIII, n. 4, lett. d
  • Indirizzo web e di posta elettronica del fabbricante, durata della garanzia, simbolo Cd o Pb Punti dati 5, 35 e 41, allegato VI, parte A, n. 1, e allegato XIII, n. 1, lett. m e q

Non visualizzare all’avvio

  • Composizione del materiale come campo di raggruppamento Punto dati 16
  • Dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ ed etichetta CO₂, fino a quando l’atto di esecuzione non ne stabilirà il formato Punti dati 17 e 18, allegato XIII, n. 1, lett. c
  • Informazioni relative all’approvvigionamento responsabile Dato n. 19, allegato XIII, n. 1, lett. d
  • Capacità nominale in Ah come campo statico Dato n. 25, allegato XIII, n. 1, lett. g
  • Soglia di capacità per l’esaurimento, prevista esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 33, allegato XIII, n. 1, lett. k
  • Istruzioni per l’uso, fino all’adozione dell’Omnibus IV Dato n. 44, allegato XIII, n. 1, lett. t
  • Stato di carica certificato (SOCE), previsto esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici Dato n. 61, allegato XIII, n. 4, lett. b

Da asporto

Questa lista di controllo in formato PDF

Da stampare, da spuntare in team e da portare con sé al prossimo incontro con i fornitori. Il file rimanda a questa pagina, in modo che possiate trovare in qualsiasi momento la versione aggiornata.

Termini

Le scadenze applicabili a un sistema di stoccaggio stazionario sono quelle indicate negli articoli del regolamento relativi al campo di applicazione. Quelle successive dipendono da atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato e sono contrassegnate come tali.

  1. 18 febbraio 2024
    Il regolamento si applica

    A partire da tale data si applicano la maggior parte delle disposizioni del regolamento sulle batterie (art. 96). Tutto il resto si basa su di esse; i sistemi immessi sul mercato da allora sono soggetti alle relative norme di conformità.

  2. 18 agosto 2024
    Certificato di sicurezza e dati sullo stato

    A partire da tale data, la documentazione tecnica deve dimostrare la sicurezza del sistema mediante le prove di cui all’allegato V e una valutazione di ulteriori pericoli (art. 12), mentre il sistema di gestione della batteria deve consentire l’accesso alle informazioni relative allo stato di salute e alla durata di vita prevista (art. 14). Entrambi gli obblighi sono già in vigore.

  3. 18 agosto 2025
    Simbolo di raccolta

    Ogni batteria reca il simbolo del bidone della spazzatura barrato, con sotto il simbolo Cd o Pb qualora i valori limite siano stati superati (art. 13, commi 4 e 5). È già obbligatorio; verifichi l’etichetta attualmente in uso.

  4. 18 agosto 2026
    Etichetta con indicazioni generali

    Ogni batteria reca un’etichetta recante le indicazioni generali di cui all’allegato VI, che vanno dal nome del produttore e dal modello alla capacità e alla composizione chimica (art. 13, comma 1). Tale disposizione sarà rinviata qualora l’atto di esecuzione relativo al formato venga adottato in un secondo momento.

  5. 18 febbraio 2027
    Certificato della batteria e codice QR

    A partire da tale data, ogni sistema di accumulo di capacità superiore a 2 kWh immesso sul mercato dovrà essere provvisto del certificato (art. 77) e del codice QR che rimanda ad esso (art. 13, comma 6). Non è previsto alcun periodo transitorio; un sistema immesso sul mercato il giorno precedente non ne necessita, mentre uno immesso sul mercato in tale data ne necessita.

  6. 18 agosto 2027
    Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

    Le imprese con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro devono attuare una strategia in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento, sottoporla a verifica e redigere una relazione al riguardo (art. 47 e segg.). Rinviata al 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561.

  7. 18 agosto 2028
    Documentare le percentuali di materiale riciclato

    Documentazione relativa alle percentuali di recupero di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento (art. 8, comma 1), oppure entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato relativo al metodo, qualora quest’ultimo venga adottato in data successiva. Tali dati sono in possesso dei Suoi fornitori di celle.

  8. 18 agosto 2031
    Prime quote di riciclaggio

    I materiali attivi devono contenere almeno il 16% di cobalto riciclato, l’85% di piombo, il 6% di litio e il 6% di nichel (art. 8, comma 2). Una questione relativa agli appalti per i contratti che firmerete nel 2029.

  9. 18 agosto 2036
    Tassi di riciclaggio più elevati

    Le percentuali salgono al 26% di cobalto, all’85% di piombo, al 12% di litio e al 15% di nichel (art. 8, comma 3).

  10. Ai sensi dell'atto giuridico
    L’impronta di CO₂ in tre fasi

    La dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ deve essere presentata diciotto mesi dopo l’atto delegato relativo al metodo (nominalmente il 18 febbraio 2026), la classe di prestazione è prevista, in linea di principio, a partire dal 18 agosto 2027 e il valore massimo è previsto, in linea di principio, a partire dal 18 febbraio 2029. Gli atti giuridici sono ancora in fase di elaborazione, pertanto nessuno di questi termini è ancora decorso (art. 7).

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.

Documento Scopo
Regolamento (UE) 2023/1542 Il testo del regolamento: art. 12 e allegato V sulla sicurezza, art. 14 sui dati relativi alle condizioni, art. 77 e 78 e allegato XIII sul passaporto, art. 13 sul codice QR.
Linee guida della Commissione «Digital Batteries Passport - data points by category» La classificazione di ciascun dato; per i sistemi di accumulo, la colonna relativa alle batterie industriali.
Regolamento (UE) 2025/1561 Il rinvio degli obblighi di diligenza al 18 agosto 2027.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell’ordine in cui vanno completati, dalla certificazione di sicurezza, che dovete comunque presentare, fino al primo pass pubblicato.

  1. Verifica della documentazione di sicurezza: la Sua documentazione tecnica contiene le verifiche previste dall’Allegato V, la valutazione di ulteriori pericoli e le istruzioni in caso di emergenza? Tale obbligo è in vigore già dal 2024.
  2. Integrazione dei dati sullo stato: chiarisca in che modo e con quale frequenza lo stato di salute e la durata di vita prevista, ricavati dal sistema di gestione della batteria, vengano inseriti nel libretto.
  3. Verifica dei dati: esamini i dati obbligatori sopra indicati e annoti, per ciascun campo, in quale sistema sono attualmente disponibili.
  4. Coinvolgere contrattualmente i fornitori: le percentuali di materiale riciclato, la composizione chimica delle celle e i risultati delle prove sono di competenza dei produttori di celle. Inserite campi dati definiti e scadenze nei contratti di acquisto.
  5. Progetto pilota con una manciata di modelli: si registri gratuitamente, selezioni il modello di batteria e crei alcuni sistemi reali come schede tecniche. Ogni aggiornamento dei dati di stato darà luogo a una nuova versione firmata.
  6. Preparare la registrazione e i dati relativi alle emissioni di CO₂: tenga pronti i campi per l’ID di registrazione e la dichiarazione sulle emissioni di CO₂, ma non effettui alcun calcolo prima dell’entrata in vigore della normativa.

Dall'elenco di controllo al libretto della batteria

Iniziate gratuitamente e create voi stessi il primo pass per un sistema di accumulo: i campi di questa checklist sono già presenti nel modello relativo alle batterie.