Calendario ESPR 2027: cosa devono sapere ora i produttori di batterie

Calendario ESPR 2027: cosa devono sapere ora i produttori di batterie

Il primo passaporto digitale obbligatorio entrerà in vigore nel 2027 per le batterie. Quali sono i campi di dati definiti, quali vantaggi comportano gli atti delegati e in che modo i produttori stanno sfruttando il tempo a loro disposizione?

A partire da febbraio 2027, i produttori non potranno più immettere sul mercato interno dell’UE batterie con capacità superiore a 2 kWh senza un passaporto digitale del prodotto. Ciò è previsto dall’agosto 2023 nel Regolamento (UE) 2023/1542 e da allora non è stato oggetto di alcuna deroga. Chi nel 2026 sta ancora aspettando, aspetta i dettagli, non il principio di base.

Cosa entrerà in vigore a febbraio 2027

Il «Battery Passport» è la prima attuazione specifica per un prodotto di un DPP a livello UE. Sono interessate le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici (EV) e le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT - e-bike, e-scooter, ciclomotori elettrici), ciascuna a partire da 2 kWh. La data di riferimento è il 18 febbraio 2027. Si applica all’immissione sul mercato, non solo alla vendita ai consumatori finali.

Accesso tramite un codice QR o altri supporti dati presenti sulla batteria. Requisiti tecnici di cui all’articolo 77: stampati o incisi, permanenti, leggibili per tutta la durata di vita prevista del prodotto. I reindirizzamenti tramite un servizio proprietario del fornitore non rappresentano una soluzione: se il fornitore cessa l’attività, il DPP non è più disponibile.

Quali campi sono già definiti e quali sono ancora in sospeso

La struttura di riferimento è definita nell’allegato XIII del regolamento. Alla primavera del 2026 è già stato stabilito quanto segue:

  • Dati generali del prodotto: produttore, marchio, tipo di batteria, sistema chimico, capacità nominale, tensione nominale, peso, dimensioni
  • Provenienza: data di produzione, luogo di produzione, numero di lotto o di serie
  • Composizione dei materiali con particolare attenzione a cobalto, piombo, litio e nichel, comprese le percentuali di materiale riciclato indicate separatamente
  • Dati relativi alle prestazioni e alla durata: cicli di ricarica, degrado della capacità, resistenza interna, stato di salute (State of Health)
  • Impronta di CO₂ per kWh secondo il metodo PEF definito
  • Istruzioni per il riciclaggio e lo smontaggio destinate agli operatori di smaltimento certificati

L’atto di attuazione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 10 precisa il modello di dati e l’architettura tecnica. Calendario originario: 18 agosto 2025. Situazione attuale: bozza in fase di consultazione, versione definitiva non ancora pubblicata. I produttori che attendono il «formato definitivo» devono quindi continuare ad attendere, mentre la scadenza del 2027 non viene posticipata.

Altre questioni ancora in sospeso: la rappresentazione esatta dell’impronta di CO₂, le soglie relative ai minerali provenienti da zone di conflitto e le procedure di accesso per le autorità di vigilanza del mercato. Tutti aspetti che saranno concretizzati prima dell’entrata in vigore, ma piuttosto nei dettagli che nei principi fondamentali.

Due diligence: la pressione temporale nascosta

Gli obblighi di due diligence di cui agli articoli da 48 a 53 (minerali provenienti da zone di conflitto, diritti umani, ambiente lungo la catena di approvvigionamento) dovevano originariamente essere applicati a partire dal 18 agosto 2025. ** Il Regolamento (UE) 2025/1561** ha rinviato tale applicazione al 18 agosto 2027. Buone notizie per i team di compliance oberati di lavoro. Cattive notizie per tutti coloro che pensavano che la questione fosse ormai archiviata: la normativa entrerà in vigore in tutta la sua portata, solo più tardi.

A differenza del Battery Passport stesso, i dati di due diligence non fanno automaticamente parte del DPP pubblico. Devono tuttavia essere dimostrabili nei confronti degli organismi di certificazione e, su richiesta, delle autorità di vigilanza del mercato.

Quattro livelli di accesso: chi vede cosa

L’allegato XIII del regolamento sulle batterie suddivide i dati del pass in quattro categorie:

  1. Pubblico: dati di base relativi al modello: composizione, capacità, impronta di CO₂, avvertenze sull’uso, sulla sicurezza e sul riciclaggio.
  2. Soggetti con interesse legittimo - dati approfonditi sul modello, quali la composizione dettagliata dei materiali, i codici dei ricambi e le informazioni relative allo smontaggio e alla sicurezza (ad esempio per la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio).
  3. Organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato e Commissione - rapporti di prova che attestano la conformità al regolamento.
  4. Dati relativi alle singole batterie per soggetti con interesse legittimo - valori relativi alla batteria specifica: parametri di prestazione e durata, stato di salute (State-of-Health), stato (originale, riutilizzata, riciclata, a fine vita) e dati di utilizzo.

In pratica ciò significa che lo stesso codice QR fornisce visualizzazioni diverse a seconda di chi lo scansiona. L’implementazione avviene solitamente tramite chiavi API o token firmati, non tramite pagine di accesso per gli utenti finali.

Cosa dovreste fare concretamente nel 2026

Ci sono tre passaggi utili. Tutti sono realizzabili indipendentemente dall’atto di attuazione definitivo.

Primo: audit dei dati. Quali dei campi dell’Allegato XIII avete già a disposizione, anche se distribuiti tra ERP, PLM, archivi Excel dei vostri ingegneri e schede tecniche in PDF dei fornitori? La risposta non è quasi mai «nessuno». È piuttosto «il 70% è presente, ma in dieci sistemi diversi».

Secondo: garantire contrattualmente i flussi di dati a monte. Solo i vostri fornitori di celle conoscono le percentuali di materiale riciclato per cobalto e nichel. Non otterrete questi dati semplicemente chiedendoli gentilmente, ma tramite contratti che obbligano i fornitori a trasmettere campi definiti. La scadenza del 2027 sembra lontana, ma per negoziare contratti quadro di acquisto con i produttori asiatici di celle è in realtà ravvicinata.

Terzo: progetto pilota con 5-10 modelli. Realizzate veri e propri DPP per alcuni modelli reali di batterie. I PDF strategici e i workshop evidenziano le lacune nel modello di dati solo quando si cerca di metterli in pratica.

Conseguenze in caso di mancanza del DPP

Il regolamento sulle batterie prevede sanzioni, formulate in modo da essere «efficaci, proporzionate e dissuasive». L’importo concreto viene stabilito dagli Stati membri. Più rilevante della singola multa è il divieto di immissione sul mercato: un lotto controllato il 19 febbraio 2027 e privo di DPP rimane bloccato nel deposito doganale. Nel caso delle batterie per veicoli elettrici, si tratta di importi a sei cifre per container.

Aggiornamenti sul calendario relativo all’ESPR e alle batterie

Teniamo traccia degli atti delegati e delle scadenze e vi inviamo mensilmente le modifiche più importanti direttamente nella vostra casella di posta.