Passaporto digitale del prodotto per i beni di largo consumo (FMCG)

Cosa attende i produttori di beni di consumo

I beni di consumo a rotazione rapida non attendono un unico grande atto normativo in materia.

L’imballaggio è arrivato per primo

Sono oggetto di regolamentazione da tre fronti contemporaneamente, e l’imballaggio è l’elemento che è stato introdotto per primo. Il Regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è applicabile dal 12 agosto 2026; l’etichettatura armonizzata dei materiali e della raccolta selettiva di cui all’articolo 12 entrerà in vigore nel 2028, mentre gli obblighi in materia di riciclabilità e percentuale di materiale riciclato di cui agli articoli 6 e 7 entreranno in vigore nel 2030.

Nessuna di queste disposizioni è denominata «passaporto», ma di fatto si tratta in sostanza di una banca dati relativa al passaporto.

I detergenti avranno un vero e proprio «passaporto»

Il secondo ambito riguarda i detergenti. Regolamento (UE) 2026/405 dell’11 febbraio 2026 sostituisce il regolamento sui detergenti in vigore da vent’anni e, a partire dal 23 settembre 2029, attribuisce ai detergenti un vero e proprio passaporto digitale del prodotto, oltre a un’etichetta digitale.

Per i detergenti, il passaporto non è più una prospettiva, ma una scadenza.

Se nella vostra gamma di prodotti sono presenti dei detergenti, questa è la scadenza riportata in questa pagina che porta il vostro nome.

L’etichettatura degli alimenti è ormai legge

La terza area riguarda l’etichettatura degli alimenti, in vigore dal 13 dicembre 2014 e destinata a rimanere invariata nel prossimo futuro. Regolamento (UE) n. 1169/2011 vi indica già da tempo quali informazioni devono figurare su un’etichetta, come devono essere evidenziati gli allergeni e cosa deve essere mostrato prima della conclusione di un contratto a distanza.

Si tratta di un punto di partenza migliore rispetto a quello di cui dispongono la maggior parte dei settori.

Non si tratta di una regola rigida, ma è proprio lì che già oggi si trova la maggior parte dei Suoi contenuti rivolti ai consumatori, ben strutturati, all’interno di un sistema qualsiasi.

Cosa tratta questa pagina

Questa pagina è il documento di riferimento per avere una visione d’insieme: il calendario con tutte le scadenze, chi è tenuto a cosa, i dati che deve contenere un passaporto dei beni di consumo, le fonti ufficiali, una tabella esemplificativa relativa all’importazione degli imballaggi da confrontare con i vostri dati e le domande che ci vengono poste più frequentemente.

Dalle norme al passaporto

A colpo d’occhio: le norme che riguardano il Suo prodotto, in grigio; i dati di cui già dispone, in turchese; e il passaporto di prodotto Transpareo con i suoi livelli di leggibilità, in blu.

I tre principali ostacoli nella pratica

  1. I dati sono in possesso del fornitore, non vostro. La composizione dei materiali, le percentuali di materiale riciclato e le valutazioni di riciclabilità vengono stabilite dal produttore dell’imballaggio. La possibilità di dimostrare l’adempimento dei vostri obblighi per il 2030 dipende oggi dalle condizioni di acquisto e non da una tabella del 2029.
  2. La quantità cambia i calcoli. Un assortimento di quattromila articoli con varianti promozionali trimestrali non può essere gestito manualmente. Tutto deve essere importato tramite importazione o interfaccia, e la scheda tecnica deve resistere a un cambiamento di formulazione senza trasformarsi in un nuovo file.
  3. La scansione è un momento dedicato al consumatore, non alla conformità. Le persone scansionano una confezione per la ricetta, le istruzioni di smistamento o una promozione. I campi relativi alla conformità devono essere presenti e corretti, e devono accompagnare qualcosa che valga la pena scoprire; altrimenti, il codice sulla confezione è solo decorazione.

Per saperne di più: il DPP impone la digitalizzazione e l’integrazione con il sistema ERP entro due settimane.

Calendario per il settore dei beni di largo consumo

Tutte le scadenze previste dal regolamento relativo ai beni di largo consumo (FMCG), in ordine cronologico, dall’entrata in vigore fino agli obblighi previsti per il prossimo decennio. Le scadenze subordinate ad atti normativi non ancora emanati sono contrassegnate come tali.

  1. 13 dicembre 2014
    Si applica il regolamento sull’informazione alimentare

    Il regolamento (UE) n. 1169/2011 è in vigore a partire da tale data. Esso stabilisce le indicazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta (art. 9), richiede che gli allergeni di cui all’allegato II siano evidenziati nell’elenco degli ingredienti (art. 21) e applica le stesse indicazioni alla vendita a distanza prima della conclusione dell’acquisto (art. 14). La dichiarazione nutrizionale è entrata in vigore il 13 dicembre 2016 (art. 30).

  2. 11 febbraio 2025
    Entra in vigore il regolamento sugli imballaggi

    Il regolamento (UE) n. 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, pubblicato il 22 gennaio 2025, entra in vigore e sostituisce la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi. Per gli imballaggi non è ancora previsto alcun obbligo; in questo caso, il termine decorre a partire dalla data di entrata in vigore.

  3. 22 marzo 2026
    Entra in vigore il nuovo regolamento sui detergenti

    Il regolamento (UE) n. 2026/405 relativo ai detergenti e ai tensioattivi, dell’11 febbraio 2026, entra in vigore e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. Esso introduce un’etichetta digitale (art. 19) e un passaporto digitale del prodotto per i detergenti (art. 21). Gli obblighi veri e propri entreranno in vigore molto più tardi.

  4. 20 luglio 2026
    Entra in funzione il registro DPP dell’UE

    Il registro centrale dell’ESPR entra in funzione; il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 ne disciplina il funzionamento, a cui si aggiunge un ambiente di prova. I detergenti rientrano tra i gruppi di prodotti che dovranno essere registrati in tale registro.

  5. 12 agosto 2026
    La PPWR si applica

    Il regolamento si applica in via generale a partire da tale data. Esso costituisce il punto di riferimento a partire dal quale viene calcolato ogni termine successivo relativo all’imballaggio, nonché la prima data a partire dalla quale gli obblighi in materia di imballaggio entrano in vigore direttamente, anziché tramite recepimenti nazionali.

  6. 12 agosto 2028
    Etichettatura armonizzata degli imballaggi

    Le confezioni recano l’etichettatura armonizzata relativa ai materiali e alla raccolta selettiva di cui all’articolo 12, corredata, ove richiesto, di un codice QR o di un altro supporto dati standardizzato e aperto. La scadenza viene posticipata qualora l’atto di esecuzione relativo alla struttura e al formato dell’etichetta subisca ritardi e tale atto non sia stato ancora adottato.

  7. 23 settembre 2029
    Il regolamento sui detergenti è in vigore

    A partire da tale data, ogni detergente dovrà recare la nuova etichetta e il relativo passaporto digitale del prodotto. I prodotti conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 e immessi sul mercato prima di tale data potranno continuare ad essere messi a disposizione in base alle norme transitorie.

  8. 1° gennaio 2030
    Riciclabilità e percentuale di materiale riciclato

    Gli imballaggi devono soddisfare i criteri di progettazione orientata al riciclaggio e raggiungere una classe di riciclabilità (art. 6), mentre gli imballaggi in plastica devono contenere una percentuale minima di materiale riciclato (art. 7). Nello stesso articolo sono previste due ulteriori fasi, con requisiti di riciclabilità da applicare a partire dal 2035 e una classe minima più elevata a partire dal 2038.

  9. Non ancora stabilito
    Articoli per la casa nell’ambito dell’ESPR

    I beni di consumo non alimentari, ad eccezione degli imballaggi e dei detergenti, non sono oggetto di un atto giuridico specifico relativo al passaporto. Non figurano nemmeno nel primo piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile; il loro passaporto sarà quindi disciplinato da un successivo atto delegato. Tenetelo presente, ma non fissate alcuna data precisa al riguardo.

Chi è interessato?

Quali obblighi incombono ai singoli operatori economici nel percorso verso il mercato.

Produttori e titolari di marchi

Chi confeziona il prodotto e vi appone il proprio marchio è responsabile dell’etichetta, dei dati riportati sulla confezione e, a partire dal 2029, della scheda informativa sui detergenti. È inoltre tenuto a conservare la documentazione relativa alla percentuale di materiale riciclato e alla riciclabilità, redatta dal proprio fornitore di imballaggi.

Importatore

Chi importa merci nell’UE le immette sul mercato e si assume gli stessi obblighi del produttore per quanto riguarda le informazioni che le accompagnano. Le etichette dei prodotti alimentari devono essere redatte nella lingua di ciascun mercato in cui si vendono, ed è proprio su questo punto che le linee a marchio proprio importate falliscono più spesso.

Commercianti e commercio

Verifichi che il prodotto in vendita rechi l’etichettatura richiesta e, ove presente, un codice di tracciabilità accessibile. Nella vendita a distanza, il commerciante deve inoltre riportare le informazioni obbligatorie relative agli alimenti prima che l’acquisto sia concluso (art. 14 del regolamento (UE) n. 1169/2011).

Produttori e fornitori di imballaggi

La composizione dei materiali, la percentuale di materiale riciclato e la valutazione della riciclabilità vengono stabilite in questa fase, non a livello del marchio. La possibilità di dimostrare il rispetto dei Suoi obblighi in materia di imballaggi per il 2030 dipende quasi interamente da quanto il Suo fornitore di imballaggi è tenuto a garantirLe oggi per contratto.

Cosa deve contenere il DPP per i beni di largo consumo?

I campi di dati più importanti previsti dalla normativa UE in materia.

Composizione dell'imballaggio

Materiale per ciascun componente, peso, percentuale di materiale riciclato e relativo certificato, valutazione della riciclabilità, nonché attestato di compostabilità qualora sull’imballaggio sia indicata tale caratteristica. Una riga per ciascun formato, considerando la chiusura e l’etichetta come componenti.

Informazioni per i consumatori

Per i prodotti alimentari, le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, con gli allergeni evidenziati nell’elenco degli ingredienti e nella dichiarazione nutrizionale; per i detergenti, il contenuto dell’etichetta previsto dal nuovo regolamento, compresa la parte che può figurare esclusivamente nell’etichetta digitale.

Raccolta differenziata e smaltimento

L’etichettatura armonizzata relativa ai materiali e alla raccolta selettiva di cui all’articolo 12 della direttiva PPWR, la corrispondente etichettatura dei contenitori per i rifiuti (art. 13) e il simbolo di deposito cauzionale, laddove sia in vigore un sistema nazionale di ritiro.

I documenti alla base delle dichiarazioni

Dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità dei materiali, certificato di riciclato. Allegati al libretto anziché inseriti al suo interno, in modo che un ispettore possa consultare l’originale.

Da asporto

Le liste di controllo in formato PDF da stampare e spuntare, nonché la tabella di esempio per l’importazione in Transpareo, da utilizzare per il confronto con i propri dati di prodotto: il tutto senza bisogno di un account.

Lista di controllo “Passport” per i detergenti e i tensioattivi destinati agli utenti finali

Il presente elenco riproduce il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente e non rappresentano una previsione.

Modello Excel per il settore dei beni di largo consumo (FMCG)

Una riga di esempio compilata con tutte le colonne richieste dall’importazione.

16 Colonne, con valori di esempio

Transpareo per il settore dei beni di largo consumo

Transpareo riporta i campi relativi all’imballaggio previsti dalla PPWR sotto forma di modello pronto all’uso: una riga per ciascun formato, chiusura ed etichetta come componenti, con valutazione della riciclabilità, certificato di riciclaggio e dichiarazioni di conformità allegati anziché digitati. È possibile importare migliaia di articoli da un foglio di calcolo o tramite l’interfaccia, pubblicare schede tecniche firmate che un consumatore, un ispettore commerciale e un’autorità possono consultare ciascuno secondo il proprio livello di approfondimento, e pubblicare una nuova versione qualora la formulazione o l’imballaggio subiscano modifiche. A ciascuno degli obblighi sopra menzionati corrisponde un’azione corrispondente.

2026
Si applica il PPWR
2030
Percentuale di materiale riciclato
40
Lingue
SKU
importazione su larga scala

Ogni dovere ha il suo corrispettivo

Il modello di imballaggio

Una riga per ogni formato, con chiusura ed etichetta come componenti, e i campi PPWR già inseriti: valutazione della riciclabilità, certificato di riciclato, attestato di compostabilità, dichiarazione di conformità dei materiali. I campi non richiesti da una norma per il Suo prodotto non Le verranno mai imposti.

Migliaia di articoli contemporaneamente

Potete gestire l’assortimento tramite l’interfaccia utente, tramite importazione da Excel o tramite l’interfaccia REST. La tabella di esempio riportata sopra mostra tutte le colonne che devono essere compilate per l’importazione, in modo che possiate confrontarle con i vostri dati di prodotto prima di procedere.

Livelli per consumatori, acquirenti e autorità

La visibilità è una caratteristica di ogni campo dati. Gli ingredienti e le indicazioni di ordinamento sono accessibili al pubblico senza necessità di registrazione; i certificati e le dichiarazioni sono accessibili tramite accessi registrati riservati ai revisori commerciali, mentre la documentazione tecnica è riservata alle autorità.

Un codice riportato sulla confezione

Con un GTIN, l’identificativo diventa il GS1 Digital Link; il codice, che è già presente sulla confezione, può quindi essere riportato anche sul pass. Il codice QR corrispondente viene generato da Transpareo e i pass a livello di lotto consentono di indirizzare un richiamo esclusivamente ai lotti effettivamente interessati.

Le formulazioni e le confezioni cambiano

Una riformulazione o una nuova confezione costituisce una nuova versione certificata, non un nuovo passaporto. Le versioni precedenti rimangono disponibili, ed è proprio ciò di cui avete bisogno qualora dovesse sorgere una domanda relativa a un lotto uscito dallo stabilimento due anni fa.

24 lingue ufficiali dell’UE e altre 16

Le informazioni relative agli ingredienti e allo smaltimento vengono tradotte automaticamente nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e in altre 16 lingue, nella lingua di ciascun mercato in cui effettuate le vostre forniture, e vengono da voi verificate prima della pubblicazione.

Domande frequenti sul DPP per il settore dei beni di largo consumo (FMCG)

Esiste oggi l’obbligo di DPP per i beni di largo consumo (FMCG)?

Non si tratta di una regola generale, e vale la pena precisare quali aspetti siano già conformi alla normativa. Gli obblighi in materia di imballaggi previsti dal PPWR sono in vigore dal 12 agosto 2026; l’etichettatura entrerà in vigore nel 2028, mentre la riciclabilità e la percentuale di materiale riciclato nel 2030. A partire dal 23 settembre 2029, i detergenti saranno dotati di un vero e proprio passaporto digitale del prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2026/405. Gli alimenti e le bevande sono soggetti alla normativa in materia di etichettatura, non a un atto legislativo relativo al passaporto. Per tutto il resto dell’assortimento di beni di consumo non è stata ancora fissata alcuna data relativa al pass.

La direttiva PPWR richiede la presenza di un codice QR su ogni confezione?

L’articolo 12 prevede un’etichettatura armonizzata relativa alla composizione dei materiali e alla classificazione, basata su pittogrammi validi in tutta l’UE, eventualmente accompagnati da un codice QR o da un altro supporto dati digitale standardizzato e aperto. Gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di deposito a rendere recano le proprie etichette. Il design, le specifiche tecniche e i formati saranno definiti in un atto di esecuzione che la Commissione non ha ancora adottato; pertanto, la data di entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura potrebbe subire variazioni. La creazione dei dati di base in questa fase non comporta alcun costo per voi, qualora il pittogramma dovesse subire modifiche in futuro.

Ciò vale anche per gli importatori?

Sì. L’obbligo è legato all’immissione sul mercato, non alla produzione. Un importatore di una linea a marchio proprio è responsabile dell’etichetta, dei dati relativi all’imballaggio e, a partire dal 2029, del «passaporto dei detergenti» allo stesso titolo del produttore. In pratica, ciò significa che il certificato di riciclaggio e la valutazione della riciclabilità devono essere forniti al momento della consegna e non su richiesta successiva. Regoli questo aspetto nel contratto di acquisto; è questa la parte che richiede mesi di tempo.

Ho bisogno di un GTIN?

Quasi ogni articolo FMCG ne possiede già uno, e questo è il caso più semplice: l’identificativo in Transpareo diventa un GS1 Digital Link, quindi lo stesso codice viene utilizzato sia alla cassa che sul pass, evitando così di avere due codici sulla confezione. Se un articolo non dispone di un GTIN, il pass riporta un identificativo Transpareo univoco e il codice QR rimanda esattamente a quello. Per saperne di più sulla scelta, legga perché il GS1 Digital Link è lo standard giusto.

È possibile spostare l'etichetta nel codice QR?

Solo in parte, e le norme variano a seconda del prodotto. L’etichettatura degli alimenti mantiene le informazioni obbligatorie sull’etichetta fisica; un codice QR la integra, anziché sostituirla. Il nuovo regolamento sui detergenti va oltre e consente che una determinata parte delle informazioni figuri solo sull’etichetta digitale, mentre i dati identificativi e quelli relativi alla sicurezza rimangono riportati fisicamente. Consideri l’etichetta digitale come uno spazio dedicato a ciò che non trova più posto, non come un modo per ridurre la superficie stampata.

Un pass per articolo o per lotto?

Per la maggior parte dei prodotti FMCG, il controllo va effettuato a livello di prodotto, poiché è lì che si trovano la composizione, l’etichettatura e i certificati. Il livello di lotto è utile nei casi in cui un dato vari a ogni ciclo di produzione: una percentuale di materiale riciclato che varia a seconda del fornitore, un certificato specifico dello stabilimento, un richiamo che deve riguardare tre lotti e non l’intera linea. Transpareo supporta schede di modello, di lotto e di singolo articolo sulla stessa piattaforma; potrete quindi iniziare a livello di prodotto e integrare la granularità a livello di lotto per le linee che ne necessitano.

Qual è la situazione riguardo all’impronta di CO₂?

Attualmente nessuna normativa dell’UE richiede l’indicazione dell’impronta di CO₂ in un pass FMCG. Molti marchi la pubblicano comunque, poiché i clienti del settore commerciale la richiedono ai fini della propria rendicontazione. Se decidete di farlo, indicate il metodo utilizzato: un dato senza indicazione del metodo non è comparabile e espone al rischio di essere accusati di averlo scelto in modo tendenzioso. Transpareo la riporta come caratteristica standard con indicazione della fonte; i metodi vengono confrontati da Carbon Footprint nel DPP.

Chi può visualizzare quali dati?

I consumatori hanno bisogno degli ingredienti, degli allergeni, delle indicazioni per la raccolta differenziata e delle informazioni sullo smaltimento. I clienti commerciali e gli ispettori desiderano la valutazione della riciclabilità, i certificati e la dichiarazione di conformità. Le autorità necessitano della documentazione tecnica. In Transpareo la visibilità è una proprietà di ogni campo dati; il livello pubblico è quindi accessibile senza registrazione, mentre tutto il resto è protetto da accessi registrati: una tessera, un codice, tre diverse visualizzazioni.

Devo iscrivermi al registro dell’UE?

Il registro centrale è operativo dal 20 luglio 2026; il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 ne disciplina il funzionamento e i detergenti rientrano tra i gruppi di prodotti per i quali è stato istituito. La registrazione è subordinata all’atto normativo che prescrive un pass per la Sua categoria; per i detergenti, pertanto, diventerà rilevante intorno al 2029, mentre per gli alimenti e le bevande non lo è affatto al momento. La registrazione può essere effettuata solo dall’operatore economico che immette il prodotto sul mercato (art. 13, commi 4 e 5, dell’ESPR); un fornitore di servizi non può farlo per Suo conto, fintantoché l’atto giuridico relativo al Suo gruppo di prodotti non lo preveda. Transpareo prepara gli elementi richiesti per l’iscrizione - identificativo del prodotto, identificativo dell’operatore, indirizzo del passaporto e impronta digitale - in modo che possiate completarla autonomamente non appena sarà definita l’interfaccia del registro; la Commissione sta valutando se in futuro i fornitori di servizi potranno occuparsene. Maggiori informazioni sono disponibili nella nostra analisi del regolamento sul registro.

Cosa succede se inizio nel 2029?

In questo settore, il collo di bottiglia non è mai la tecnologia, bensì il catalogo. Un assortimento di prodotti di largo consumo (FMCG) di medie dimensioni comprende migliaia di articoli, ciascuno con imballaggio, chiusura ed etichetta, e i dati relativi alla percentuale di materiale riciclato e alla riciclabilità sono in possesso di tre o quattro fornitori di imballaggi. Far fluire questi dati richiede un ciclo di acquisto e, già alla prima importazione, vi accorgerete quali campi non sono mai stati compilati da nessuno. Iniziate con l’inventario dei dati relativi agli imballaggi: le schede tecniche stesse vengono configurate in Transpareo nel giro di pochi giorni, non appena i dati sono disponibili.

Documenti ufficiali

Le fonti giuridiche da consultare: di cosa si tratta e quando ne ha bisogno.

Pronti per i DPP nel settore dei beni di largo consumo?

Iniziate oggi stesso: quando diventerà obbligatorio, sarete già da tempo operativi.